Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14606 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. I, 16/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Dame FALL, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Emiliani n. 24,

presso l’Avv. DE ROSSI ENRICO che lo rappresenta e difende come da

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO;

– intimata –

per la cassazione dei decreto del Giudice di pace di Milano

depositato in data 3 novembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 5 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dame Fall ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data dal Prefetto di Milano D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), per avere omesso il giudice di pace di considerare che del permesso di soggiorno scaduto in possesso dello straniero era stato richiesto il rinnovo è inammissibile per carenza di interesse, posto che il giudicante ha solo accennato all’intervenuta scadenza del permesso precisando però anche l’irrilevanza della questione per essere il decreto di espulsione fondato su tutt’altro presupposto (pericolosità sociale), circostanza non contestata.

Con il secondo motivo si deduce ancora violazione dell’art. 13 citato nonchè della L. n. 1423 del 1956, in relazione all’omesso controllo da parte del giudice delle valutazioni operate dall’Autorità amministrativa in ordine alla ritenuta pericolosità del ricorrente.

Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito. Premesso infatti che quest’ultimo si limita sostanzialmente a riprodurre il principio affermato dalla Corte secondo cui “In caso di ricorso avverso il decreto prefettizio con il quale sia stata disposta l’espulsione amministrativa dello straniero ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), il controllo giurisdizionale su detto provvedimento amministrativo deve avere ad oggetto il riscontro della sussistenza dei presupposti dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, come sostituito dalla L. n. 327 del 1988, art. 2, essendo improntato al soddisfacimento della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, da un lato, e al rispetto dei diritti soggettivi delle persone coinvolte nella misura, dall’altro. Tale riscontro va condotto sulla base degli stessi criteri che il giudice applica tutte le volte in cui venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione: a) il carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) l’attualità della pericolosità; c) la necessità di un esame globale della personalità del soggetto. La verifica al riguardo deve essere compiuta ab extrinseco, e cioè scrutinando la completezza, la logicità e la non contraddittorietà delle valutazioni operate dall’amministrazione” (Cassazione civile, sez. 1^, 7 dicembre 2005, n. 27068), ciò che difetta totalmente nella formulazione de quesito stesso è la correlazione tra quesito e fattispecie e quindi la sintetica esposizione del diverso percorso valutativo operato da giudice del merito, così che l’eventuale risposta affermativa al quesito proposto non sarebbe risolutiva per l’accoglimento del motivo, non essendo evidenziato l’errore che lo dovrebbe giustificare in cui sarebbe incorso il giudicante.

Ugualmente inammissibile è il terzo motivo con il quale si deduce la carenza di motivazione in ordine a fatti controversi che sarebbero costituiti dalla circostanza che il ricorrente vivrebbe abitualmente con i proventi dell’attività delittuosa e non della sua lecita attività lavorativa; dalla circostanza che il tribunale di sorveglianza non l’avrebbe considerato soggetto pericoloso; dalla circostanza che il ricorrente potrebbe contare su uno stabile riferimento affettivo costituito dalla famiglia affidataria.

Come risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato, tuttavia, nessuna delle circostanze di fatto in questione è stata valutata come sussistente o insussistente dal giudice a quo per cui non è dato vedere sotto quale profilo le stesse possano essere considerate controverse.

Il giudice di pace ha preso in esame gli elementi di fatto evidenziati nel provvedimento prefettizio quali indici della pericolosità sociale, li ha sottoposti ad autonoma valutazione e ha condiviso le conclusioni cui è pervenuta l’Autorità amministrativa anche alla luce delle argomentazioni difensive ritenuta generiche e inconsistenti ma non ha posto in dubbio l’esistenza dei dati di fatto che si assumono controversi: ne consegue che o li ha ignorati o li ha ritenuti irrilevanti ma tale valutazione può essere censurata non sotto il profilo della motivazione sulla sussistenza dei fatti stessi ma semmai sotto quello della carenza di motivazione in ordine all’esistenza della pericolosità sociale che tali circostanze di fatto avrebbero dovuto escludere.

Inammissibile e infine anche il quarto motivo (erroneamente rubricato come terzo) con il quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, per contrasto con tale norma del decreto di espulsione. La questione non è stata oggetto di disamina da parte del giudice di pace per cui, se è stata ritualmente proposta (in difetto si tratterebbe di questione nuova e come tale inammissibile), l’omessa pronuncia avrebbe dovuto essere censurata sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c..

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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