Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14611 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8765/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta c

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AVION COMPANY S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO TESAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4130/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti, la parte contribuente ha resistito con controricorso (riproponendo, altresì, le questioni ritenute assorbite dai giudici d’appello), anch’esso illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, in materia di Ires per il 2007 e 2008, denunciando, in primo luogo, il vizio di violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, la CTR avrebbe operato d’ufficio, il rilievo della inammissibilità dell’appello, per difetto dei necessari poteri e funzioni dirigenziali, in capo al funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo senza informare previamente le parti e senza aprire sul punto il contraddittorio con le stesse, in violazione del disposto di cui alla rubrica.

L’ufficio ha, altresì, denunciato la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7, 33, 34, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto in violazione del principio di disponibilità delle prove, i giudici d’appello avrebbero disposto un’istruttoria in totale sostituzione delle parti, che non l’avevano sollecitato a farlo, relativamente alla ricerca sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, della qualifica posseduta dal funzionario sottoscrittore (e della delega ricevuta) dell’avviso d’accertamento impugnato.

Con il terzo motivo di censura, l’ufficio ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la mancanza nel titolare dell’ufficio di Direttore provinciale e nel titolare dell’ufficio legale della qualifica dirigenziale, non costituisce causa d’inesistenza giuridica degli atti sottoscritti da tali funzionari.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Osserva questa Corte come vada esaminato il terzo motivo di ricorso poichè, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni pregiudiziali. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. un., n. 9936 de108/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).

Il predetto terzo motivo è fondato, è infatti, insegnamento di questa Corte, in tema di delega di firma, cioè dell’atto dispositivo con il quale il direttore dell’ufficio ha delegato al capo area il potere di firmare gli atti relativi al suo settore (in tesi generale, le competenze direttive sono delegabili (cfr. Cass. 14626/2000 e, nella specie, ciò avvenuto nelle forme indicate nell’atto d’appello) “La sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo a un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’ufficio, è validamente apposta quando proviene dal preposto al reparto competente, poichè la delega da parte del direttore può essere legittimamente conferita in anche via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’ufficio con competenze specifiche (Cass. 13908/2008). Invero, l’art. 10 e art. 11, comma 2, del D.Lgs. cit., riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura; ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (Cass. 874/2009). Era, dunque, onere della contribuente quello di allegare l’eventuale abusiva posizione del firmatario dell’impugnazione e di dimostrare la veridicità di tal preteso assunto (cfr. Cass. 21473/2007)” (Cass. ord. n. 21546/11).

Infine, va rilevato come l’eccezione di giudicato esterno, sollevata dalla società contribuente in sede di controricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto, a prescindere dal contenuto dello stesso, risulta essersi formato prima dell’introduzione del ricorso introduttivo, e la parte, non ha dimostrato di aver coltivato tale eccezione nei precedenti gradi di merito (Cass. ord. n. 8816/12, 21170/16), anzi, la società controricorrente, ha essa stessa dichiarato di aver dedotto l’esistenza di tale giudicato solo in sede di controdeduzioni in appello (vedi p. 20 e ss. del controricorso e memoria).

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinchè, riesami il merito della controversia con tutte le questioni rimaste assorbite nella decisione d’appello.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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