Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14610 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14610 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 17432-2011 proposto da:
KRASNICI MUSTAF (KRSMTF92M05Z160S) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI,
rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA CONSOLI, giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
QUESTURA DI FIRENZE 80224030587 in persona del Questore
pro-tempore e PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO DI FIRENZE in persona del Prefetto pro tempore,
e

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le
rappresenta e difende, ope

ALt21
25

Data pubblicazione: 13/07/2015

- controlicoirenti z
-,

avverso il decreto nel procedimento RG. 4870/2011 del GIUDICE
DI PACE di FIRENZE dell’8.4.2011, depositato il 18/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito per il ricorrente l’Avvocato Sabina Lorenzelli (per delega avv.
Daniela Consoli) che si riporta agli scritti.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — Il Giudice di pace di Firenze ha respinto il ricorso proposto dal sig. Mustaf Krasnid, di nazionalità kosovara, avverso il decreto di espulsione in data 10 febbraio 2011, emesso dal Prefetto della stessa città ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 a - seguito del diniego di permesso di soggiorno disposto dal Questore il 25 novembre 2010. Il sig. Krasnici ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi di censura, cui l'Atnministrazione intimata ha resistito con controricorso. 2. — I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili perché riguardano l'omessa concessione di un termine per la partenza volontaria dell'espulso, ai sensi della direttiva 2008/115/CE: profilo, questo, estraneo al giudizio d'impugnazione dell'espulsione, riguardando piuttosto l'esecuzione di quest'ultima, e censurabile solo in sede di convalida del conseguente provvedimento di accompagnamento alla frontiera ovvero di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione (cfr., da ult, Cass. 15185/2012, - 10243/2012,2612/2010). Ric. 2011 n. 17432 sez. M1 - ud. 24-02-2015 -2- 24/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA; 3. — Con il quarto motivo si ribadisce la censura, già svolta in primo grado, di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato anche dall'art. 8 CEDU, essendo stato il ricorrente espulso nonostante conviva in Italia con suo zio. 3.1. — Il motivo è infondato atteso che, in base alla stessa ricorrente, tale diritto non è incondizionato, essendo l'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata e familiare degli individui consentita, ai sensi del par. 2 del richiamato art. 8 CEDU, allorché «sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, 9112 difesa dell'ordine e 9112 prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui»; sicché compete agli Stati un margine di discrezionalità — indubbiamente esercitabile, in particolare, in materia di disciplina dell'immigrazione — che non può dirsi, manifestamente, travalicato in una situazione come quella dedotta dal ricorrente. 4. — Con il quinto motivo si lamenta che il Giudice di pace abbia escluso la rilevanza dell'impugnazione del diniego di rilascio del permesso di soggiorno — atto presupposto del decreto di espulsione — pendente davanti al giudice amministrativo. 4.1. — Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno già avuto occasione di chiarire, con la sentenza n. 22217 del 2006, che al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è consentita alcuna valutazione sull9 legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato Ric. 2011 n. 17432 sez. M1 - ud. 24-02-2015 -3- giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo richiamata dal spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione; con la conseguenza, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l'altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l'atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo).>>;
che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al P.M.;
che l’avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria;
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra
trascritta, non superato dalle osservazioni di cui alla memoria di parte
ricorrente, la quale deduce, in particolare, di aver ottenuto dal
Consiglio di Stato l’annullamento del diniego di permesso di
soggiorno, cui ha fatto seguito il rilascio, da parte del Questore, di
permesso di soggiorno per attesa occupazione, che produce in copia;
che, infatti, detto ultimo documento, dal quale potrebbe in
astratto derivare la cessazione della materia del contendere, non è stato
prodotto ritualmente ai sensi dell’art 372 c.p.c., ossia con notifica alla
controparte costituita; con la conseguenza che la sua produzione è
inammissibile (fermo restando, in ogni caso, che se il permesso di

Ric. 2011 n. 17432 sez. MI – ud. 24-02-2015
-4-

la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con

soggiorno effettivamente è stato rilasciato, tale rilascio supera
comunque la precedente espulsione, oggetto del presente giudizio);
che il ricorso va in conclusione respinto;
che la particolarità. della vicenda giustifica la compensazione
delle spese processimli tra le parti;

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le
spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio
2015.

P.Q.M.

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