Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1461 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16149-2018 proposto da:

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, nella qualità di incorporante la

società BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO C.A.B. SPA, in persona del

procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE BELLE ARTI, 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

GATTAMELATA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALFREDO BAZOLI;

– ricorrente –

Contro

NOLLI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1624/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

– che la Corte d’appello di Brescia, in riforma della decisione di primo grado, ha risolto per inadempimento il contratto-quadro concluso tra le parti e condannato la banca al risarcimento del danno, liquidato in Euro 24.561,06, oltre accessori, avendo ritenuto che la dichiarazione di operatore qualificato, resa dalla società ai sensi del Reg. Consob n. 11522 del 1998, art. 31, non rileva, non avendo la banca provato una specifica competenza in strumenti finanziari della società cliente, escludendo quindi che siano state ad essa fornite tutte le informazioni necessarie prima dell’operazione su strumenti finanziari conclusa;

– che avverso la sentenza propone ricorso la soccombente, articolato in due motivi;

– che non svolge difese l’intimata;

– che la ricorrente ha, altresì, depositato la memoria.

Diritto

RITENUTO

– che il ricorso censura la sentenza impugnata sulla base di due motivi, come segue riassumibili: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, artt. 28 e 31, perchè il legale rappresentante della società ha dichiarato essere questa un operatore qualificato e la controparte non ha mai allegato e provato il mancato possesso di una specifica esperienza e competenza in materia di strumenti finanziari derivati; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 346 e 702-bis c.p.c., laddove la corte territoriale ha ritenuto inammissibili le istanze probatorie proposte dalla banca, per non avere essa impugnato la decisione di non convertire il rito assunta in primo grado;

– che il primo motivo è fondato;

– che, invero, il Reg. Consob n. 11522 del 1998, art. 31, comma 2, applicabile ratione temporis, individua come operatore qualificato “ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante”: dal rivestire tale qualifica discende l’inapplicabilità di numerose prescrizioni, come dispone del citato Reg., art. 31, comma 1, vale a dire la previsione della forma scritta del D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, la disciplina del conflitto di interessi (Reg. Consob, art. 27), gli obblighi di informazione attiva e passiva (Reg. Consob, art. 28), le previsioni in tema di operazioni inadeguate (Reg. Consob, art. 29);

– che la legge prevede dunque forme di tutela differenziata, sulla base della vigilanza regolamentare svolta dalla Consob, riconoscendo la necessità di graduare la tutela giuridica offerta alla clientela degli intermediari finanziari, in particolare nei casi in cui il cliente sia già, di per sè, in grado di riconoscere e valutare le caratteristiche e i rischi specifici dell’operazione;

– che tali principi sono già stati enunciati da questa Corte, secondo cui “Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione formale di cui al Reg. Consob n. 11522 del 1998, art. 31, comma 2, (applicabile ratione temporis), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull’investitore l’onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario; ne consegue che in giudizio, sul piano probatorio, l’esistenza dell’autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest’ultima l’onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emergi che l’intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza, l’assenza di dette competenze ed esperienze pregresse” (Cass. 4 aprile 2018, n. 8343; Cass. 19 febbraio 2018, n. 3962; e, ancor più di recente, Cass. 18 marzo 2019, n. 7574);

– che, nella specie, la corte d’appello non ha fatto corretta applicazione di tale principio;

– che il secondo motivo del ricorso è assorbito;

– che la sentenza impugnata va dunque cassata, perchè la corte del merito provveda all’esame delle altre domande; ed al giudice del merito si demanda pure la liquidazione delle spese per il giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Brescia, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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