Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14606 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11201/2014 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

CAPITOLINA, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO MAGGIORE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SPM – SPAZI PUBBLICITARI MULTIMEDIALI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 51/21/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 12/02/2013, depositata l’11/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte osserva:

Fatto

FATTO E DIRITTO

La CTR di Roma, decidendo sull’appello della “S.P.M. – Spazi Pubblicitari Multimediali srl” – appello proposto contro la sentenza n. 247/02/2009 della CTP di Roma che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria adita dalla parte contribuente, in causa avente ad oggetto l’impugnazione di due accertamenti di data 28.12.2005, emessi da Roma Capitale per il recupero coattivo delle “indennita’ per l’uso di fatto non autorizzato del suolo pubblico”, in riferimento ad occupazioni risalenti all’anno 2001 – ha accolto l’appello medesimo sulla premessa del “difetto di legittimazione processuale del dirigente costituitosi in giudizio”, cosi’ come eccepito dalla appellante.

La predetta CTR – dato atto che lo Statuto del Comune di Roma del 17.7.2000 stabilisce all’art. 24, che il Sindaco e’ l’organo responsabile del comune e rappresenta l’ente, nel mentre all’articolo 34 prevede che i dirigenti “promuovono e resistono alle liti in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere” – ha motivato la decisione ritenendo che il predetto art. 34, non concede ai dirigenti di rappresentare in giudizio l’ente (spettando detta prerogativa esclusivamente al sindaco) ma riguarda e disciplina solo l’aspetto processuale dell’assistenza tecnica in giudizio ed introduce deroga alla regola che impone alle parti di farsi difendere da un professionista abilitato. D’altronde, Roma Capitale si era costituita in giudizio non con il dirigente dell’ufficio tributi ma con quello del servizio “Affissioni Pubblicitarie”, al quale non puo’ riconoscersi in ogni caso il potere rappresentativo dell’ente appunto per il carattere specialistico del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3 (come sostituito della L. n. 88 del 2005, art. 3 bis), al quale deve applicarsi una interpretazione restrittiva.

Roma Capitale ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo (oltre alla riproposizione dei motivi di merito al fine di chiedere alla Corte di provvedere alla diretta decisione della controversia dopo avere disposto la cassazione della sentenza impugnata).

La parte contribuente non si e’ difesa.

Ai sensi dell’art. 380 bis, e’ stata depositata una relazione con la proposta di definizione ai sensi dell’art. 375 c.p.c. e di accoglimento del ricorso.

La relazione e’ stata notificata agli avvocati delle parti.

Non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

La Corte ha riscontrato che la parte ricorrente ha eluso l’onere di dare dimostrazione dell’avvenuta notifica alla parte intimata del ricorso introduttivo del presente giudizio, omettendo di depositare la ricevuta di ritorno della raccomandata utilizzata per la notifica postale;

E, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

Le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si e’ costituita.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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