Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14607 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 04/07/2011), n.14607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO E PREFETTURA DI CHIETI, in persona del

Ministro pro tempore e del Prefetto pro tempore, rappresentati e

difesi, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli

Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrenti-

contro

B.N.;

– intimato –

per la cassazione della ordinanza de giudice di pace di Chieti n.

19/09 depositata il 27 febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 14 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto dal cittadino extracomunitario B.N. avverso il decreto di espulsione emesso da Prefetto in data 19.1.2009.

L’intimato non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero in quanto “Nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’interno avverso un decreto di annullamento del provvedimento di espulsione, emesso dal giudice di pace” (Cassazione civile, sez. 1, 19/01/2010, n. 825).

Ugualmente inammissibile è il ricorso proposto dal Prefetto per inidoneità del quesito posto a corredo del motivo di violazione di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 1998 dal momento che con il medesimo si richiede unicamente se il giudice abbia violato la normativa invocata annullando il decreto del Prefetto, mentre è principio già enunciato quello secondo cui “Nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c. (cioè con riguardo a ricorsi per cassazione proposto avverso sentenze pubblicate successivamente il 2 marzo 2006 e anteriormente al 4 luglio 2009) il quesito diritto (che, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 deve essere redatto a illustrazione di ciascun motivo di ricorso) deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare al caso di specie. E’ inammissibile, pertanto, il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (Cassazione civile, sez. 3, 08/10/2010, n. 20919).

Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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