Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14607 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. un., 17/06/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 17/06/2010), n.14607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9215/2009 proposto da:

ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE – E.S.A.F. IN LIQUIDAZIONE

((OMISSIS)), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio

dell’avvocato ROMANELLI Guido, che lo rappresenta e difende, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, ENEL PRODUZIONE S.P.A., ENEL S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 25/2008 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 21/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

uditi gli avvocati Stefano SANTARELLI per delega dell’avvocato Guido

Romanelli, Gaetana NATALE dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 4, Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 19.6.1990, l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica – Enel – conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche di Cagliari l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) chiedendone la condanna al pagamento di una somma di denaro pari al valore della mancata produzione che essa attrice aveva dovuto subire in conseguenza della asserita illecita sottrazione di acqua posta in essere dalla convenuta in impianti di proprietà di essa parte attrice.

Agensud si costituiva in giudizio e, pur non negando di aver realizzato in gestione diretta l’acquedotto per rispondere alle esigenze industriali dell’agglomerato di (OMISSIS) in derivazione dal (OMISSIS), entrato in funzione nel 1978 e successivamente trasferito alla Regione Sardegna, che lo aveva preso in carico tramite l’Ente Sardo Acquedotto e Fognature in conformità alle norme del D.P.R. 16 gennaio 1986, n. 51, eccepiva tuttavìa l’esistenza di una convenzione con l’Enel Compartimento di Cagliari, stipulata in data (OMISSIS), nella quale si prevedeva, tra l’altro, il pagamento di una indennità una tantum di L. 175.000.000 per la sottensione di utenza riferita all’intero periodo trentennale di durata della concessione richiesta dalla Cassa per il Mezzogiorno, con la conseguenza che nulla più poteva essere preteso per la utilizzazione a fini industriali della acque del bacino di (OMISSIS), dal momento che ogni rapporto tra le parti risultava ormai convenzionalmente regolato.

Con riferimento, invece, alla gestione diretta delle opere integrative dell’Acquedotto del (OMISSIS) in derivazione dal (OMISSIS), entrate in funzione nel novembre del 1973, l’Agenzia convenuta rilevava che anche tali opere erano state trasferite, sulla base del D.P.R. n. 51 del 1986, alla Regione Sardegna, che le aveva prese in carico tramite l’Esaf alla data del 5.6.1986 e che, quindi, per il periodo successivo a tale data, chiamata a rispondere doveva essere la Regione Sardegna medesima.

Veniva chiamata in causa (da parte dell’Enel) la Regione Sardegna, che comunque non si costituiva e veniva dichiarata contumace, mentre si costituiva in giudizio l’Esaf che eccepiva il difetto di legittimazione passiva deducendo di essere stato soltanto gestore degli impianti in questione, che, appartenuti alla Cassa per il Mezzogiorno, erano stati successivamente trasferiti alla Regione Sardegna.

Poichè nel frattempo era stata soppressa l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, con l’istituzione di un commissario liquidatore succeduto nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento ed all’Agenzia e poichè era stato attribuito al Ministero dei Lavori Pubblici il compito di procedere alla chiusura del contenzioso pendente e per il quale non risultava presentata alcuna istanza di definizione transattiva,” l’Enel, nel frattempo trasformato ex lege in società per azioni, con atto notificato in data 15.12.1993, riassumeva il giudizio nei confronti del Commissario liquidatore della soppressa Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e del ministero dei Lavori Pubblici, formulando nei confronti di questi le domande già proposte nei confronti della soppressa Agensud.

Il Ministero dei Lavori Pubblici si costituiva in giudizio, con il Patrocinio dell’Avvocatura di Stato, e faceva proprie tutte le eccezioni e le difese già svolte ed argomentate dalla cessata Agensud.

Con sentenza in data n. 4/98, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Cagliari ha rigettato sia la domanda proposta dall’Enel nei confronti della Regione Sardegna, sia la domanda dell’Enel relativa ai prelievi d’acqua con presa dal fiume (OMISSIS) in Comune di Valledoria, località (OMISSIS), perchè già compensati dell’indennizzo di cui la convenzione 24.3.1973, ha dichiarato l’intervenuta prescrizione dei diritti azionati dall’Enel nei confronti del Ministero dei Lavori Pubblici fino al 22.9.1978 ha condannato il Ministero dei Lavori Pubblici a risarcire all’Enel i danni subiti per la sottensione abusiva di utenza relativa alla presa sul (OMISSIS) per il periodo dall’ottobre 1978 al giugno 1986, danni quantificati nella somma di in allora L. 520.098.290, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat alla data della sentenza, con gli interessi in misura legale sul capitale rivalutato anno per anno dalla scadenza delle singole annualità sino al saldo.

Con la medesima sentenza, il Tribunale Regionale ha altresì condannato l’Esaf al risarcimento dei danno patiti dall’Enel per la sottensione abusiva di utenza relativa alla presa sul (OMISSIS) per il periodo di luglio 1986 fino alla data della sentenza, danni liquidati nella somma di allora L. 695.525.950, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat alla data della sentenza, con gli interessi in misura legale sul capitale rivalutato anno per anno dalla scadenza delle singole annualità fino al saldo.

A seguito dell’appello dell’Esaf, costituitisi l’Enel e il Ministero dei Lavori Pubblici, che a sua volta proponeva appello incidentale, e non costituitasi la Regione Sardegna, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la decisione in esame n. 25/2008, depositata in data 21.2.2008, in riforma di quanto statuito in primo grado, così statuiva:

a) condanna il Ministero dei Lavori Pubblici, per la sottensione abusiva di acqua dal (OMISSIS), per il periodo dal 19 giugno 1985 – giugno 1986, al pagamento in favore dell’Enel, della somma di Euro 24.976,49, oltre interessi dalla presente al soddisfo;

al) rigetta la domanda, avanzata dall’Enel, di condanna del Ministero, in via solidale con altri soggetti;

b) condanna, in solido, la Regione Sardegna e l’Esaf, per la sottensione abusiva di acqua dal Rio Mannu, causativa dei danni cagionati all’Enel, per il periodo dal 6 giugno 1986 alla data della presente, al pagamento in favore dell’Enel della somma totale di Euro 1.772.125,02, oltre interessi legali dalla data della presente al soddisfo;

b1) rigetta la domanda, avanzata dall’Enel, circa la condanna dei detti soggetti per i danni futuri;

b2) rigetta la domanda, avanzata dall’Esaf, di condanna del Ministero in via solidale con la Regione e l’Esaf medesima;

c) condanna, in solido, la Regione Sardegna e l’Esaf, per la sottensione abusiva di acqua dall’invaso di (OMISSIS), in riferimento ai prelievi utilizzati dagli acquedotti (OMISSIS), causativi di danni per l’Enel, eseguiti nel periodo dal 23 marzo 2003 al 28 febbraio 2005, al pagamento in favore dell’Enel della somma totale Euro 238.347,62, oltre interessi legali dalla presente al soddisfo;

d) rigetta la domanda contenuta nel terzo motivo dell’appello proposto dall’Enel, riguardo alle c.d. derivazioni invernali, ad uso irriguo e potabile, operate dall’invaso di (OMISSIS).

Ricorre per cassazione con un unico articolato motivo, e formulazione del relativo quesito, l’Esaf in liquidazione; resiste con controricorso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione della L.R. Sardegna n. 7 del 2005, art. 5, della L.R. Sardegna n. 15 del 1999, art. 3 e della L.R. n. 29 del 1997, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; si deduce in proposito che il Giudice, ai fini della ripartizione ratione temporis della condanna dell’Esaf (attualmente in liquidazione e soppresso a far data dal 29 luglio 2005), avrebbe dovuto tener conto della circostanza che, sulla base della normativa regionale, dal 1 gennaio 2005 tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Esaf erano stati trasferiti all’Esaf s.p.a., poi confluita in Abbanoa s.p.a., soggetto istituito dalla Regione Sardegna come nuova “Autorità d’Ambito” per la gestione del servizio idrico integrato.

In particolare, il ricorrente richiama la Delib. Giunta Regionale 23 dicembre 2004, n. 53/22, nella quale, in attuazione della legge regionale (L.R. n. 29 del 1997, art. 8, comma 2, lett. a), n. 2, che prevede la costituzione del patrimonio della Autorità d’Ambito mediante trasferimenti deliberati dalla Regione, è stato disposto, con decorrenza 1 gennaio 2005, il conferimento del complesso aziendale Esaf in favore della Esaf s.p.a., ed autorizzato, tra l’altro il “pagamento dei debiti riguardanti l’attività svolta dall’ente prima del conferimento, con esclusione delle riscossioni e pagamenti inclusi nel patrimonio aziendale oggetto di conferimento”.

Aggiunge il ricorrente che, successivamente, la gestione del sistema idrico integrato è stata affidata alla Abbanoa s.p.a., nella quale l’Esaf s.p.a. è confluita all’atto della costituzione.

Il ricorso è inammissibile in quanto con l’unico motivo si prospetta la questione nuova del trasferimento del complesso aziendale Esaf in favore di Esaf s.p.a. con decorrenza dall’1 gennaio 2005 e che successivamente la gestione del sistema idrico integrato è stata affidata alla Abbanoa s.p.a. (in cui l’Esaf s.p.a. è confluita all’atto della Costituzione); tale prospettazione, connessa alla dedotta violazione di leggi regionali esula del tutto dal thema decidendum della fase di merito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del Ministero resistente mentre in proposito nulla deve disporsi in favore di Enel s.p.a., Enel Produzione s.p.a. e Regione Sardegna non avendo dette parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 5.700,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

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