Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14609 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. III, 26/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 4579-2019 R.G. proposto da:

WIND TRE S.P.A., quale successore universale di Wind S.P.A, in

persona del rappresentante legale, H.J., rappresentata e

difesa dal Prof. AVV. GUIDO ALPA, dall’AVV. ANTONIO AURICCHIO,

dall’AVV. LUCIANO ACCIARI e dall’AVV. DECIO NICOLA MATTEI,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell’AVV. ANTONIO

AURICCHIO, via DELLE QUATTRO FONTANE N. 20;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona del curatore,

P.M., rappresentato e difeso dal PROF. AVV. LUCIO FRANCARIO,

elettivamente domiciliato in Roma presso il suo Studio, via A.

GRAMSCI, 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7581/2018 della Corte d’Appello di ROMA,

depositata il 29/11/2018, notificata in pari data;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Marilena Gorgoni;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Dott. Nardecchia Giovanni Battista, ai sensi e

con le modalità previste dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23,

comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le

quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

(OMISSIS) S.P.A. (già (OMISSIS) S.P.A.) sottoscriveva con Wind Tre S.P.A., in data 14 luglio 2003, un accordo avente ad oggetto la fornitura, da parte di Wind Tre S.P.A., di traffico internazionale attraverso codici di identificazione (PIN) riportati su carta telefonica, convenendo per ogni PIN il prezzo riportato nel listino allegato pari ad Euro 2,50 e ad Euro 5,00, esclusa IVA.

Nel febbraio 2009, Wind Tre S.P.A. comunicava alla società (OMISSIS) che l’Agenzia delle entrate le aveva contestato il mancato integrale pagamento dell’IVA, data l’omessa applicazione del c.d. regime monofase, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74 e successivamente chiedeva a (OMISSIS) il pagamento dell’importo corrisposto all’erario a titolo di integrazione IVA.

(OMISSIS), per parte sua, ritenendo di aver pagato indebitamente 16.688.767,00, a titolo di IVA dal 2003 al 2007, citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Wind Tre S.P.A., chiedendone – ai fini che qui interessano – la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi, di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5 alla rivalutazione ed al risarcimento dei danni subiti.

Wind Tre deduceva l’infondatezza e l’inammissibilità delle domande attoree e, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento di Euro 10.777.000,00, pari al pagamento effettuato a seguito all’accertamento subito da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2404/2013, rigettava tutte le domande attoree.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 7581/2018, oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva il gravame di (OMISSIS) e condannava Wind Tre S.P.A. alla restituzione delle somme indebitamente versate da (OMISSIS) a Wind Tre a titolo di IVA.

Wind Tre S.P.A. propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia, formulando cinque motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS) S.P.A.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti nè il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale entro il 29 gennaio 2021. La richiesta di Wind Tre è infatti pervenuta il 17 febbraio 2021.

In data 19 febbraio 2021 è pervenuta una richiesta congiunta di Wind Tre e del Fallimento (OMISSIS) di differimento dell’udienza odierna, al fine di consentire loro di coltivare l’intesa di massima raggiunta per una composizione transattiva della controversia.

Il Collegio ritiene l’istanza meritevole di accoglimento e pertanto dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dalla Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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