Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14612 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. un., 17/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di Sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 12656 del Ruolo Generale degli affari

civili del 2009, proposto da:

DITTA EREDI NICOLA ZONNO s.n.c, con sede in Bari, in persona del

legale rappresentante Z.G., elettivamente domiciliato

presso Legalcomm di Monica Melli e Alida Berardelli s.n.c, in Roma al

Viale Ronchi n. 20, rappresentata e difesa, per procura a margine del

ricorso, dall’avv. Armenio Donato con gli avv.ti Domenico Guido e

Antonio Guido;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona del Ministro

in carica ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato;

– intimato –

avente ad oggetto: regolamento preventivo di giurisdizione nella

causa n. 9100 del R.G. del 2008 in corso dinanzi al Tribunale di

Bari;

sentito all’adunanza dell’11 maggio 2010, il P.G. Dott. IANNELLI

Domenico, che si rifà alle conclusioni scritte.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Letto il ricorso ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c. al Tribunale di Bari del 18 luglio 2008, proposto dalla s.n.c. Eredi Nicola Zonno, titolare di concessione di area demaniale marittima per gli anni dal 2006 al 2011, rinnovata con provvedimento n. 5 del 6 febbraio 2007 della Capitaneria del porto di Bari, per l’accertamento e la liquidazione dall’adito giudice dei conguagli dei canoni da essa dovuti, per il 2007 e 2008, al concedente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all’uopo convenuto in giudizio.

Premesso che nel ricorso si deduce che, con missiva del 27 dicembre 2007, la Capitaneria del porto di Bari, per conto del Ministero, ha informato la ricorrente che il canone concordato tra le parti in occasione del rinnovo era stato aumentato da Euro 5.585,12 all’anno ad Euro 34.886,87 per il 2007 e ad Euro 35.487,60 per il 2008, in attuazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 251, (Finanziaria 2007) ed ha richiesto alla società attrice il pagamento dei conguagli dovuti con le imposte regionali accessorie, per tali canoni e per il deposito cauzionale versato e calcolato, in rapporto agli originar importi e da adeguare entrambi ai nuovi canoni.

Rilevato che la società concessionaria si è inutilmente rivolta, per l’annullamento dell’atto a base di tale pretesa, al Tar per la Puglia con sede in Bari che, in accoglimento della eccezione dell’Avvocatura erariale, con sentenza n. 906 del 14 aprile 2007, ha dichiarato inammissibile il ricorso stesso “per difetto di giurisdizione” in favore del giudice ordinario.

Preso atto che al Tribunale di Bari successivamente adito con l’azione principale nel corso della quale si è chiesto il presente regolamento ai sensi dell’art. 41 c.p.c. è stata domandata, in sede cautelare, la sospensione della rivalutazione delle rate annue del canone pretese dall’amministrazione ovvero l’emissione di ogni altra deliberazione di urgenza idonea, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ad evitare i gravi danni che la concessionaria avrebbe subito per effetto dell’esecuzione delle richieste di controparte, stante la illegittimità della pretesa anche per contrasto con la Costituzione delle norme della finanziaria 2007 richiamate dalla Capitaneria del porto, che incidono su situazioni già acquisite, e si è poi chiesto, in via definitiva, di dichiarare inapplicabile la modifica dei canoni di cui alla legge finanziaria del 2007 citata, alla concessione di cui la ricorrente è titolare, non qualificabile di pertinenza marittima ma da ritenere di area demaniale, confermandosi le misure dei canoni per la concessione in corso e disapplicando i nuovi corrispettivi previsti nella citata normativa. Preso atto che il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, su eccezione della amministrazione convenuta la quale ha dedotto che la globalità della contestazione della ricorrente alla missiva della Capitaneria, coinvolge valutazioni sulla natura della concessione e non si limita alla questione meramente patrimoniale della entità dei canoni, ha dubitato della giurisdizione del giudice ordinario ed ha respinto le istanze cautelari della società, con provvedimento del 19 settembre 2008, contro il quale è stato proposto reclamo al collegio che, con ordinanza dell’11 novembre 2008, ha confermato il provvedimento monocratico per le medesime ragioni, delibando negativamente sui suoi poteri cognitivi e affermando la legittimazione della ricorrente a denunciare il conflitto negativo, di cui all’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, in ragione del fatto che la domanda di liquidazione dei conguagli coinvolge una “globale verifica dell’azione autoritativa della P.A.”, estendendosi all’esame della concessione a base del rapporto controverso. Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto di ritenere ammissibile il regolamento e di affermare la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia che attiene alla fase della sola determinazione patrimoniale della misura dei canoni, essendo la rivalutazione di questi effetto automatico e predeterminato per legge e non venendo in contestazione atti autoritativi della P.A., ma solo la condotta di questa attuativa della legge e considerata la memoria della istante, depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. con cui si è illustrato il ricorso per regolamento proposto in questa sede, che chiede di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario nella causa in corso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

1. Nella concreta fattispecie il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con la citata sentenza n. 906 del 14 aprile 2008, ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione sul ricorso per l’annullamento della missiva della Capitaneria di Porto di Bari che pretende il conguaglio dei canoni di concessione per il 2007 e il 2008 e del deposito cauzionale e quindi tende solo alla rideterminazione dei nuovi canoni che hanno sostituito quelli già concordati, di cui si chiede invece l’applicazione con il ricorso ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c. del 18 luglio 2008 al Tribunale di Bari, a base della causa principale sulla quale con il regolamento sì chiede di confermare la giurisdizione del giudice adito.

Nel termine di sei mesi di cui all’art. 50 c.p.c. nella versione previgente alla attuale, da applicare alla fattispecie ratione temporis (Cass. 6 agosto 2009 n. 18015), dopo la pronuncia del giudice amministrativo che ha negato la sua giurisdizione sulla controversia e a seguito della riassunzione o riproposizione della domanda al tribunale civile, che ha dato luogo al processo oggi pendente in primo grado dinanzi al giudice indicato dal TAR nel negare la sua giurisdizione, la s.n.c. Ditta Eredi Nicola Zonno propone il presente regolamento, in considerazione della eccezione di controparte sulla questione pregiudiziale e dei dubbi esternati sul concreto potere di decidere la controversia dallo stesso Tribunale di Bari, in sede sia monocratica che collegiale, con la negazione dei provvedimenti cautelari da essa chiesti fondata su tali dubbi.

Si è quindi evidenziato l’interesse della istante al presente ricorso per regolamento (S.U. ord. 30 giugno 2008 n. 17776), non essendo dubitabile la sua legittimazione a proporlo da attrice nel processo principale (S.U. ord. 7 novembre 2008 n. 26972). La società Eredi Nicola Zonno domanda di dichiarare la giurisdizione dell’adito giudice con il ricorso notificato il 9 maggio 2009, cioè prima dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, che si applica ai processi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (S.U. ord. 3 marzo 2010 n. 5022) e che, pur disciplinando un regolamento di ufficio su iniziativa del secondo giudice adito, comunque continua a prevedere la proposizione di quello ai sensi dell’art. 41 a iniziativa di parte, anche dopo la prima udienza di trattazione, restando ferme le disposizioni relative a quest’ultimo (così S.U. ord. 8 febbraio 2010 n. 2716). Il regolamento è quindi ammissibile, non precludendolo sia la decisione interlocutoria del giudice amministrativo che ha dato luogo alla tempestiva “riassunzione” della causa pendente in primo grado, non provenendo la stessa dal giudice adito nella stessa causa ai sensi dell’art. 41 c.p.c. (S.U. ord. 9 dicembre 2008 n. 28874) nè dai provvedimenti cautelari negativi pronunciati dal giudice ordinario, inidonei a divenire giudicato ma che, con la previsione in essi contenuta di una potenziale denuncia di conflitto di giurisdizione con i giudici amministrativi, implicitamente ritenuti dotati di poteri cognitivi nella causa, comunque evidenziano solo un conflitto virtuale di giurisdizione, che non legittima al ricorso ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, cui fanno riferimento le ordinanze del tribunale adito (S.U. ord. 13 marzo 2009 n. 6061). Non è preclusiva alla proposizione del regolamento preventivo la decisione interlocutoria del Tar per la Puglia, che ha provocato solo la riassunzione o prosecuzione in primo grado del processo, incompatibile con la definitività di detta sentenza la cui emissione non esclude il permanere dell’interesse della parte a chiedere in via definitiva la pronuncia sui poteri cognitori del giudice adito oggetto del presente procedimento incidentale, interesse che sarebbe venuto meno solo con la pronuncia definitiva, non sussistente nel caso, dell’adito Tribunale ordinario, che avesse affermato la sua giurisdizione nel caso concreto (S.U. la cit. ord. 28874/08 e 13 marzo 2009 n. 6057; cfr. pure S.U. ord. 3 febbraio 1998 n. 1100).

In quanto i provvedimenti sulle domande cautelari nel processo principale non sono ricorribili in cassazione per essere inidonei a divenire giudicato (S.U. ord. 20 novembre 2008 n. 27537 e 28 dicembre 2007 n. 27187), la loro pronuncia non può dare luogo a conflitto negativo di giurisdizione da denunciare ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, e quindi prima dell’entrata in vigore della citata L. n. 69 del 2009, solo il regolamento di giurisdizione era ammissibile fino alla conclusione del primo grado del giudizio principale, proseguito nella fattispecie per translatio iudicii, regolata, per interpretazione estensiva della norma, dal previgente art. 50 c.p.c., nel termine all’epoca in questo fissato, di sei mesi dalla pronuncia negatoria della giurisdizione del giudice preventivamente adito (cfr. S.U. 22 febbraio 2007 n. 4109).

2. Il presente regolamento oltre che ammissibile è anche fondato, dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario adito nel processo principale, come chiesto dalla società attrice con il ricorso introduttivo del presente giudizio incidentale. Invero, alla data della domanda di determinazione dei conguagli dovuti a titolo di canone per la concessione delle aree del Demanio marittimo per cui è causa (18 luglio 2008), ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 e integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, su tale tipo di controversia la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sempre che non assumano in essa rilievo prevalente provvedimenti autoritativi della P.A., di cui si chieda in via principale la valutazione al giudice adito, per la loro eventuale disapplicazione ovvero l’annullamento di essi.

Nel caso concreto, la società ricorrente nel processo principale chiede invece di esaminare le sole condotte dell’amministrazione, cioè la richiesta e messa in mora di cui alla missiva relativa ai conguagli oggetto di causa, tutti determinabili automaticamente in base alle misure dei canoni predeterminate per legge, ai sensi del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, contenente disposizioni per la determinazione dei canoni dovuti per le concessioni demaniali marittime, come modificato, in ordine ai criteri di liquidazione dei canoni stessi, dalla L. 27 febbraio 2006, n. 296, art. 1, comma 251, (Finanziaria del 2007), che nulla cambia in ordine alla automaticità dei criteri suddetti e all’assenza per essi di poteri autoritativi della P.A. per determinarne la misura che è fissata dalle norme, cui è data attuazione dalla missiva che la ricorrente contesta nel merito. Nessuna disapplicazione o annullamento dei atti della P.A. è chiesta nel merito, per cui la controversia ha natura meramente patrimoniale (S.l). 11 giugno 2001 n. 7861) e si risolve con l’applicazione dei criteri automatici di cui alle norme di legge citate, non modificando la giurisdizione la richiesta di natura incidentale e preliminare, di accertare il tipo della concessione già esistente con esame del provvedimento che la contiene, comunque definitivo e non impugnabile, per potere, in relazione ad esso e al concreto “tipo” di atto concessorio, rilevare le tariffe da applicare, distintamente disciplinate dalla legge in rapporto ai diversi tipi di concessione, da delibare in via meramente incidentale e al solo fine di liquidare correttamente quanto preteso dalla concedente (S.U. 25 marzo 2010 n. 7160, 3 aprile 2009 n. 8113, ord. 6 marzo 2009 n. 5465, ord. 16 luglio 2008 n. 19511, 19 maggio 2008 n. 12640).

Nell’indagine preliminare e incidentale di cui sopra, non vi è la “globale” contestazione, cui fa riferimento il giudice adito, degli atti e provvedimenti della P.A., che anzi si presumono definitivi e irrevocabili, ma solo la richiesta dell’esame previo della concessione a base del rapporto tra le parti, necessario per identificare le tariffe applicabili come predisposte per legge, in misura prefissata ma diversa nei distinti tipi di concessione del Demanio marittimo, affermando la ricorrente di fruire soltanto di aree demaniali e deducendosi, nella missiva della Capitaneria del Porto di Bari, causa petendi della domanda a base del processo principale, l’esistenza di concessione di pertinenze o manufatti su aree demaniali.

L’accertamento richiesto insieme con la domanda principale di determinazione dei conguagli è, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., incidentale e di mero fatto e in esso non sono controversi i poteri eventualmente anche autoritativi della P.A. espressi nella concessione a base del rapporto patrimoniale da accertare, della quale si chiede solo la lettura, per chiarire la natura del provvedimento concessorio e non una sentenza che lo modifichi o lo annulli o lo disapplichi.

3. In conclusione, deve affermarsi la giurisdizione sulla domanda dell’adito Tribunale di Bari cui deve rimettersi la causa per l’ulteriore corso, in ragione della valutazione solo incidentale del provvedimento a base del rapporto concessorio, necessaria per determinare la entità dei canoni automaticamente prefissati dalla legge, la cui liquidazione è l’oggetto unico e principale della vertenza destinata ad esser statuita con valore di giudicato, potendosi compensare, in via eccezionale, le spese del presente procedimento incidentale, non essendosi opposto all’accoglimento del ricorso in questa sede il concedente Ministero intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione dell’adito giudice ordinario e compensa le spese del presente procedimento incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

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