Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14608 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1596/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

Z.C.;

– intimato –

avverso la decisione n. 4343/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE, depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di Z.C. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale n. 4343/16/2013, depositata in data 4/12/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso degli importi, assoggettati a ritenuta alla fonte IRPEF, sull’indennita’ integrativa speciale percepita dal contribuente (dipendente pubblico, agente di polizia), dal febbraio 1982 – e’ stata confermata la decisione della Commissione Tributaria di 2^ grado di Como, che aveva, come gia’ statuito dai giudici di primo grado, ribadito la natura non retributiva dell’indennita’ integrativa speciale, in quanto componente risarcitoria del ridotto potere d’acquisto degli stipendi, in accoglimento del ricorso del contribuente.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 324 del 1959, art. 1, D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 46 e 48 (poi T.U.I.R. D.P.R. n. 917 del 1986) e D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42, ponendo la questione dell’assoggettabilita’ ad imposizione diretta ai fini IRPEF dell’indennita’ integrativa speciale, a far data dalla riforma tributaria di cui al D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R. n. 601 del 1973.

2. La censura e’ fondata.

Questa Corte ha, di recente (Cass. 10028/2014; Cass. 25291/2014), ribadito che “l’indennita’ integrativa speciale, in quanto componente del reddito da lavoro dipendente, e’ assoggettala all’IRPEF, che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 48, ha ad oggetto tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d’imposta in dipendenza del lavoro prestato sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, “anche di liberalita’”, mentre, per contro, l’esenzione prevista della L. 27 maggio 1939, n. 324, art. 1, lett. 13), e’ stato abrogata del D.P.R 29 settembre 1973, n. 601, art. 42″ (cfr. anche Cass. 4231/2006; Cass. 16465/2004).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente. Atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimita’ in epoca successiva all’instaurazione della lite, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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