Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14608 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 04/07/2011), n.14608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.S., con domicilio eletto in Roma, via Confalonieri

n. 5, presso l’Avv. Andrea Manzi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Lovelli Cosimo e Daniele Oliviero come da procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, come sopra domiciliato e

difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

T.S.;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Milano n.

458/2009 RGVG depositato il 2 luglio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 14 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento

parziale del ricorso;

udito l’Avv. Cosimo Lovelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.S. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti dal 24.6.1969 al 2.4.2009.

Resiste l’Amministrazione con controricorso e propone ricorso incidentale cui non risponde il ricorrente principale.

Il Collegio ha disposto ia redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti in quanto proposti nei confronti dello stesso decreto.

L’unico motivo del ricorso principale con il quale il ricorrente, che agisce in questa fase unicamente iure ereditatis quale successore di T.S. che aveva iniziato il giudizio e che è deceduto in data 20.12.1996, lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto estinto il diritto per intervenuta prescrizione decennale è fondato, avendo già la Corte enunciato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare ia data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criterì previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo” (Cassazione civile, sez. 1, 30/12/2009, n. 27719).

Giova precisare che non incide sulla valutazione del motivo il rilievo proposto dal P.M. in udienza secondo cui il tempo trascorso prima che il ricorrente riassumesse il giudizio interrotto per il decesso del dante causa dimostrerebbe l’assenza in capo al primo di qualunque patimento dovuto alla pendenza del giudizio in quanto il medesimo ha agito in questa fase unicamente iure ereditatis e non iure proprio per cui rileva unicamente lo stato d’animo del de cuius.

Deve essere invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale in quanto pone una questione (rilevanza ai fini del calcolo della durata ragionevole del processo del periodo anteriore alla data del 1.8.1973 in cui lo Stato Italiano ha comunicato di accettare la clausola opzionale per il riconoscimento della CEDU) che non è stata affrontata nemmeno implicitamente dal giudice a quo.

Il ricorso principale deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto, presa in esame quale durata rilevante del procedimento presupposto solo quella posteriore al 1 agosto 1973 (Cassazione civile, sez. 1, 20/06/2006, n. 14286) e fino alla data del decesso del dante causa nonchè, quanto alla misura dell’indennizzo, il principio già enunciato dalla Corte circa la possibilità di liquidazione forfettaria in presenza di giudizi avanti al giudice amministrativo o contabile (sentenza n. 14753/2010), il ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 11.500, oltre accessori, nonchè delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e decidendo nel merito, condanna il ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 11.500, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè delle spese processuali che si liquidano, quanto alla fase di merito, in complessivi Euro 1.140, di cui Euro 490 per onorari e Euro 600 per diritti, e, quanto alla fase di legittimità, in complessivi Euro 1.100, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore dei difensori antistatali.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA