Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14611 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. I, 26/05/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 26/05/2021), n.14611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3574/2019 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in Roma Viale G. Mazzini,

6 presso lo studio dell’avvocato Agnitelli Manuela, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Ancona;

– intimato –

avverso la sentenza n. 872/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.S., cittadino della (OMISSIS), ricorre con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 13 giugno 2018 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze:

– aveva lasciato la (OMISSIS) da minorenne in quanto era stato maltrattato dalla compagna del padre la quale, in una occasione, aveva anche tentato di avvelenarlo e gli aveva intimato di lasciare la casa familiare per recarsi a cercare la madre in Europa.

Secondo la Corte di Appello, pur essendovi una situazione di disagio familiare, non ricorrono le condizioni per riconoscere lo stato di rifugiato nè, comunque, la protezione sussidiaria, non sussistendo situazioni di violenza estrema generalizzata nella zona di residenza di T. in (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di varie disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Rileva che aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; la decisione, invece, è priva di motivazione non spiegando le ragioni per ritenere il suo racconto non credibile.

Il motivo è infondato in quanto la motivazione non è assente, come sostiene il ricorrente, nè il suo racconto è stato ritenuto non credibile. La Corte di appello, invece, ha dato correttamente atto delle ragioni della domanda che, però, come ben specificato, non rientrano nell’ambito delle vicende rilevanti ai fini della condizione di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b).

Con il secondo motivo deduce la violazione di varie disposizioni dei D.Lgs. n. 251 del 2007 e D.Lgs. n. 25 del 2008 e della Cedu in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La Corte di appello ha erroneamente negato il riconoscimento della protezione sussidiaria avendo escluso la sussistenza in (OMISSIS) di un pericolo generalizzato per i civili.

Con il terzo motivo deduce la violazione di varie disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007 e della Cedu in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La Corte di appello non ha valutato, ai fini della protezione sussidiaria, l’effettivo stato attuale del paese di origine non considerando le ragioni che hanno indotto il ricorrente a scappare ma solo la presunta attuale situazione di mancanza di conflitti armati. Anche l’area di residenza ((OMISSIS)) è, comunque, soggetta a rischio terroristico. Richiama quanto pubblicato dalla Farnesina sul rischio interno in (OMISSIS).

Tali motivi, che possono essere valutati congiuntamente, sono infondati. Il loro sviluppo, apparentemente ampio, consiste nella ridondante trascrizione di regole generali e giurisprudenza in materia, senza alcun riferimento alla vicenda concreta salvo per un breve riferimento alla presunta carenza di valutazione e di acquisizione di informazioni. La Corte di appello, invero, ha considerato come l’appello fosse, sul punto, del tutto generico ed ha quindi richiamato le adeguate valutazioni del Tribunale, basate sulle informazioni disponibili secondo la tipologia di fonti di cui al D.Lgs. n. 35 del 2008, art. 2 bis.

Con il quarto motivo deduce la violazione di varie disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007 e D.Lgs. n. 25 del 2008. La Corte di appello ha disposto il rigetto della richiesta di protezione umanitaria senza la valutazione delle circostanze allegate e della situazione del paese di provenienza.

Il motivo è fondato. La sentenza si limita ad affermare che il richiedente non ha formulato censure sul punto ma, invece, va considerato che il ricorrente ha indicato concrete ragioni ostative al suo rientro nel paese di origine, soddisfacendo il suo onere di allegazione che imponeva la doverosa cooperazione istruttoria della Corte di appello, che non poteva limitarsi a negare la valutabilità di tale motivo ma doveva svolgere attività di verifica della sussistenza delle condizioni della protezione richiesta. Sulla scorta di tali poteri ufficiosi, nel contesto delle allegazioni di parte, la Corte doveva procedere alla valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

La sentenza va cassata perchè si proceda a nuovo giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la protezione umanitaria.

PQM

Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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