Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14612 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. III, 09/07/2020, (ud. 02/03/2020, dep. 09/07/2020), n.14612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32661/2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DE

CRISTOFARIO, 40, presso lo studio dell’avvocato MARIANTONIETTA

SAFFIOTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO DE

LEONARDIS;

– ricorrente –

contro

COMUNE BASSANO DEL GRAPPA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIERCARLO MANTOVANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 481/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2020 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.B. ricorre per la cassazione della sentenza n. 481/2018 della Corte d’Appello di Venezia, pubblicata il 29 marzo 2018, articolando tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Bassano del Grappa.

Il ricorrente espone in fatto che il Comune di Bassano del Grappa gli aveva ingiunto di pagare, in solido con C.R., la somma di Euro 21.910,76, quale corrispettivo per aver dovuto eseguire d’ufficio, stipulando un contratto di servizio di ripristino ambientale con la società ETRA, l’ordinanza n. 128/12 di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati nell’immobile sito in località (OMISSIS), di cui era comproprietario.

Il Tribunale di Vicenza accoglieva il ricorso in opposizione dell’odierno ricorrente e annullava l’ingiunzione, condannando l’amministrazione ingiungente al pagamento delle spese di giudizio.

Il Comune di Bassano del Grappa impugnava la decisione, adducendo che dal contenuto dell’atto di ingiunzione doveva evincersi che si trattava di un’ingiunzione di pagamento, ai sensi del R.D. n. 639 del 2010, art. 2 e non di una vera e propria ordinanza di ingiunzione, utilizzabile anche per il recupero di crediti di origine privata, e riproponendo doglianze d’infondatezza del ricorso non esaminate in primo grado.

L’odierno ricorrente restava contumace.

La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, accoglieva l’appello.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,116 e 633 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice d’Appello ritenuto la procedura esperibile per la riscossione di entrate patrimoniali derivanti da fonti di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della PA, con il solo limite che il credito sia certo, liquido ed esigibile, ma di averla in concreto applicata ad un credito di cui non aveva accertato la certezza, la liquidità e l’esigibilità. In particolare, le ordinanze emesse ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192 e l’intimazione di pagamento emesse sulla base di esse avrebbero dovuto avere come destinatario esclusivo C.R., per il rapporto diretto con l’immobile ove erano presenti i rifiuti abbandonati oltre che autore materiale della condotta contesta, risultando, invece, l’odierno ricorrente, comproprietario con M.C., A.G.E.G., P.F., B., R. e Fl., ed altri eventuali successori dei precedenti proprietari non identificati, acquirenti da asta fallimentare del (OMISSIS), dapprima coinvolti nel procedimento di ingiunzione e poi estromessi in ragione di una asserita legittimazione passiva attribuita solo a C.R. e M.B..

La questione sottoposta all’attenzione di questa Corte riguarda l’esigibilità del pagamento ingiunto da parte di un soggetto che con il bene ove erano stati rinvenuti i rifiuti abbandonati aveva solo un rapporto formale, derivante dal fatto di esserne uno dei comproprietari.

La questione va risolta sulla scorta dei principi affermati da questa Corte, a Sezioni unite, nella sentenza del 25/02/2009, n. 4472, la quale prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa. Ma, per un verso, le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi.

L’accertamento, in punto di fatto, sia dell’uno che dell’altro presupposto ossia di un potere di fatto sull’area esercitato dal Consorzio e della colposa negligenza nell’assolvimento dei suaccennati oneri di custodia – è oggetto esclusivo del giudizio di merito, come tale esulante dal vaglio di questa Corte (si veda, in tal senso, di recente, Cass. 10/09/2019, n. 22526).

E prima ancora deve rilevarsi che la decisione della Corte d’Appello si è basata anche su un’altra autonoma ratio decidendi che non è stata scalfita dal ricorso, quella secondo cui l’obbligo dell’opponente di procedere alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell’area era già stato oggetto di precedenti atti amministrativi, ormai divenuti definitivi.

Non essendo lambita dal motivo di ricorso, questa seconda ratio decidendi si è consolidata, perciò il motivo deve ritenersi inammissibile perchè, ove la sentenza risulti sorretta da due diverse “rationes decidendi”, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (ex plurimis cfr. Cass. 13/06/2018, n. 15399).

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192,artt. 112 e 116 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ad essere colpito da censura è il capo della sentenza che ha ritenuto M.B., in quanto comproprietario, tenuto ad impedire che il fondo diventasse sito di deposito e di abbandono incontrollato di rifiuti, omettendo di valutare che l’ordinanza gli era stata rivolta solo in quanto erede non esclusivo comproprietario dell’area ove era stata rilevata la discarica abusiva, senza verificare la sua colpevolezza, ma solo per avere omesso di adottare le cautele idonee ad evitare od ostacolare l’indebito abbandono, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza secondo cui non può pretendersi che, per andare esente da responsabilità, il proprietario provveda a recintare il fondo, realizzando opere di sbarramento e di recinzione.

Pur corrispondendo al vero che la responsabilità del proprietario che non sia anche l’autore materiale della condotta illecita risponde solo a titolo di colpa, non essendo quella posta a suo carico una responsabilità oggettiva – come confermato dalla pressochè costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato 08/07/2019, n. 4781) e civile (Cass., Sez. Un., 25/02/2009, n. 4472) – nondimeno è certamente corretta la qualificazione, effettuata dal Collegio di merito, della condotta dell’odierno ricorrente come colposamente omissiva, non bastando ad escluderla addurre la propria inescusabile ignoranza, posto quanto stabilito da questa Corte, a sezioni unite, nella sentenza citata, quanto al fatto che il requisito della colpa postulato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, va riferito all’omissione di tutti gli accorgimenti e le cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi. Tale conclusione è stata giustificata dalla Corte d’Appello facendo propria la motivazione dell’ordinanza 128/2012 che aveva imputato all’odierno ricorrente non una responsabilità commissiva, bensì l’omessa minima vigilanza e il minimo grado di custodia tali da evitare che l’immobile diventasse sito di deposito e abbandono di rifiuti, finanche pericolosi, fino a permettere che assumesse i caratteri di una discarica abusiva. Ne consegue che difetta il presupposto sotteso alle censure in scrutinio, ossia l’incolpevolezza dei proprietari del fondo, mentre non residua alcuna omissione dirimente di un fatto storico discusso, ma invece solo un tentativo d’inammissibile rilettura delle emergenze istruttorie. Stante quanto sopra, risulta irrilevante invocare, come fatto dal ricorrente, l’assenza di colpa per il proprietario non autore materiale del fatto, perchè la responsabilità, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, può essere commissiva, quella a carico dell’autore del fatto inquinamento, e omissiva, quella del proprietario o altro titolare di diritto reale cui è ascrivibile l’omessa diligenza, derivante dal fatto di essersi disinteressato a lungo del bene, permettendo colposamente che esso potesse essere scelto dall’autore materiale come luogo di discarica di rifiuti.

Nè il ricorrente può fondatamente lamentare il difetto di contraddittorio. E’ vero che con il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 3, il legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un’effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo e che di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell’avvio del procedimento per l’adozione dell’ordinanza sindacale volta a fronteggiare le situazioni di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, costituisce un adempimento indispensabile al fine dell’effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, tuttavia, sulla questione pesa quanto affermato dalla Corte d’Appello, senza censura da parte del ricorrente, circa l’acquistata definitività dei provvedimenti amministrativi che avevano preceduto l’ingiunzione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere dichiarato il venir meno dell’interesse ad agire, data la mancata preventiva escussione dell’autore materiale da parte dell’ente.

Il motivo è infondato.

La responsabilità solidale è tale per cui il creditore può chiedere l’adempimento dell’intera prestazione ad uno dei condebitori solidali, il quale potrà poi eventualmente esercitare l’azione di regresso in parte o in tutto – ove l’obbligazione garantita risulti assunta nell’esclusivo interesse altrui – nei confronti dei condebitori liberati. Ed il creditore richiesto del pagamento non può sottrarsi all’adempimento invocando il beneficio di preventiva escussione nè un eventuale beneficium ordinis, se non nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA