Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14609 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 04/07/2011), n.14609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., con domicilio eletto in Roma, via Confalonieri n. 5,

presso l’Avv. Andrea Manzi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Lovelli Cosimo e Daniele Oliviero come da procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Milano n.

349/2009 RGVG depositato il 22 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 14 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento

parziale del ricorso;

udito l’Avv. Cosimo Lovelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti dal 13.5.1957 al 12.5.2008;

L’Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente, che agisce in questa fase unicamente iure ereditatis quale successore di C. M. che aveva iniziato il giudizio e che è deceduto in data 10.2.1961, lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto estinto il diritto per intervenuta prescrizione decennale è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, avendo la Corte di merito rigettato la sua domanda in quanto il dante causa è deceduto anteriormente al 1.8.1973, data nella quale l’Italia ha riconosciuto la competenza in materia della CEDI), e quindi prima che l’irragionevole durata del processo assumesse rilevanza per il diritto interno, e la pronuncia sotto tale profilo non è stata contestata.

Il ricorso è dunque inammissibile. Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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