Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14610 del 12/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 19/01/2017, dep.12/06/2017), n. 14610
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28367/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
PASTICCERIA MARTESANA DI S.V. & C SNC, in persona del
legale rappresentante, S.V. e
C.M.Q., elettivamente domiciliati in Roma, VIA CRESCENZIO 25, presso
lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA VIVINETTO (STUDIO
PINELLI-SCHIFANI), rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIA
VETRO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1952/50/2015,emessa il 06/03/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata l’08/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA
SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ha notificato questionario alla società contribuente, ed a seguito delle risposte ricevute, procedendo induttivamente, ha rettificato il reddito dichiarato, recuperando le imposte relative.
La società ha proposto impugnazione eccependo il mancato rispetto del termine ex art. 12, comma 7 dello statuto del contribuente, concesso per poter medio tempore controdedurre, prima che l’ufficio emetta l’avviso di accertamento, termine che è di sessanta giorni dalla redazione del processo verbale.
La tesi del contribuente è stata accolta dai giudici di merito, in primo e secondo grado.
Ricorre per cassazione l’Agenzia con unico motivo. Deposita controricorso la contribuente.
Il ricorso è fondato.
Il motivo si basa su due argomenti, il primo dei quali infondato, ed il secondo invece condivisibile.
Con il primo, l’Agenzia sostiene che il termine di 60 giorni presuppone, come è lettera della legge, un processo verbale di constatazione, che nella fattispecie è mancato.
Ma questa tesi ha lo sfavore della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo (Cass. n. 15010 del 2014; Cass. n. 15624 del 2014).
Tuttavia, pur essendo imposto il termine di 60 giorni per l’emissione dell’atto impositivo quale che sia il verbale da redigere, e non soltanto in caso di processo verbale di accertamento, deve comunque trattarsi di un verbale che segua ad una ispezione o un accesso nei locali dell’impresa (Cass. sez. un. n. 18184/13).
Per quanto riguarda, invece, gli accertamenti cd. “a tavolino” (ossia quelli non preceduti da un’ispezione o da un accesso sul posto), come nel caso di specie (dove al contribuente sono state richieste informazioni tramite un questionario ed è stato successivamente invitato per chiarimenti presso l’ufficio), vale l’insegnamento di Cass. sez. un. 24823/15, secondo il quale “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito”.
Pertanto, nella presente vicenda, anche se l’accertamento riguardava sia le imposte dirette che l’IVA (che è un tributo “armonizzato”), la società contribuente non ha esplicitato le concrete ragioni che avrebbe fatto valere in caso d’instaurazione del contraddittorio con l’ufficio. Va, infine, rilevato come una forma di contraddittorio risulta, comunque, essersi svolta in data 28 novembre 2011 (convocazione) con verbale, come emerge dalla lettura del controricorso (p. 6).
La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale della Lombardia in diversa composizione, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017