Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14612 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8865/2016 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO – C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente pro tempore legale rappresentante,

Attivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ENRICA BOCCHI;

– ricorrente –

contro

TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BERBERINI 47, presso lo studio

dell’avvocato MARIALUCREZIA TURCO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE FRANCESCO LOVETERE e GIUSEPPA

MARIA TERESA LAMICELA;

– controricorrente –

e contro

AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 796/44/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 12/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un solo motivo illustrato da memoria, nei cui confronti, la parte contribuente ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria, il consorzio, quale ente impositore impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, in materia di contributi richiesti a titolo di oneri consortili per il 2012, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativa alla circostanza che l’attività di presidio a tutela del territorio da parte del Consorzio, nel comprensorio nel quale ricadevano i terreni della società contribuente realizzava il beneficio e legittimava l’imposizione a carico della medesima società.

Va, in via preliminare, dichiarata inammissibile, ex art. 372 c.p.c., la produzione documentale allegata alla memoria, ex art. 380 bis c.p.c., da parte della società contribuente.

Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il suo oggetto attiene al merito della controversia – id est la consistenza e le modalità dell’attività di presidio svolta dal consorzio in particolare, nella zona dove sono ricompresi i manufatti della contribuente -, di esclusiva competenza del giudice delle pregresse fasi (Cass. n. 25608/13, ord. n. 91/14), di cui ne chiede, sostanzialmente una revisione, finalità non consentita nel presente giudizio di legittimità; a questo proposito, il denunciato omesso esame della questione indicata è, altresì, inammissibile, in quanto la motivazione della sentenza impugnata rispetta il “minimo costituzionale” che non consente alcun sindacato di legittimità da parte di questa Corte (Cass. sez. un. n. 8053/14), non essendo la stessa nè “perplessa”, nè meramente apparente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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