Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14607 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. III, 09/07/2020, (ud. 02/03/2020, dep. 09/07/2020), n.14607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36003/2018 proposto da:

R.E., RO.EM., nella loro qualità di unici eredi

legittimi della loro madre P.D., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA APPIA NUOVA 37/A, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO CANINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

AMEDEO ROSBOCH;

– ricorrenti –

contro

DOBANK SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1436/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/3/2020 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto

l’accoglimento del motivo di ricorso 1, assorbito il motivo 2.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto 4-8/11/2011 il Tribunale di Torino ingiunse alla (OMISSIS) srl (debitore principale) nonchè a Ro.Em. e P.D. (fideiussori), in solido tra loro, il pagamento, in favore di Unicredit Leasing SpA (rappresentata dalla mandataria Unicredit Credit Management Bank spA), della somma di Euro 278.294,74; somma derivante dall’asserito inadempimento della (OMISSIS) srl al contratto di leasing stipulato il 5-6-2000 con la Unicredit Leasing SpA.

Con citazione 28-1-2012 Ro.Em. e P.D. proposero opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Roma, e chiedendo, comunque, nel merito, la revoca del decreto; in subordine, in caso di loro condanna, chiesero dichiarare la (OMISSIS) srl tenuta a rilevare i fideiussori ex art. 1953 c.c..

Si costituirono sia Unicredit Credit Management Bank spA sia (OMISSIS) srl.

All’udienza del 18-12-2013, fissata per la precisazione delle conclusioni, il Giudice dichiarò interrotto il processo per intervenuta morte di P.D..

Con ricorso depositato il 17-3-2014 Ro.Em., in proprio, riassunse il giudizio.

Con comparsa 19-9-2014 si costituirono Ro.Em. ed E., quali figli ed unici eredi della deceduta P.D..

Con sentenza 716/2015 del 31-1/2-2-2015 il Tribunale di Torino: 1) dichiarò estinto il giudizio con riferimento alla domanda proposta da P.D.; al riguardo evidenziò che i fratelli R. non avevano riassunto il giudizio quali eredi della P., e comunque non si erano costituiti entro il termine di legge (art. 305 c.p.c.); 2) con riferimento, invece, alla domanda proposta da Ro.Em. in proprio, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale, dichiarò competente il Tribunale di Roma, evidenziando che non poteva trovare applicazione il c.d. foro del consumatore, trattandosi nella specie di fideiussioni rilasciate in relazione all’esercizio di impresa.

Avverso detta sentenza proposero appello i fratelli R., nella loro qualità.

Si costituirono Unicredit Credit Management Bank spA e (OMISSIS) srl.

All’udienza del 13-12-2016, su richiesta del difensore della (OMISSIS) srl, fu dichiarato interrotto il giudizio per intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento della detta società; giudizio poi riassunto dai fratelli R., nella loro qualità, nei confronti di Unicredit Credit Management Bank spA e del Fallimento (OMISSIS) srl.

Con atto notificato il 12-5-2017 i fratelli R. rinunciarono agli atti del giudizio nei confronti del Fallimento (OMISSIS) srl.

Con sentenza 1436/2018 del 31-7-2018 la Corte d’Appello di Torino, preso atto di detta rinuncia, ha dichiarato estinto il giudizio relativamente alle domande proposte dai fratelli R., nella loro qualità, avverso il Fallimento, ed ha rigettato, per il resto, il gravame; in particolare la Corte territoriale ha evidenziato: 1) che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che le domande proposte da P.D. ed Ro.Em. (in proprio) davano luogo ad un litisconsorzio facoltativo, e quindi dovevano rimanere comunque autonome e distinte benchè il processo fosse stato dichiarato interrotto “in toto”, senza quindi alcuna differenziazione tra dette domande; di conseguenza la riassunzione ad opera di un solo litisconsorte facoltativo ( Ro.Em.) non poteva estendere i suoi effetti alla domanda, distinta ed autonoma, degli altri litisconsorti facoltativi ( P.D., e per essa i suoi eredi); tale domanda non era stata tempestivamente riassunta, sicchè esattamente era stata dichiarata l’estinzione; 2) che correttamente il Tribunale aveva esaminato prioritariamente la questione dell’intervenuta estinzione del giudizio rispetto alla sollevata eccezione di incompetenza; la questione di incompetenza, infatti, ancorchè pregiudiziale, presuppone pur sempre, per essere esaminata, l’instaurazione di un contraddittorio effettivo, nella specie invece (per quanto su evidenziato) non idoneamente ricostituito.

Avverso detta sentenza Ro.Em. ed E., nella loro qualità, propongono ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Unicredit Leasing SpA, e per essa doBank spa (denominazione assunta da Unicredit Credit Management Bank spA), resiste con controricorso, anch’esso illustrato da successiva memoria.

Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità del procedimento per violazione dell’art. 38 c.p.c. e art. 25 Cost., comma 1 e per non corretta interpretazione degli artt. 300 e 305 c.p.c., si dolgono che la Corte territoriale abbia trattato prioritariamente l’eccezione di estinzione e, in seguito all’esame della stessa, abbia ritenuto l’eccezione di incompetenza assorbita dall’accoglimento dell’eccezione di estinzione.

Il motivo è infondato.

Ritiene il Collegio che la questione in rito, concernente l’avvenuta o meno riassunzione della causa da parte di Ro.Em. ed E., quali eredi di P.D., sia preliminare rispetto all’esame della competenza per territorio dell’adito Tribunale.

Al riguardo va evidenziato che il presente giudizio, nel quale era stato sollevata (tra l’altro) l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, è stato poi interrotto per morte di una parte, ed è quindi entrato in una fase di quiescenza; è evidente, pertanto, che, per potere proseguire, e consentire così al Giudice adito di conoscere della causa (e di decidere anche sulla questione della competenza), il giudizio doveva prima essere correttamente riassunto dinanzi a quello stesso Giudice presso il quale pendeva; quest’ultimo doveva preliminarmente valutare la correttezza della riassunzione, e quindi la fine della fase di quiescenza, e poi eventualmente, in caso positivo, esaminare via via le varie questioni sottoposte al suo esame (dando precedenza ovviamente alle questioni preliminari e/o pregiudiziali, per poi procedere alle questioni di merito).

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, ritenendo anch’essa prioritario l’esame della ritualità della riassunzione del giudizio rispetto alla trattazione dell’eccezione di incompetenza territoriale, ha rigettato la relativa doglianza, confermando sul punto la decisione in tal senso adottata dal Tribunale.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità del procedimento per violazione degli artt. 103, 300, 302, 303, 305 e 307, si dolgono che la Corte territoriale, sulla base del principio della scindibilità delle cause, abbia ritenuto parzialmente estinta, per effetto della mancata riassunzione da parte degli eredi della deceduta P.D., l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da quest’ultima; al riguardo sostengono che, nei casi (quale quello di specie) in cui l’evento interruttivo riguardi soltanto una delle parti in rapporto di litisconsorzio facoltativo con le altre, il processo, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., deve essere “in toto” interrotto, senza che sia possibile concepire una sua interruzione parziale; il giudice, in tali casi, potrebbe solo previa mente disporre la separazione delle cause e dichiarare poi la interruzione solo per quella per la quale si è verificato l’evento interruttivo; se, tuttavia, non provvede a detta separazione (come nel caso di specie, ove il Giudice ha semplicemente “dichiarato interrotto il processo per morte di P.D.”), l’interruzione non può che riguardare tutte le cause riunite nel simultaneus processus; di conseguenza, secondo i ricorrenti, al fine di superare lo stato di quiescenza ed evitare l’estinzione dell’intero processo, doveva ritenersi sufficiente che una delle parti dell’unico processo interrotto lo avesse riassunto tempestivamente (così come avvenuto nel caso in esame).

La doglianza pone la seguente questione: se, in ipotesi di obbligazioni solidali (nella specie: due fideiussori), e quindi di litisconsorzio facoltativo, qualora intervenga un evento interruttivo (nella specie: la morte) in capo ad uno dei detti obbligati solidali, e venga dichiarato interrotto l’intero giudizio, la riassunzione poi operata da uno solo degli obbligati in solido (e notificata a tutte le parti) estenda i suoi effetti anche all’altro coobbligato, o se invece quest’ultimo debba anch’esso, al fine di evitare l’estinzione del rapporto processuale che lo riguarda, riassumere il giudizio nel termine di legge; questione che, ovviamente, sorge in conseguenza della autonomia, e quindi della scindibilità, dei rapporti concernenti le obbligazioni solidali, che, pur se trattati nello stesso giudizio (originariamente o per intervenuta riunione), mantengono comunque la detta autonomia e distinzione.

Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.

Come, invero, già statuito da questa S.C. “in caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause, l’atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l’effetto di impedire l’estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse – destinatarie della notifica dell’atto di riassunzione – si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un autonoma riassunzione” (Cass. 11686/2014).

E invero, considerato che “le norme sull’estinzione del processo hanno lo scopo di sanzionare l’inattività delle parti, al fine di evitare le lungaggini ipoteticamente derivanti da domande non coltivate, da attività non svolte, da ordini del giudice non eseguiti, e così via” (confr. Cass. 11686/2014 in motivazione), la declaratoria di estinzione avrebbe richiesto la preliminare verifica che, notificato l’atto di riassunzione ai litisconosorti, gli stessi si erano costituiti senza riproporre le domande già appartenenti alle cause riunite, con una condotta processuale, in sostanza, inequivocabilmente dimostrativa della loro volontà di non coltivare ulteriormente il processo: verifica per la verità smentita dal tenore della difesa delle parti e comunque assolutamente pretermessa dalla Corte territoriale.

E tanto non senza aggiungere che la scelta del giudice di merito di interrompere l’intero processo, con implicita valutazione della inopportunità di una scissione delle cause riunite, in un contesto normativo che pur gli consentiva di separarle, sull’abbrivio di Cass. sez. un. 15142 del 2007, rende quanto meno singolare l’opposta valutazione del medesimo decidente, a fronte di una riassunzione operata da uno solo dei litisconsorti.

Non mancano del resto precedenti di legittimità che, in caso di interruzione dell’intero processo pronunciata pur a fronte del constatato verificarsi di un evento interruttivo a carico di una sola delle cause connesse e riunite, hanno ritenuto necessario e sufficiente al fine di escludere l’estinzione del giudizio nei confronti di tutte le parti, il ricorso in riassunzione depositato tempestivamente da un solo litisconsorte in relazione all’intero procedimento interrotto (Cass. civ. 7381 del 2016; Cass. civ. 18318/2015).

Ne deriva che la Corte d’appello, nel ritenere la riassunzione operata da uno solo dei coobbligati solidali, e notificata anche all’altro, di per sè inidonea a riassumere il giudizio, omettendo qualsivoglia valutazione in ordine alla condotta processuale tenuta da quest’ultimo a seguito della riassunzione, si è posta in contrasto con i su esposti principi.

La sentenza impugnata va pertanto in parte qua cassata.

In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso; va, invece, accolto il secondo, e, per l’effetto, va cassata, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo; cassa, in relazione, l’impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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