Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14611 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6979-2010 proposto da:

P.G. (OMISSIS), selettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. ARMELLINI 30, presso lo studio dell’avvocato BRUNETTI

ROMEO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS) in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, Che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

dell’11.3.09, depositata il 25/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia in esame è stata proposta da un dipendente del Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca, che venne inquadrato nel profilo professionale D2 -Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)- a decorrere dal 1 settembre 2000.

2. Tale profilo fu introdotto dall’art. 34 del CCNL 26 maggio 1999 – comparto Scuola personale non dirigenti che istituì, con decorrenza appunto 1 settembre 2000, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, “il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado …” (profilo descritto nell’annessa tabella A e con inquadramento in Area D/2).

3. Per l’accesso al profilo professionale del DSGA il contratto collettivo richiede il diploma di laurea (tabella B), ma, “in sede di prima applicazione” (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, si previde l’accesso al detto profilo del personale con profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999-2000, previa frequenza di apposito corso di formazione con valutazione finale, eventualmente sostituibile con “percorsi formativi abbreviati” per il personale che abbia maturato un’esperienza professionale di una determinata durata.

4. Il trattamento retribuivo del personale inquadrato nel profilo di DSGA “in sede di prima applicazione”, venne disciplinato dall’art. 8 CCNL 15/3/2001 – secondo biennio economico 2000 – 2001 del personale del comparto Scuola. La disposizione contrattuale collettiva lo determinò in questi termini: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno “ad personam” nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza). Si stabilì, infine, che la retribuzione cosi determinata venisse “utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche de profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori”. Quindi, venne adottato il criterio della cosiddetta “temporizzazione”, che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

5. (Per completezza va ricordato che, in seguito, l’art. 87 del CCNL 24 luglio 2003 – Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 – dispose che, a decorrere dall’1.1.2003 ai DSGA destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del CCNL 15 marzo 2001 sarebbe stato attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data dell’1 settembre 2000, dichiarando che, per effetto di tale disposizione, “si realizza il completamento dell’equiparazione retribuiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori”). I dipendenti che hanno proposto il presente giudizio sostengono che l’amministrazione non avrebbe applicato correttamente la normativa di riferimento o perchè la stessa non è realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità effettiva, o perchè è stata superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure perchè tali disposizioni della contrattazione collettiva sono in contrasto con principi e norme inderogabili.

6. Tutte queste censure sono state più volte esaminate da questa Corte e ritenute prive di fondamento. In particolare, si segnalano le decisioni n. 4885 e n. 24431 del 2010; e le decisioni n. 4141 e n. 6372 del 2011 (dalle quali sono tratti i richiami che seguiranno).

7. Il ricorso in esame “non offre elementi per mutare orientamento” (art. 360-bis c.p.c.).

8. In tutte le decisioni su richiamate si è sempre costantemente affermato che dalla contrattazione collettiva emerge “chiaramente l’intento delle parti stipulanti di riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo “in sede di prima applicazione” e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato e ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio, regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).

La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una “promozione” di massa pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali)”.

9. Esaminando le numerose censure proposte, si è dettagliatamente spiegato perchè l’art. 8 del ccnl del 2001 costituisce una “norma speciale” che regola un vicenda peculiare e deroga, per le ragioni su indicate, la regola generale che prevede il computo dell’intera anzianità di servizio in caso di inquadramento in qualifica superiore.

10. Si è poi spiegato perchè la particolare disciplina dettata dall’art. 8 non può dirsi superata dalla disciplina introdotta dal contratto collettivo del 2003.

11. Infine, si è escluso che la disposizione del contratto collettivo del 2001 contrasti con principi o norme inderogabili. In proposito si è affermato: “I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia “erga omnes”, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale: di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento (vedi Cass., sez. un., 17 maggio 1996, n. 4570 e 29 maggio 1993, n. 6030), dovendosi escludere che siano ipotizzabili contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 – norma che impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038). Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1 settembre 2000; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla “prima applicazione” di cui all’art. 34 CCNL del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.)”.

12. Ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., il ricorso deve, quindi, essere rigettato perchè non offre elementi per mutare l’orientamento sintetizzato nel seguente principio di diritto: “La specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento”.

13. Le spese, per legge, devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione al Ministero controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 Euro, nonchè 2.000,00 (duemila) Euro per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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