Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14610 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. III, 09/07/2020, (ud. 02/03/2020, dep. 09/07/2020), n.14610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34497/2018 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in Roma alla via Anapo n.

20, presso lo studio dell’avvocato Rizzo Carla, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Angeli Valter;

– ricorrente – e controricorrente su ricorso incidentale –

contro

F.B., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della Impresa F.B. S.r.l., elettivamente domiciliato in Roma

al viale Angelico n. 205, presso lo studio dell’avvocato Tulanti

Francesca che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sini

Luigi;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

e contro

INAIL (Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni

sul Lavoro), in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144,

presso l’avvocato Rossi Andrea che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Crippa Letizia;

– controricorrente –

e contro

UnipolSai Assicurazioni S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 05024/2018 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2018.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2020 da Dott. Cristiano Valle, osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) B.L., nel corso dello svolgimento di compiti di autista di mezzi pesanti per la Impresa F.B. S.a.s., nel novembre dell’anno 2004, rimase vittima di un incidente presso una miniera estrattiva in (OMISSIS), subendo perdita di un occhio e deformazione del viso.

1.2) A seguito di instaurazione di procedimento penale F.B., legale rappresentante della società titolare del cantiere e conducente della macchina per il movimento terra coinvolta nell’incidente, venne assolto dal Tribunale di Viterbo perchè il fatto non costituisce reato.

B.L. non era costituito parte civile nel giudizio penale.

1.3) Il Tribunale civile di Viterbo in primo grado, ritenuta la responsabilità preponderante del F. nella causazione dell’incidente, in misura del settanta per cento, condannò la società convenuta al pagamento di oltre Euro ottocentomila, già detratti Euro trecentomila erogati dall’INAIL, ed escluse l’operatività dell’assicurazione contratta dalla F. S.a.s. con UGF Assicurazioni S.p.a..

1.4) La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 05024 del 17/07/2018, pronunciando sull’appello principale della F. S.a.s. e su quello incidentale del B. (e su quello della di lui moglie P.P.), nel contraddittorio con l’INAIL e l’UnipolSai S.p.a., accolse in parte l’impugnazione incidentale e liquidò oltre novantunomila Euro in favore del B. per perdita capacità lavorativa specifica e ventottomila Euro in favore della moglie P.P.. La Corte territoriale confermò nel resto la sentenza impugnata.

1.5) Avverso la sentenza d’appello ricorre con sei motivi B.L..

Resiste con controricorso F.B., in proprio e quale legale rappresentante della (ora, a seguito del mutamento del tipo societario) Impresa F. S.r.l.

1.6) F.B. in proprio e nella detta qualità ha proposto autonomo ricorso, con due motivi, avverso la detta sentenza.

B.L. ha resistito con proprio controricorso al ricorso del F..

L’INAIL ha parimenti resistito con proprio controricorso.

1.7) Il P.G. non ha formulato conclusioni.

1.8) Il ricorrente principale ha depositato memoria per l’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il ricorso di B.L. e quello della Impresa B.F. S.r.l. devono essere riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2.1) Il ricorso di B.L. deve essere considerato ricorso principale. Conseguentemente il ricorso della S.r.l. F., in quanto successivamente proposto deve essere considerato ricorso incidentale (quale espressione di un orientamento costante si veda: Cass. n. 05695 del 20/03/2015 Rv. 634799-01).

2.2) Il primo motivo di ricorso principale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 5, affermando che la Corte d’Appello non aveva erroneamente disposto rinnovazione della consulenza tecnica medico legale espletata in primo grado, pur nel dimostrato erroneo riferimento del consulente a tabelle (bareme) medico legali inesistenti.

Il secondo mezzo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il mezzo è proposto in via alternativa al primo ed ha ancora ad oggetto la consulenza tecnica di ufficio e in ogni caso si appunta su risultanze istruttorie non adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale.

Il terzo motivo del ricorso principale deduce nuovamente vizi procedimentali ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 112 e 161 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 5, per motivazione illogica ed apparente sui motivi di appello proposti avverso le conclusioni del consulente tecnico di ufficio.

Il quarto motivo rinnova censura di omesso esame sulla consulenza tecnica medico legale di ufficio e sulle risultanze istruttorie.

Il quinto motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione in relazione agli artt. 1226,2043 e 2059 c.c., art. 2 Cost., art. 1 della Carta di Nizza e del Trattato di Lisbona nonchè violazioni procedimentali in relazione all’art. 112 c.p.c..

Il sesto ed ultimo mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 345 e 115 c.p.c..

3) Il primo ed il quinto motivo del ricorso del B. sono fondati.

3.1) La motivazione della Corte di Appello in punto di mancato rinnovo della consulenza tecnica di ufficio e di mancata personalizzazione del danno in favore di B.L. si riduce a poche righe a fronte di censure che, così come riportate nel ricorso di legittimità, appaiono specifiche e calzanti.

In particolare la Corte territoriale non ha in alcun modo esplicitato le ragioni della mancata rinnovazione, in grado di impugnazione, dell’indagine peritale, pur avendo parte ricorrente in questa sede proposto, mediante appello incidentale, censure specifiche in ordine alla circostanza dell’avere il consulente tecnico di ufficio fatto riferimento a tabelle medico legali non esistenti. Sul punto la sentenza d’appello non pronuncia affatto, pur a fronte di specifiche deduzioni e richieste formulate in appello, come risulta dagli ampi stralci dell’atto riportati nel ricorso per cassazione.

3.2) In ordine al quinto motivo si rileva che la motivazione della sentenza d’appello sul tema devolutole con l’impugnazione incidentale del B. in punto di personalizzazione del danno, si riduce ad undici righe tra il penultimo capoverso di pag. 3 (come da numerazione in calce) e l’inizio della pagina successiva.

In tal modo, pur tenendo formalmente in considerazione l’orientamento di legittimità più recente in tema di unitarietà del danno esistenziale, e della possibilità di incremento in considerazione di circostanze anomali e di eventi imprevedibili, la Corte territoriale non assolve adeguatamente l’obbligo motivazionale, a fronte della proposizione di specifici motivi di appello (anche in questo caso riportati nel ricorso di legittimità) relativi alle circostanze che, nella prospettazione della vittima dell’evento infortunistico, avrebbero dovuto dare luogo ad un aumento della posta liquidata a titolo di danno. Sul punto si rinvia, di recente, ma con affermazione già riscontrabile ampiamente in passato, quantomeno dal 2017, alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2788 del 31/01/2019 Rv. 652664 – 01): “In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento.” letta in senso inverso, ossia quale foriera di un obbligo motivazionale specifico per il giudice di merito al fine di escludere l’incidenza di eventi suscettibili di dare luogo ad aumenti

nella liquidazione e che siano stati specificamente allegati e rappresentati dalla parte che ne ha l’onere, e, quindi, in questo caso, dal B..

3.3) Il primo ed il quinto motivo di ricorso sono, pertanto, accolti.

4) L’accoglimento del primo e del quinto mezzo comporta assorbimento del secondo, peraltro qualificato come alternativo al primo dalla stessa difesa del B., e del sesto, incentrato sulla mancata valutazione di documenti di causa.

5) Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale tendono ad una complessiva rivalutazione dell’operato del consulente medico legale di ufficio in punto di valutazione del disturbo psichico sofferto da B.L., ma sono entrambi gravemente carenti in ordine alla specificità, per mancanza di adeguata precisazione della ricaduta sulla percentuale di invalidità del disturbo psichico e non riportano adeguatamente le critiche mosse sul punto con l’appello incidentale.

5.1) Il terzo ed il quarto motivo devono, pertanto, essere rigettati.

6) Il ricorso di F.B., in proprio e quale legale rappresentante della F. S.r.l. afferma, con il primo mezzo, violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 530 e 652 c.p.p. e deduce vizio motivazionale su fatto decisivo.

6.1) Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce violazioni procedimentali ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 116 c.p.c., nonchè art. 12 preleggi e artt. 1363 c.c. e segg. e degli artt. 228 e 229 c.p.c..

6.2) Le affermazioni della Corte territoriale non sono incrinate dai motivi di ricorso.

6.3) La Corte territoriale ha ampiamente motivato, all’inizio della sentenza, richiamando correttamente l’orientamento di legittimità, anche di recente ribadito (Cass. n. 08035 del 21/04/2016 Rv. 639501-01, anche con riferimento a formula assolutoria in sede penale “perchè il fatto non sussiste”, normalmente più favorevole all’imputato) in ordine all’insussistenza di un vincolo per il giudice civile derivante dalla sentenza penale di assoluzione “perchè il fatto non costituisce reato”.

L’art. 652 c.p.p., sul quale si appunta in gran parte il ricorso incidentale del F., è così formulato:

“Art. 652. Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’art. 75, comma 2.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato”.

Il primo motivo del ricorso incidentale non tiene adeguatamente conto del richiamato disposto normativo. E’ incontroverso che F.B. venne assolto in appello ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, con formula “perchè il fatto non costituisce reato”. La sentenza di assoluzione, come esattamente rilevato dalla Corte di Appello, non aveva, quindi, alcuna efficacia nel giudizio civile di danno. E’, inoltre, incontroverso che B.L. non era costituito parte civile in sede penale, con la conseguenza che nessuna efficacia aveva nei suoi confronti la ricostruzione dei fatti operata dal giudice penale. La detta conclusione è coerente con il disposto dell’art. 75 c.p.p..

6.4) Il primo mezzo del ricorso incidentale è, pertanto, inammissibile.

6.5) Il secondo mezzo incorre nella stessa declaratoria: esso è formulato in modo improprio, in quanto sotto l’intestazione dei vizi procedimentali mediante il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce vizi motivazionali, che in realtà sono un dissenso motivazionale non adeguatamente suffragato sulla base delle risultanze di causa, ed anzi, tendono ad una radicale rilettura di esse. Il richiamo alle norme sull’interpretazione dei negozi giuridici è poi del tutto immotivato, come pure quello alle norme sulla confessione.

6.6) Il ricorso (da considerarsi incidentale, giusta quanto premesso) della F. S.a.s. e del F.B. è, pertanto, dichiarato inammissibile.

7) In conclusione: sono accolti il primo ed il quinto motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo ed il sesto, rigettati il terzo ed il quarto, la sentenza impugnata cassata in relazione ai mezzi accolti; il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.

7.1) La causa, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, con riferimento ai motivi accolti del ricorso principale, è rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che nel deciderla si atterrà a quanto in questa sede rilevato.

7.2) Al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità, con riferimento al ricorso principale.

7.3) Le spese di lite del ricorso incidentale, dichiarato inammissibile, seguono la soccombenza di F.B., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Impresa F.B. S.r.l., e sono liquidate come da dispositivo.

8) Conformemente all’enunciato recentissimo della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198-04: “Il giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto, in dispositivo, della sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

Avuto riguardo al ricorso, incidentale, del F., in proprio e quale rappresentante della F. S.r.l., deve, viceversa, darsi atto della sussistenza dei requisiti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto esso è dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il quinto motivo del ricorso di B.L., rigettati il terzo ed il quarto, assorbiti il secondo ed il sesto;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

condanna F.B., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Impresa F.B. S.r.l., al pagamento delle spese di lite in favore in di B.L. e dell’INAIL che liquida per il primo in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, e per l’INAIL in Euro 5.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge su entrambi gli importi complessivi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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