Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14608 del 12/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 10/11/2016, dep.12/06/2017), n. 14608
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17302/2015 proposto da:
C.N., D.B.P., T.G.,
S.A., B.M., L.V., P.A.,
D.F., M.L., SQ.PA., PI.MA.,
G.L., L.F., TR.AN.,
F.C.T., TA.AN., t.f.,
CA.FR., D.C.F., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato PIETRO FRISANI,
che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali in calce
al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 505/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
emessa il 19/03/2015 e depositata il 20/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due ricorsi in riassunzione, poi riuniti, depositati il 30 maggio 2011, presso la Corte di appello di Perugia, B.M., CA.Fr., D.B.P., D.C.F., D.C.F., F.C.T., G.L., L.F., M.L., PI.Ma., P.A., S.A., SQ.Pa., TA.An., T.G., TR.An. e t.f. proponevano, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non sofferto a causa della non ragionevole durata del processo introdotto dinnanzi al T.A.R. del Lazio, con ricorso depositato in data 14 novembre 2001, volto ad ottenere il riconoscimento del loro diritto alla corresponsione dell’indennità di aeronavigazione e pilotaggio, ricorso dichiarato perento con decreto del 30 settembre 2014.
La Corte di appello adita, con decreto in data 20 marzo 2015, rigettava il ricorso per essere stato il giudizio presupposto definito con provvedimento di perenzione, che esprimeva una sostanziale mancanza di interesse dei ricorrenti ad una decisione di merito, in quanto pronuncia intervenuta a seguito di invio di avviso ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9.
Avverso tale decisione i ricorrenti originari hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.
Scaduti i termini per la proposizione del controricorso, il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione della causa.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., art. 6, par. 1 CEDU, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia giudicato della durata ragionevole del giudizio presupposto in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, tenendo conto anche delle vicende successive alla introduzione della domanda di equa riparazione. Del resto per principio generale la mancata presentazione dell’istanza non costituisce di per sè presunzione di mancanza di interesse per il periodo precedente.
Il motivo è fondato.
I ricorrenti, nella sostanza, lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto insussistente il paterna d’animo, conseguente alla durata del giudizio amministrativo, volto ad ottenere la corresponsione dell’indennità di aeronavigazione e pilotaggio, giudizio promosso dagli istanti dinanzi al TAR del Lazio nel 2001 e conclusosi con decreto emesso nel 2014, dichiarativo della perenzione.
Deducono che la corte territoriale ha erroneamente escluso la sussistenza del danno non patrimoniale, valorizzando l’esito finale di perenzione, in conseguenza del disinteresse dimostrato dalle medesime parti ricorrenti, ritenuto incompatibile con il paterna d’animo e la tensione presuntivamente connaturali alla prolungata pendenza processuale.
Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo di cui all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Ne consegue che il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale se non ricorrono, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. SS.UU. 1338 del 2004), salvo che questo si sia resa responsabile di lite temeraria o di vero e proprio abuso del processo (Cass. n. 28341 del 2008).
Da tale principio la Corte territoriale si è discostata, in quanto ha attribuito rilevanza preclusiva del danno ad una circostanza sopravvenuta quando già era maturata la violazione del termine ragionevole, come tale, inidonea ad escludere retroattivamente la sussistenza del pregiudizio negli anni pregressi, non desumendo da altri elementi la condizione di disinteresse.
L’accoglimento del motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame della domanda alla luce dei principi suindicati.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017