Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14609 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. un., 17/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di Sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 11857 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2009, proposto da:

D.F.O., D.A. e SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA

REGIONE CAMPANIA 349, in liquidazione coatta amministrativa, in

persona del liquidatore, elettivamente domiciliati in Roma, P.za A.

Mancini n. 4/B, presso l’avv. Fasano Giovannantonio, con l’avv.

Antonio Aievola di Nola, che li rappresenta e difende, per procura a

margine del ricorso e dichiara, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., di

voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria all’indirizzo di

posta elettronica: (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

D.M.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Reggio

Calabria n. 6, presso l’avv. Bultrini Nicola, con l’avv. Marciano

Raffaele di Nola, che lo rappresenta e difende, per procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, 2^ sez. civ., n.

4441 del 23 maggio – 29 dicembre 2008;

Udita, all’udienza dell’11 maggio 2010, la relazione del Cons. Dott.

FORTE Fabrizio e sentiti l’avv. Marciano, per il controricorrente, e

il P.M. Dott. IANNELLI Domenico, che chiede l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29 dicembre 2008, ha accolto il gravame di D.M.C. contro la decisione del Tribunale di Nola del 22 marzo 2005,che lo aveva condannato a rilasciare l’appartamento in (OMISSIS) da lui detenuto ai proprietari D.F.O. e D.A. e alla Cooperativa Regione Campania n. 349 in liquidazione, dante causa del diritto degli altri due appellati sullo stesso immobile, dichiarando il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sulla domanda in favore del giudice amministrativo. Il D.F., la D. e la Cooperativa Regione Campania n. 349 in liquidazione, avevano chiesto al Tribunale di Nola il rilascio, deducendo che il D.M. deteneva senza titolo l’alloggio realizzato dalla Cooperativa, dopo che il liquidatore aveva invitato ciascuno dei detentori degli appartamenti ad acquistare, con prezzi prefissati e diversi in rapporto alla qualità di socio o occupante abusivo, l’alloggio da ciascuno di loro detenuto o a rilasciarlo per la vendita poi conclusa dal liquidatore in favore degli altri due attori, nell’ambito della dismissione del patrimonio sociale.

Il primo giudice aveva ritenuto che nel caso nessun rilievo avesse nella fattispecie il rapporto tra il D.M., che si era qualificato socio subentrato ad altro, e la Cooperativa, il cui accertamento avrebbe potuto determinare la giurisdizione speciale di cui al R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 131, avendo il liquidatore scelto di risolvere ogni rapporto con il convenuto ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 72, come era in suo potere; ad avviso della Corte d’appello, invece, solo l’esame della qualità di socio del D.M. era presupposto di ogni controversia relativa all’alloggio e sul rapporto sociale il R.D. n. 1165 del 1938, art. 131 prevede la giurisdizione del solo giudice amministrativo.

Pertanto non poteva essere intimato al D.M. il rilascio dell’alloggio, anche se questi ne aveva rifiutato l’acquisto, senza il previo accertamento negativo della qualità di socio dal giudice amministrativo, per essere la cooperativa in liquidazione mera proprietaria superficiaria degli alloggi realizzati su suolo comunale con contributi pubblici ed esenzioni tributarie, per cui la vendita a terzi di tali immobili era illegittima e, in riforma della sentenza appellata, sulla domanda di rilascio doveva dichiarasi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Per la cassazione della sentenza della Corte napoletana hanno proposto ricorso di tre motivi, conclusi da rituali quesiti di diritto e illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il D.F., la D. e la indicata Cooperativa edilizia in liquidazione, cui ha resistito con controricorso il D.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso lamenta disapplicazione dei principi generali in materia di giurisdizione, essendosi erroneamente negata dalla Corte d’appello quella del giudice ordinario in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 3 e 5 e degli artt. 34 e 112 c.p.c. oltre che del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 131, anche per carenze e omissioni motivazionali della pronuncia e con ultrapetizione della stessa. Il R.D. n. 1165 del 1938, art. 131, n. 1 riserva alla commissione di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica i provvedimenti sui rapporti tra socio e cooperativa edilizia e legittima gli interessati ad impugnare i provvedimenti di questa al giudice amministrativo, che ha cognizione, ai sensi del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26, sulle controversie attinenti alla prenotazione e assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio o aspirante socio e su quelle tra socio e socio o tra questo e cooperativa, se relative a rapporti sociali. Nel caso, nessuna controversia vi è stata sulla qualità di socio del D. M., sempre contestata dai ricorrenti, che in ricorso deducono incontestati che, su istanza dello stesso del 1999, la Commissione regionale di vigilanza dell’edilizia economica e popolare presso il provveditorato alle opere pubbliche, aveva proceduto a un accertamento negativo della sua qualità di socio, con acquiescenza della controparte.

I ricorrenti hanno quindi chiesto la condanna del D.M. al rilascio dell’alloggio, deducendo la carenza di qualsiasi titolo del controricorrente a detenerlo e sul presupposto che l’immobile fosse occupato abusivamente, non avendo il D.M. la qualifica di socio e avendo comunque il liquidatore risolto l’eventuale titolo che ne legittimava la detenzione, come era in suo potere, ai sensi della L. Fall., art. 72.

Non avendo il D.M., nella qualità di occupante abusivo cui era stata estesa l’offerta di vendita dell’alloggio, aderito a questa, l’alloggio era stato ceduto, con autorizzazione degli organi di vigilanza della Liquidazione coatta amministrativa, dal liquidatore della Cooperativa con compravendita del 18 aprile 2002, al D. F. e alla D., successiva alla dichiarazione scritta e depositata in atti, del 21 febbraio 2001 dello stesso D.M. di essere occupante dell’alloggio. Causa petendi della domanda in primo grado era stata quindi il permanere dell’occupazione senza titolo dell’alloggio da parte del D.M., cui il giudice adito doveva ordinare il rilascio dell’appartamento; pertanto, ai sensi dell’art. 386 c.p.c. e del c.d. petitum sostanziale, oggetto della controversia erano solo diritti soggettivi in conflitto sui quali solo il giudice ordinario poteva decidere e pronunciarsi.

Del tutto assiomatica e insignificante è la inopinata qualifica di socio “storico” della cooperativa, che il D.M. si attribuisce e che la Corte territoriale gli riconosce, anche se i ricorrenti negano esservi mai stata tale qualità, esclusa in sede amministrativa con acquiescenza del controricorrente.

Il quesito di diritto conclusivo chiede di rilevare se quando, come nel caso, la domanda abbia ad oggetto il rilascio di alloggio in cooperativa che nella stessa sì assume occupato sine titulo, in assenza di esplicita domanda di accertamento dello stato di socio da parte del convenuto occupante ai sensi dell’art. 34 c.p.c., il titolo della occupazione possa essere oggetto di valutazione del giudice ordinario, di cui va affermata comunque la giurisdizione.

1.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia errata statuizione della giurisdizione amministrativa nella presente causa e falsa applicazione del R.D. n. 1165 del 1938, art. 131 per non avere la Corte di merito letto correttamente tale norma, che si collega all’interesse legittimo del socio di cooperativa a restare tale.

Nel caso di specie gli attori D.F. e D., con l’atto di citazione, sì sono dichiarati proprietari dell’alloggio da loro acquistato dalla Cooperativa in liquidazione, che con loro ha agito in giudizio e ne hanno chiesto il rilascio, deducendo la occupazione senza titolo del bene dal D.M., per cui la controversia non ha ad oggetto nè il rapporto sociale nè la posizione di socio del convenuto, ma solo i rapporti di questo con i terzi che si assumono proprietari e di fatto non possono fruire del bene da loro comprato, di cui controparte si assume possessore o detentore legittimo, pur non avendo voluto acquistare l’immobile al prezzo fissato per ciascuno degli occupanti abusivi.

Sulle domande proposte in questa sede deve decidere l’A.G.O., trattandosi di causa a tutela del diritto di proprietà, su cui non hanno potere i giudici amministrativi, dovendosi affermare, in base al costante indirizzo delle S.U. su tali questioni la giurisdizione del giudice ordinario.

Il quesito conclusivo del secondo motivo di ricorso chiede di rilevare che le controversie per il rilascio di alloggio in cooperativa detenuto senza titolo, in favore dell’acquirente di esso attengono esclusivamente a diritti soggettivi, dovendosi negare l’applicabilità del R.D. n. 1165 del 1978, art. 131 e quindi la giurisdizione del giudice amministrativo.

1.3. Il terzo motivo di ricorso afferma la violazione di norme di diritto in rapporto alla errata esclusione della giurisdizione del giudice ordinarlo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3, e in rapporto alla L. Fall., artt. 72 e 201 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), nella versione previgente ratione temporis applicabile alla fattispecie.

Lo stato di liquidazione della Cooperativa, invero, dava facoltà al liquidatore di risolvere ogni rapporto di locazione dell’ alloggio con il D.M., prescindendo dalla qualità di socio di questo, essendo stato l’organo della Liquidazione autorizzato dagli organi di vigilanza a dismettere il patrimonio sociale, dopo avere posto in vendita l’intero fabbricato per cui è causa, con diritto di prelazione su ciascun appartamento degli assegnatari e degli occupanti anche abusivi, che il D.M., in tale ultima qualità, non aveva voluto esercitare, come risulta dalla documentazione in atti.

Avendo il liquidatore il diritto potestativo di sciogliersi da ogni rapporto obbligatorio e anche quindi dall’obbligo di mantenere la locazione dell’alloggio da vendere, l’esercizio di tale facoltà di sciogliersi dal vincolo con il D.M. deve ritenersi legittimo e fondante la posizione di mero fatto del rapporto con l’appartamento per tale occupante, da considerare senza titolo, e su tale controversia deve affermarsi la cognizione del giudice ordinario, estendendosi la causa, nella concreta fattispecie, anche ai rapporto tra i due privati titolari della proprietà dell’alloggio e il terzo qualificato in domanda occupante abusivo, in una relazione che certamente non si inquadra nei rapporti sociali e si configura come conoscibile esclusivamente dal giudice ordinario.

La Corte d’appello afferma erroneamente che la Cooperativa non aveva agito per la restituzione dell’immobile ma solo per rimuovere una condotta pregiudizievole del socio in danno della cooperativa, senza rilevare che a quest’ultima, in persona del liquidatore, competeva il diritto potestativo di sciogliere il rapporto con il D.M., ai sensi del più volte citata L. Fall., art. 72 e che tale facoltà era stata esercitata. Il quesito di diritto conclusivo chiede di dichiarare se, in caso di esercizio dal liquidatore coatto del diritto potestativo di sciogliere il contratto o rapporto con il socio in ordine ad un alloggio dallo stesso detenuto, ai sensi della L. Fall., art. 72, possa denegarsi la giurisdizione del giudice ordinario, come accaduto nel caso.

2. Il ricorso è fondato e deve accogliersi, per tutti i profili esposti nei tre motivi di ricorso.

2.1. Invero si è più volte affermato da questa Corte che “in tema di cooperative edilizie anche fruenti di contributi pubblici, la controversia promossa dalla società cooperativa per il rilascio dell’immobile occupato da una persona rispetto alla quale si assuma essere stato emesso e divenuto definitivo un provvedimento che ne esclude la qualità di socio assegnatario dell’immobile medesimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia nella quale sono dedotte posizioni soggettive caratterizzate da rapporti paritari tra gli interessati” (S.U. 14 giugno 2006 nn. 13687 e 13688, 25 novembre 2009 n. 26023, ord. 9 luglio 2009 n. 16094, ord. 30 ottobre 2008 n. 26023, ord. 16 gennaio 2007 n. 755).

In primo grado gli attori avevano dedotto che il convenuto non era socio e il D.M. non aveva chiesto, neppure in via incidentale e ai sensi dell’art. 34 c.p.c., l’accertamento di tale sua qualità, opponendo solo il carattere legittimo della sua occupazione, per essere subentrato ad altro socio nel godimento del bene e nella locazione.

Mancava “una esplicita domanda” di parte, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., sulla qualità di socio del D.M. che potesse dar luogo, anche in via incidentale, a una questione sulla giurisdizione (Cass. 5 giugno 2007 n 13173) e al primo motivo di ricorso che pone un quesito generale relativo alle domande di rilascio degli alloggi di cooperativa con finanziamento pubblico da parte di chi li occupa senza titolo, la risposta che riserva tali controversie alla cognizione del giudice ordinario non può che essere positiva, con accoglimento di tale profilo della impugnazione.

2.2. La rilevata giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, emerge ancora più evidente, nella causa tra i due privati acquirenti dell’alloggio ( D.F. e D.) e il D. M., da tali attori qualificato in domanda occupante abusivo dell’immobile, di cui essi chiedono il rilascio. La consegna dell’appartamento è chiesta da due privati in base ad un loro titolo di proprietà, cioè la compravendita conclusa con la Cooperativa dell’appartamento, al D.M. qualificato possessore o detentore abusivo di esso; sìa petitoria e ai sensi dell’art. 948 c.c. o meramente possessoria la domanda di rilascio, nel rapporto tra detti attori soggetti privati e il convenuto non si pone neppure il dubbio sulla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, dovendo anche il quesito di diritto conclusivo del secondo motivo di ricorso avere risposta positiva, data la fondatezza di questo capo dell’impugnazione, in rapporto alle situazioni giuridiche controverse su cui si radica la giurisdizione del giudice ordinario che, per le parti indicate. non possono che considerarsi relative a diritti soggettivi (S.U. 14 maggio 2006 n. 1215 e le sentenze già citate), mancando qualsiasi esercizio di poteri autoritativi della amministrazione nel rapporto controverso.

2.3. Infine anche il terzo motivo di ricorso è fondato in relazione alla posizione della Liquidazione della Cooperativa che ha nel caso agito a mezzo del Liquidatore unitamente ai proprietari acquirenti dell’immobile preteso in restituzione.

Il liquidatore, infatti, ai sensi della L. Fall., art. 201 rimasto immutato su tale punto, ha i poteri del curatore fallimentare e autorizzato dagli organi amministrativi di vigilanza a dismettere il patrimonio sociale, ai sensi della L. Fall., art. 72, è legittimato a sciogliere unilateralmente per la Liquidazione ogni rapporto della stessa con i detentori degli appartamenti facenti parte del patrimonio sociale da dismettere, come il D.M., avendo allo stesso inutilmente offerto di acquistare l’alloggio occupato al prezzo fissato per gli occupanti abusivi, ovviamente maggiore di quello predisposto per i soci e non accettato dal controricorrente.

In tale contesto, la Cooperativa in liquidazione è anche essa legittimata ad agire per il rilascio in posizione paritaria con l’occupante l’alloggio, per ottenerne la restituzione del godimento in favore degli acquirenti e quindi, anche in rapporto a tale parte non può che rispondersi positivamente al terzo quesito di diritto, accogliendo anche per tale profilo il ricorso.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, anche se la violazione di legge denunciata attiene a norme processuali (Cass. 13 giugno 2008 n. 15086, 28 marzo 2006 n. 7073, 15 febbraio 2005 n. 2977), ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, ordinando al D.M. il rilascio dell’alloggio da lui abusivamente occupato in favore dei ricorrenti. In deroga al principio di soccombenza e in rapporto al bene della vita oggetto di controversia, costituito dall’abitazione, appare opportuno eccezionalmente disporre la compensazione delle spese dell’intero processo tra tutte le parti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna D.M.C. a rilasciare alle controparti D.F.O. ed D.A. che l’hanno acquistato dalla Società Cooperativa edilizia Regione Campania 349, l’appartamento dal controricorrente abusivamente detenuto in (OMISSIS).

Compensa le spese dell’intero processo tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte suprema di Cassazione, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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