Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1461 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1461 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3880-2016 R.G. proposto da:

C U

MORICONI Faustino, rappresentato e difeso, per procura a margine
del ricorso, dagli avvocati Carlo Perino e Adolfo Ciccocioppo, ed
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avvocato Milena
Cipollone, in Roma, alla via Pellegrino Matteucci, n. 44;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

controricorrente —
e contro

Data pubblicazione: 19/01/2018

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona del Ministro in carica;

intimato

avverso la sentenza n. 4217/39/2015 della COMMISSIONE

di LATINA, depositata il 17/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

RILEVAT O
– che con sentenza n. 4217 del 17 luglio 2015 la Commissione
tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello principale proposto da
Faustino Moriconi, di professione artigiano, e quello incidentale
proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado
che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente
avverso l’avviso di accertamento di maggiori imposte ai fini IVA,
IRAP ed IRPEF risultanti dallo scostamento tra i ricavi dichiarati
relativamente all’anno di imposta 2004 e quelli derivanti
dall’applicazione degli studi di settore di cui all’art. 62 sexies d.l. n. 331
del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 427 del 1993;
– che i giudici di appello sostenevano che «il reddito accertato
dall’Ufficio non appare completamente giustificato trattandosi di
azienda di edilizia artigiana con sede in TORRICE relativamente
all’anno 2004», «che disponeva, all’epoca dei fatti di pochi beni
strumentali e di 2 dipendenti per cui persisteva anche una ridotta
attività dei lavori» e che «la decisione emessa dai primi giudici non
merita pertanto censura tenuto conto delle argomentazioni fornite
dall’appellante anche relativamente ad un tenore di vita risultato in
sostanza modesto»;
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TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO; SEZIONE STACCATA

- che avverso tale statuizione ricorre per cassazione il contribuente,
anche nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla
base di due motivi, cui non replicano gli intimati, l’Agenzia delle
entrate essendosi limitata a depositare istanza di partecipazione
all’eventuale discussione della causa in pubblica udienza;

sospensione disposta ai sensi dell’art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, per non avere
il contribuente provveduto alla definizione agevolata della
controversia;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del vigente art.
380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il
contraddittorio;
– che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
dell’ordinanza in forma semplificata;

CONSIDERATO
— che va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso
proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze per
difetto di legittimazione processuale e perché estraneo ai gradi di
merito del giudizio (cfr., ex multis, Cass. n. 19111 del 2016, n. 22992 del
2010, n. 9004 del 2007, nonché Cass. S.U. n. 3118 del 2006; n. 3116 del
2006; n. 20781 del 2016), precisandosi che, in difetto di difese svolte
dall’intimato, non occorre disporre sulle spese di lite;
—che con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza
impugnata sotto diversi profili e, precisamente, perché priva della
concisa esposizione dello svolgimento del processo, perché corredata
da motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt.
36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, cod.
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— che la causa perviene a seguito del decorso del termine di

proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., e perché priva delle richieste
delle parti con conseguente omessa pronuncia sulle stesse;
—che il motivo è fondato con riferimento alla dedotta nullità della
sentenza perché corredata da motivazione apparente;
— che, invero, costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876

apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di
un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art.
111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod.
proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art.
36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo
tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto
della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito
per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha
fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni
è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo
anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta allzgata et

probata; invero, l’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo
convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di
carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella
giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle
Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che

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