Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14608 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. III, 09/07/2020, (ud. 02/03/2020, dep. 09/07/2020), n.14608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11245/2018 proposto da:

Condominio (OMISSIS), in persona del legale rappresentante in carica,

domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Cristiana Sollazzo;

– ricorrente –

contro

Allianz Global Corporate & Speciality, in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma al viale

Regina Margherita n. 294, presso lo studio dell’avvocato Vallefuoco

Angelo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Giorgetti Alessandro;

– controricorrente –

e contro

Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Montesanto, n.

52, presso lo studio dell’avvocato Bifulco Gioacchino, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

Alcatel Lucent Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Marianna Dionigi

n. 57, presso lo studio dell’avvocato Di Santo Gianni che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00186/2018 della CORTE d’APPELLO di BARI,

depositata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2020 da Dott. Cristiano Valle, osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) Il Condominio (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari due società di radiotelefonia, Alcatel Lucent Italia S.p.a. (d’ora in seguito Alcatel S.p.a.) e Wind Telecomunicazioni S.p.a. (d’ora in seguito Wind S.p.a.), e ne chiese la condanna alla rimozione di manufatti (antenne) che assumeva essere stati malamente installati su di una trave portante del lastrico solare, con conseguente determinazione di gravi pregiudizi, ed al risarcimento dei danni.

1.2) Il procedimento in primo grado si svolse nelle forme del rito sommario di cognizione.

1.3) Il Tribunale monocratico pronunciò, nel contraddittorio delle parti, ordinanza di accoglimento, condannando l’Alcatel S.p.a. e la Wind S.p.a. in solido al risarcimento dei danni, quantificati in oltre Euro centoventimila, disponendo per il prosieguo della causa, per le domande riconvenzionali e di rivalsa, con rito locatizio.

1.4) L’ordinanza di accoglimento venne impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Bari da Alcatel S.p.a. e dalla Wind Telecomunicazioni S.p.a., con separati atti di citazione; nella prima causa d’appello si costituiva anche la Allianz Global Corporate & Speciality S.a., chiamata in garanzia dalla Alcatel S.p.a. in primo grado.

1.5) Le due cause in fase d’appello vennero riunite.

1.6) La Corte di Appello, con sentenza n. 00186 del 31/01/2018, accolse l’appello dichiarò inammissibile il ricorso in primo grado e revocò l’ordinanza impugnata, con compensazione tra le parti delle spese di lite.

1.7) Avverso detta sentenza ricorre per cassazione, con due motivi, il Condominio di via (OMISSIS).

1.8) Resistono con separati controricorsi Alcatel S.p.a., Wind Telecomunicazioni S.p.a. e Allianz Global Corporate and Speciality S.a.

1.9) Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso.

1.10) Alcatel S.p.a. ha depositato memoria per l’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo di ricorso censura la sentenza della Corte d’Appello per violazione di norme procedimentali ed omesso esame di fatto decisivo, ai sensi degli artt. 40,100,101,112,116,161,342,345,353,354,426,427,439 e 702 c.p.c..

2.1) Il secondo mezzo la impugna per violazione e (o) falsa applicazione delle norme sul procedimento sommario e sul rito locatizio, ai sensi degli artt. 702 bis, 702 ter, 702 quater, 426,427,439,447 bis c.p.c..

3) I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.

3.1) Essi sono fondati.

3.2) E’ affermazione costante di questa Corte, dalla quale il Collegio non intende discostarsi, che la violazione delle norme sul rito, ossia l’applicazione di un rito processuale anzichè di un altro, e quindi, nel caso di specie del rito sommario in luogo di quello ordinario o di quello locatizio (mutuato da rito del lavoro di cui agli artt. 413 c.p.c. e segg.), non può dare luogo a nullità o comunque a vizio processuale ove non abbia comportato una lesione del diritto di difesa della parte che lo invoca o che lo fa rilevare e tantomeno, quindi, comportare la chiusura del processo, dinanzi al giudice dell’impugnazione, con pronuncia di mero rito.

Nella specie la conclusione alla quale è pervenuta la Corte territoriale è del tutto errata.

Il riscontro del vizio processuale, consistente nell’adozione del procedimento sommario da parte del giudice di primo grado, non poteva determinare, in quanto non lesivo del contraddittorio, dell’acquisizione delle prove e, più in generale, di quant’altro possa aver impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario, alcuna pronuncia di inammissibilità e neppure di rimessione al primo giudice, atteso che le ipotesi di rimessione sono tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (Cass. n. 13639 del 30/05/2013 Rv. 626634-01, e in precedenza Cass. n. 10143 del 12/07/2002 Rv. 555677-01 e Cass. n. 6346 del 05/07/1994 Rv. 487296-01): “Quando la legge imponga l’introduzione del giudizio con citazione, anzichè con ricorso, ed il rito ordinario, l’adozione del rito camerale non induce alcuna nullità, per il principio della conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo, quando non ne sia derivato un concreto pregiudizio per alcuna delle parti, relativamente al rispetto del contraddittorio, all’acquisizione delle prove e, più in generale, a quanto possa avere impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nel giudizio ordinario; tale principio opera anche in relazione agli atti introduttivi del giudizio di secondo grado, a condizione che l’atto nullo possegga i requisiti di sostanza e forma del diverso atto processuale che avrebbe dovuto essere utilizzato”.

3.3) La detta conclusione non può essere infirmata dall’avere la Corte di Appello ritenuto che il rito da applicare in primo grado non era quello sommario, nè quello ordinario generale, sebbene quello locatizio, previo mutamento di rito. Il riscontrato vizio non poteva e tantomeno doveva comportare l’adozione di una pronuncia di radicale inammissibilità della domanda proposta in primo grado (assai di recente si veda Cass. n. 18331 del 09/07/2019 Rv. 654565-01, richiamata da PG nelle proprie conclusioni): “Sulle domande introdotte con il rito sommario di cognizione, non rientranti tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, ritenute dal giudice inammissibili in ragione di una rilevata “incompatibilità strutturale del rito sommario con l’oggetto della domanda”, va disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3 e non dichiarata l’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 2; con la conseguenza che l’eventuale decisione di inammissibilità, non rientrando tra le ipotesi per cui è espressamente prevista la non impugnabilità, è di norma appellabile ovvero, se adottata nelle diverse ipotesi in cui per legge è escluso il doppio grado di giudizio, come nel caso dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essa è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., o comunque censurabile con lo specifico mezzo di impugnazione previsto”.

Sebbene sia controvertibile l’applicabilità di un rito diverso da quello ordinario in fase d’impugnazione è, in ogni caso, non predicabile l’adozione di una pronuncia di conclusione del processo in mero rito a causa della trattazione della causa in primo grado con forme ritenute successivamente irrituali, stante il disfavore con le quali l’ordinamento vede la conclusione delle cause con pronunce di mero rito (Cass. n. 19238 del 11/07/2008 Rv. 605352-01): “Nel procedimento sommario di cognizione disciplinato dall’art. 19 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, qualora il tribunale, in composizione monocratica, abbia dichiarato con ordinanza la propria incompetenza per territorio, non ricorre una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa se la corte d’appello (dopo aver ritenuto ammissibile l’impugnazione, con statuizione non censurata con il ricorso per cassazione, e sulla quale si sia quindi formato il giudicato) dichiari nullo il provvedimento, in quanto adottato con ordinanza anzichè con sentenza e senza la previa conversione del rito, e decida la causa nel merito, senza rimetterla al primo giudice e senza ammettere le prove dedotte dall’appellato soltanto perchè prive dei requisiti di ammissibilità e rilevanza: trova infatti applicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 6 cit., art. 20, la disciplina ordinaria del giudizio d’appello, in quanto compatibile, con la conseguenza che, non vertendosi in una delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., deve procedersi alla rinnovazione del provvedimento dichiarato nullo mediante l’espletamento dell’attività istruttoria non svolta in primo grado, avuto riguardo alla pienezza della cognizione spettante alla corte d’appello ed all’inapplicabilità del divieto di cui all’art. 345 c.p.c., che in tale ipotesi è riferibile esclusivamente alle domande nuove”.

3.4) Il riscontro del ritenuto, dalla Corte territoriale, vizio processuale non poteva, quindi, comportare l’adottata pronuncia di inammissibilità della domanda proposta in primo grado, ma avrebbe dovuto indurre il giudice dell’appello a pronunciare sull’intera domanda devolutagli sulla base dei motivi di impugnazione (Cass. n. 26729 del 21/10/2019 Rv. 655560-01, con riferimento al vizio di errata composizione del giudice).

Ciò anche in considerazione del fatto che l’appello avverso ordinanza pronunciata a seguito di rito sommario deve in ogni caso svolgersi secondo le forme del rito ordinario in fase d’impugnazione, come risulta, quantomeno, dalla mancata previsione di un apposito rito in grado d’appello, dall’art. 702 quater c.p.c., salva la previsione dell’ammissibilità di nuove prove e documenti ove ritenuti indispensabili (Cass. n. 06318 del 05/03/2020 Rv. 657291-01 e in precedenza Cass. n. 08757 del 10/04/2018 Rv. 648884-01): “L’impugnazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all’art. 702 ter c.p.c., può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell’atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l’adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario; nè è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell’impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5”.

Per mera completezza espositiva il Collegio osserva che le due pronunce richiamate dalla Corte territoriale, a sostegno del proprio assunto (Cass. n. 17053 del 05/08/2011 Rv. 618866-01 e Cass. n. 16202 del 27/06/2013 Rv. 626848-01), sono entrambe relative allo speciale procedimento di liquidazione dei compensi dei difensori di cui della L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e 29 e, nell’escludere l’applicabilità del rito sommario di cognizione in quanto le controparti dei legali che avevano proposto la domanda si erano opposti, non hanno escluso la proponibilità della domanda in via ordinaria.

3.5) La prospettazione delle controricorrenti Alcatel S.p.a. e Wind S.p.a., dell’essersi formato giudicato a seguito della dichiarazione d’inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Bari, in diversa composizione, rispetto a quella di cui al procedimento che ha originato la causa in esame, con ordinanza del 30/05/2011 nel procedimento R. G. n. 12874 del 2009, su identica domanda proposta dal Condominio (OMISSIS), nei confronti delle stesse controparti processuali, è infondata e non può essere condivisa.

3.6) La detta ordinanza di inammissibilità, emanata a conclusione di rito sommario, non impugnata, ha, invero, efficacia preclusiva di carattere meramente endoprocessuale, ossia nel solo processo nel quale è stata emanata, ma non anche con riferimento a diversi processi. Essa inoltre, potrebbe, se del caso, avere efficacia endoprocessuale soltanto con riferimento alla non applicabilità del rito sommario alle cause ritenute di natura locatizia, in detto procedimento, ma non di carattere assoluto, con riferimento al diritto al risarcimento del danno fatto valere in giudizio dal Condominio anche nel processo pervenuto a questa fase di legittimità.

4) Il ricorso è, pertanto, accolto.

4.1) La sentenza d’appello è cassata.

4.2) La causa è rinviata, dovendo procedersi ad accertamenti di fatto ulteriori, preclusi in sede di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Bari o comunque allo stesso giudice d’appello, in diversa composizione, che nel deciderla dovrà attenersi a quanto ritenuto in questa sede.

5) Il giudice di rinvio designato provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

6) Conformemente all’enunciato recentissimo della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198-04: “Il giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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