Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14612 del 15/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7693-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA 67,

presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentato e difeso

dagli avvocati NICOLETTA DOLFIN e Prof. GASPARE FALSITTA, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5365/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA del 14/07/2014, depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di P.E. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 5365/12/2014, depositata in data 16/10/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, per maggiore IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2007, conseguente al maggiore reddito imponibile, a fini IRES, accertato, in via definitiva, per effetto di mancata impugnazione del relativo atto impositivo, a carico della societa’ Perfetisol Sud srl, a ristretta base azionaria, di cui il P. era stato socio al 50% (salvo poi recedere successivamente), – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

I giudici della C.T.P. avevano ritenuto che fosse stata violata la regola del litisconsorzio necessario e che comunque l’accertamento societario non facesse stato nei confronti del contribuente.

I giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Ufficio, in particolare, hanno sostenuto che, pur non potendo operare, nel rapporto tra soci e societa’ di capitali a ristretta base sociale, l’istituto del litisconsorzio necessario, da un lato, il P., “privo di legittimaione passiva d’impugnativa e processuale” (in relazione all’atto impositivo notificato alla societa’), non aveva avuto piena conoscenza dell’avviso di accertamento “presuntivo del maggior utile accertato e non contabilizzato dalla societa’” e, dall’altro lato, il socio non aveva partecipato all’attivita’ di verifica nei confronti della societa’, non aveva preso parte alla decisione della societa’ di non impugnare l’avviso di accertamento ed era stato impossibilitato, essendo gia’ receduto dalla societa’, “sia all’accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della societa’ sia di fornire la prova contraria in merito alla presunzione di distribuzione di utili extra-contabili”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, da parte della C.T.R., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 14, art. 295 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 1, in quanto non sarebbe stata disposta la sospensione necessaria del giudizio, riguardante la posizione del socio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della societa’, costituendo l’accertamento tributario nei confronti della societa’ un indispensabile “antecedente logico giuridico di quello nei confronti dei soci”.

2. La censura e’ inammissibile, in quanto del tutto inconferente rispetto al decisum.

Invero, e’ pacifico (emergendo, peraltro, dallo stesso ricorso per cassazione e dalla decisione impugnata) che nessun giudizio era stato promosso dalla Perfetisol Sud avverso l’avviso di accertamento alla stessa notificato, cosicche’ alcuna violazione dell’art. 295 c.p.c. ovvero del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, per mancata sospensione necessaria della presente causa fino alla definizione di un giudizio che non e’ mai stato instaurato, puo’ imputarsi ai giudici della C.T.R..

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiche’ il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA