Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14611 del 11/06/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 14611 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Ha pronunciato la seguente:
Motivazione.
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,
in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
CIGALA FABRIZIO residente a Napoli,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.77/49/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli Sezione n. 49, in data
14.01.2011, depositata 1 1 11 aprile 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18 aprile 2013, dal Relatore Dott. Antonino
Data pubblicazione: 11/06/2013
Di Blasi;
Sentito l’Avv. Pio Marrone dell’Avvocatura Generale
dello Stato per l’Agenzia del Territorio;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
l) L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione
avverso la sentenza n.77/49/2011 in data 14.01.2011,
depositata 1’11 aprile 2011, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 49, ha
respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli, la quale aveva accolto l’originario ricorso del
signor Cigala Fabrizio, avverso l’avviso di
accertamento con cui l’Agenzia del Territorio,
sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a
variare il classamento di unità immobiliare di
pertinenza del contribuente.
Affida l’impugnazione a due mezzi.
2)
Il contribuente, non ha svolto difese in questa
sede.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
richiesta del Comune di Napoli, avanzata
ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche; in detto atto impositivo
veniva specificato che l’attribuzione della rendita era
sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13
aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente
della Repubblica 1 0 dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma l o , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona, nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane.
4)
I giudici di merito hanno ritenuto che le
argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
l’atto in questa sede impugnato, non siano adeguate,
sul piano motivazionale, a sorreggere il mutato
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stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
classamento ed, altresì, la sussistenza di altri vizi
nel relativo procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto nullo
insufficienza della motivazione dell’avviso impugnato.
Questa statuizione forma oggetto dei motivi di ricorso
dell’Agenzia, con i quali si censura la sentenza
gravata, sotto diversi profili, per violazione e falsa
ed in particolare della
applicazione di legge
disciplina della motivazione degli atti catastali.
I
motivi vanno disattesi, perché l’assunto della
difesa erariale secondo cui, in relazione agli immobile
urbani
a
ordinaria,
destinazione
l’avviso
di
classamento catastale sarebbe sufficientemente motivato
con la mera indicazione dei dati tecnici (categoria,
classe, consistenza e rendita) contrasta col principio
recentemente ribadito (Cass. n. 19956/2012) da questa
Corte, – nel solco di precedenti affermazioni (Cass.
n.9629/2012, n.11370/2012, n.11372/2012) – secondo cui
“La motivazione del provvedimento di riclassamento di
un immobile già
esplicitare
munito di rendita catastale deve
se il nuovo classamento sia
stato
adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo l l.
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l’avviso di classamento per la ritenuta genericità e
311/04,
in ragione di trasformazioni edilizie subite
dall’unità
immobiliare,
recando,
in
tal
caso,
l’analitica indicazione di tali trasformazioni;
oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai
sensi del comma 335 dell’articolo l l. 311/04,
della microzona in cui l’immobile è situato,
giustificata dal significativo scostamento del
rapporto tra valore di mercato e valore catastale in
tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’
insieme delle microzone comunali,
caso,
recando, in tal
la specifica menzione dei suddetti rapporti e
del relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo
classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58
dell’articolo 3 l. 662/96 in ragione della constatata
manifesta incongruenza tra il precedente classamento
dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati
similari aventi caratteristiche analoghe, recando, in
tal caso, la specifica individuazione di tali
fabbricati,
del
classamento
loro
e
delle
caratteristiche analoghe che li renderebbero similari
all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.”
Ciò perché, come si chiarisce nella motivazione della
suddetta ordinanza, la revisione della classificazione
di un immobile – sia che essa sia stata avviata
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ai
nell’ambito di una revisione dei parametri catastali
sensi del comma 335 dell’articolo l della legge
311/2004, sia che essa sia stata avviata ai sensi del
coma 336 dello stesso articolo, sia, pure, che sia
stata avviata ai sensi del comma 58 dell’articolo 3
della legge 662/96 – deve in ogni caso essere motivata
specifiche giustificazioni della riclassificazione
concretamente operata, nel rispetto del disposto
dell’articolo 7 della legge 212/00, laddove prescrive
che negli atti dell’amministrazione finanziaria vengano
indicati “i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione”. Proprio la molteplicità delle
possibili causali che possono in concreto esser poste
alla base di un atto di riclassamento, infatti, impone
che la motivazione di un tale atto dia conto della
causale concreta per la quale quello specifico atto è
stato adottato, cosicché il contribuente sia messo in
grado di comprenderla e di valutare le sue opportunità
di difesa. La motivazione dell’atto di riclassamento,
in sostanza, non può risolversi in un generico elenco
di causali astratte, prive di riferimenti specifici
e
alla fattispecie concreta
non univocamente
collegate al parametro normativo richiamato nell’atto
stesso.
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in termini che esplicitino in maniera intellegibile le
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle altre
doglianze, per mancanza di interesse della ricorrente
Agenzia, posto che il difetto di motivazione dell’atto
di riclassamento, correttamente rilevato dalla
Commissione Tributaria Regionale, costituisce ragione
annullamento di tale atto e, quindi, l’eventuale
fondatezza delle censure, che investono le altre
ragioni poste a base della decisione impugnata, non
potrebbero, comunque, determinare un decisum di segno
diverso (Cass. n.21490/2005,n.20454/2005).
Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza
dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La
Corte
rigetta
il
ricorso
Territorio.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2013
Il Cons
Rel4tore
dell’Agenzia
del
autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di