Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14611 del 15/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14611
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7330/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.A., in qualita’ di ex liquidatore della Europea Motori
scrl, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO D’AQUINO 83,
presso lo studio dell’avvocato TOMMASO LONGO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIAN PAOLO MANNO giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 850/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA del 17/03/2014, depositata il 25/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;
udito l’Avvocato Gian Paolo Manno difensore del ricorrente che
insiste per il rigetto del ricorso.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di B.A., in qualita’ di ex liquidatore della Europea Motori scrl, (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 850/01/2014, depositata in data 25/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso, per maggiori IRES, IRAP ed IVA dovute, in relazione all’anno d’imposta 2005, a seguito di rettifica del reddito d’impresa e dei ricavi dichiarati, dalla societa’ Europea Motori scrl in liquidazione, successivamente cancellatasi dal Registro delle Imprese, nell’anno 2008, – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del B., nella qualita’.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, essendo l’atto impositivo, intestato alla societa’ (anche con indicazione del relativo codice fiscale) e notificato al B. in qualita’ di liquidatore della stessa, inerente “chiaramente” al recupero a tassazione di imposte dovute dalla societa’ in conseguenza di maggiori ricavi accertati, in via induttiva, nell’anno 2005, lo stesso andava annullato, in quanto emesso nei confronti di un soggetto giuridico estinto, stante la gia’ intervenuta cancellazione della societa’ dal Registro delle Imprese. Come poi rilevato dai giudici di primo grado, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare l’avviso di accertamento direttamente al liquidatore, “provando” la sua colpa, ai sensi dell’art. 2495 c.c.. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullita’ della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 75 c.p.c., comma 3, in quanto la C.T.R. avrebbe dovuto, rilevando l’errore in cui gia’ era incorsa la C.T.P., dichiarare l’improponibilita’ del ricorso, proposto, sin dal primo grado, da soggetto (la societa’ gia’ cancellata dal Registro delle Imprese, rappresentata dall’ex liquidatore) privo di capacita’ giuridica e processuale.
Con il secondo motivo, la stessa ricorrente, laddove si dovesse ritenere che il ricorso di primo grado fosse stato proposto personalmente dal B., denuncia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 e art. 2495 c.c., in quanto i giudici della C.T.R. non hanno rilevato che l’atto impositivo, intestato alla societa’, “pur sempre” derivante “dal controllo della posizione fiscale della stessa per l’anno d’imposta 2005”, era stato notificato al liquidatore ed era motivato, “in gran parte”, con riferimento alla specifica responsabilita’ del liquidatore, per sua condotta colposa, che aveva determinato il debito fiscale emerso e non onorato.
2. Preliminarmente, non e’ fondata l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di tardivita’ del ricorso per cassazione, in quanto notificato oltre il termine semestrale di legge, ex art. 327 c.p.c..
Invero, a fronte della sentenza depositata il 25 luglio 2014, il termine (lungo) semestrale per l’impugnazione scadeva il 12 marzo 2015 e, pertanto, essendo stato il ricorso notificato a mezzo posta, con atto spedito il 10/03/2015 e ricevuto dal destinatario il 17/03/2015, lo stesso e’ tempestivo.
3. La prima censura e’ fondata, involgendo, peraltro, questione rilevabile d’ufficio.
Invero l’impugnazione proposta, sin dal primo grado, qualificata dalla stessa C.T.R., con accertamento in fatto, come rivolta avverso atto impositivo all’evidenza relativo alla societa’, avrebbe dovuto essere dichiarata, in quanto avanzata da societa’ gia’ estinta, sin dal 2008 (prima addirittura dell’instaurazione del giudizio di primo grado), rappresentata in giudizio dall’ex liquidatore, improponibile, stante il difetto di capacita’, giuridica e processuale, della societa’, essendosi gia’ prodotto l’effetto estintivo a seguito di cancellazione volontaria dal Registro delle Imprese (Cass. S.U. 6070/2013).
Ne’ si puo’ dubitare della rilevabilita’ in questa sede del vizio processuale non esaminato nelle precedenti fasi processuali, posto che, nel caso di specie, e’ pacifica la cancellazione della societa’, in epoca antecedente alla proposizione della domanda giudiziale.
Questa stessa Corte (Cass. 6743/2015) ha poi chiarito, con riguardo allo ius superveniens costituito dal D.Lgs. n. 175 del 2014, che “del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacita’ delle societa’ cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli eletti dell’estinzione della societa’ derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della societa’ dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente”.
La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., poiche’ l’azione non poteva essere neppure proposta dalla societa’ contribuente (conf. Cass. n. 28187/2013; Cass. 6743/2015; Cass. 15648/2015; Cass. 20252/2015).
4. Il secondo motivo e’ assorbito.
5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., poiche’ l’azione, in relazione a debito tributario imputato alla societa’ contribuente, non poteva essere amar proposta dall’ex liquidatore della societa’.
In considerazione dello specifico thema decidendum e dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimita’, anche in relazione al recente intervento del legislatore, le spese processuali dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
PQM
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, poiche’ l’azione non poteva essere proposta; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016