Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14610 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2987/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ELITAL SRL, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO ALFONSI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce

al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 655/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti della Elital srl (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 655/04/2014, depositata in data 13/06/2014, con la quale e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

La controversia concerne l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso delle imposte IRPEG ed ILOR, versate, a titolo provvisorio, per gli anni dal 1989 al 1993, presentata il “16/12/1998”, all’esito della definizione del giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento, per gli anni dal 1990 al 1993, conclusosi con estinzione del giudizio in sede di legittimita’ (Cass. 10373/2009), e del giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’esenzione totale dall’ILOR, conclusosi con sentenza n. 224/1997, depositata il 12/06/1997, passata in giudicato. L’Ufficio aveva rilevato, da un lato, la presentazione, da parte della societa’, di una prima istanza di rimborso, del “28/05/1995”, tardiva perche’ intervenuta, rispetto a versamenti effettuati “dal 30/05/1990 al 27/05/1993”, oltre il termine, all’epoca vigente, di 18 mesi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e, dall’altro lato, il superamento del termine decennale di prescrizione.

I giudici di merito, in primo e secondo grado, hanno ritenuto illegittimo il diniego di rimborso, non essendo necessaria un’istanza apposita, a fronte della domanda di riconoscimento dell’esenzione totale ex lege dall’imposta, implicante la “inequivoca richiesta di rimborso”. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e art. 2964 c.c., in quanto la contribuente sarebbe decaduta da ogni richiesta di restituzione delle imposte indebitamente versate, stante la mancata tempestiva presentazione di domanda di rimborso (presentata solo nell’aprile 1995, a fronte di versamenti effettuati “dal 30/03/1990 al 27/03/1993”, poi reiterata nel luglio e nel dicembre 1998) e di domanda di restituzione delle imposte versate, una volta sorto il diritto all’esenzione decennale IRPEG ed ILOR, per effetto del giudicato tributario del 1997, essendovi stata istanza, volta a fare valere tale giudicato, presentata solo nel novembre 2011, oltre il termine decennale di prescrizione.

2. La censura e’ fondata nei limiti di cui appresso, con riguardo al profilo della possibile prescrizione del diritto per decorso del termine decennale ordinario.

In tema di agevolazioni tributarie – secondo l’orientamento da tempo manifestato da questa Corte -, “l’esenzione decennale dall’ILOR – per gli stabilimenti industriali che si impiantino nei territori del Mezzogiorno e la riduzione (ora esenzione) decennale dall’IRPEG per le imprese che si costituiscano in forma societaria nei territori medesimi, previste del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105, integrano benefici direttamente accordati dalla legge e competono, quindi, indipendentemente da apposite istanze del contribuente da inserirsi nella dichiarazione annuale o da altre iniziative in sede amministrativa, e senza necessita’ di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell’Amministrazione finanziaria. Il diritto alle agevolazioni stesse – che spetta per dieci anni, decorrenti dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti – puo’, pertanto, essere fatto valere, ai sensi del D.Lgs. n. n. 546 del 1992, art. 19 (e, prima, del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16), con domanda al giudice tributario di annullamento dell’atto che, esplicitamente o implicitamente, escluda il beneficio, ovvero dell’atto che neghi il rimborso di quanto risulterebbe pagato senza titolo in caso di applicazione del beneficio stesso” (Cass. n. 14691 del 2008; cfr., inoltre, Cass. n. 904 del 2002).

Il presente giudizio e stato introdotto con l’impugnazione del diniego espresso, manifestato dall’Ufficio con atto notificato nel dicembre 2011, del rimborso, richiesto con istanza originariamente presentata il 28/04/1995 (e poi reiterata nel luglio e dicembre 1998, nonche’, con richiesta di informative sulle predette istanze, nel novembre 2011), dell’IRPEG e dell’ILOR versate, a titolo cautelativo per gli anni 1990-1993, ancorche’ non dovute in forza dell’esenzione decennale di cui del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105, ad essa poi riconosciuta con la sentenza della C.T.P. dell’Aquila n. 224/1997 del 12/06/1997, passata in giudicato.

E’ stato chiarito come “la domanda di esenzione dal tributo, ove ritualmente e tempestivamente avanzata, costituendo esercizio del diritto del contribuente al riconoscimento dell’inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria, fondato sulla norma d’esenzione, e, quindi, dell’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, non puo’ non implicare la richiesta di restituzione, totale o parziale, di quanto cautelativamente versato. Ne consegue che la domanda di esenzione vale come istanza di rimborso sia delle somme giu’ versate, sia di quelle eventualmente versate dopo la sua proposizione, in corso di giudizio, anche a seguito di una sentenza favorevole, non venendo meno l’esigenza cautelativa di non incorrere in sanzioni fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa; e ne consegue ulteriormente che, qualora si formi il giudicato su entrambi i diritti, all’esenzione e al rimborso del tributo oggetto della relativa domanda, cautelativamente versato, il contribuente non e’ soggetto all’onere di formulare distinta istanza di rimborso del tributo nel termine fissato del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ma puo’ far valere il giudicato stesso nell’ordinario termine di prescrizione decennale: fattispecie relativa ad esenzione decennale dall’ILOR ai sensi della L. 22 luglio 1966, n. 614, art. 8” (Cass. 25866/2015; Cass. n. 1967 del 2005; Cass. n. 2598 del 2004).

Ora, con riguardo al decorso del termine di prescrizione ordinario decennale rispetto al giudicato formatosi, a seguito di decisione della C.T.P. dell’Aquila n. 224/1997 del 12/06/1997, su entrambi i diritti, all’esenzione e al rimborso del tributo oggetto della relativa domanda, cautelativamente versato, effettivamente la contribuente, non soggetta all’onere di formulare distinta istanza di rimborso del tributo nel termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, avrebbe dovuto far valere il giudicato stesso nell’ordinario termine di prescrizione decennale.

Secondo la prospettazione della ricorrente, invece, solo con la domanda datata 20 novembre 2011, la societa’ contribuente si e’ attivata per fare valere il diritto alla restituzione delle indebite imposte versate, una volta consolidatosi il diritto all’esenzione solo a seguito della sentenza n. 224/1997 depositata il 12/06/1997, laddove il termine decennale per l’esercizio del diritto, che si era interrotto, per effetto della presentazione, con istanza del 16/12/1998, di domanda di rimborso, era scaduto gia’ nel dicembre 2008.

La sentenza impugnata non da’ atto tuttavia di tali fatti, in quanto si limita a fare riferimento all’istanza di rimborso presentata dalla contribuente nell’aprile 1995.

La C.T.R., riguardo alla prescrizione decennale, ha affermato che “la pretesa prescrizione” non opera nel caso in esame “in forza del trascorrere oggettivo del tempo, atteso che l’art. 2964 c.c., si riferisce ai casi di inosservanza dei termini previsti a pena di decadenza, non ricorrente nella fattispecie.

Detta statuizione non e’ conforme ai principi di diritto sopra enunciati.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinche’ esamini l’aspetto relativo all’effettivo decorso o meno del termine decennale di prescrizione per fare valere il giudicato tributario formatosi sul riconoscimento dell’esenzione IRPEG-ILOR. Il giudice del rinvio provvedera’ alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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