Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14607 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17209/2014 proposto da:

ROMA CAPITALE, (gia’ COMUNE DI ROMA) (OMISSIS), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ENRICO MAGGIORE, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

SPM SPAZI PUBBLICITARI MULTIMEDIALI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 47/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 24/09/2013, depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte osserva:

Fatto

FATTO E DIRITTO

La CTR di Roma, decidendo sull’appello del Comune di Roma – appello proposto contro la sentenza n. 107/24/2012 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della “SPM – Spazi Pubblicitari Multimediali srl” ad impugnazione di cartella di pagamento notificata da Equitalia avente ad oggetto (secondo l’assunto di parte ricorrente) “canone di concessione sulla pubblicita’ ed interessi per impianti pubblicitari relativamente all’anno 2000/2001” – ha respinto l’appello.

La predetta CTR – dato atto con la cartella era stato richiesto il pagamento di “canoni di concessione pubblicitaria” e che il Comune di Roma, costituendosi nel primo grado di giudizio, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere di appartenenza della giurisdizione ordinaria le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – ha motivato il rigetto dell’appello evidenziando anzitutto che “l’appellante, anche se nella motivazione dell’atto di appello ha esaminato la problematica in ordine alla giurisdizione, tuttavia nelle conclusioni non ha dedotto alcunche’ al riguardo”, sicche’ – avendo la CTP implicitamente pronunciato sulla giurisdizione ed avendola riconosciuta in favore del giudice tributario – l’omessa esplicita censura in appello determinava il passaggio in giudicato del capo relativo alla questione di giurisdizione, questione non rilevabile d’ufficio nella sede di appello. Quanto al capo della decisione di primo grado con cui era stata accertata la nullita’ della cartella perche’ genericamente motivata, le censure di appello risultavano a tale proposito “generiche e quindi inidonee ad inficiare la sentenza”: il comune appellante infatti, pur deducendo che le cartelle riportavano le date di esecutivita’ dei ruoli, “ha omesso di indicare nell’atto di appello sia le date stesse che i numeri delle cartelle in questione. Pertanto il motivo di appello e’ generico per insufficienza di allegazione, che non consente al collegio neanche di verificare la tempestivita’ delle cartelle in questione”.

Roma Capitale ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte contribuente non si e’ difesa.

Ai sensi dell’art. 380 bis, e’ stata depositata una relazione con la proposta di definizione ai sensi dell’art. 375 c.p.c. e di accoglimento del ricorso.

La relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti.

Non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

La Corte ha riscontrato che la parte ricorrente ha eluso l’onere di dare dimostrazione dell’avvenuta notifica alla parte intimata del ricorso introduttivo del presente giudizio, omettendo di depositare la ricevuta di ritorno della raccomandata utilizzata per la notifica postale;

E, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

Le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si e’ costituita.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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