Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14606 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 10/11/2016, dep.12/06/2017),  n. 14606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17241/2015 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO LANTE

GRAZIOLI 16, presso lo studio dell’avvocato SUSANNA CHIABOTTO, che

lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

PAOLO BONAIUTI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 421/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 03/03/2015 e depositato il 06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Massimo Silvestri (delega Avvocato Susanna

Chiabotto), per il ricorrente, che si riporta alla memoria.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.F. adiva la Corte d’appello di Perugia, con ricorso depositato in data 17 maggio 2011, per ottenere la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata del giudizio svoltosi davanti alla Corte dei Conti – Regione Lazio, instaurato con ricorso depositato il 3 febbraio 2004 e definito con sentenza del 17 luglio 2007, avverso la quale era stato proposto gravame in data 25 luglio 2008, deciso con sentenza depositata il 14 luglio 2011.

Con decreto del 06.03.2015 la Corte adita, ritenendo superato il limite di ragionevole durata della controversia di cinque mesi, rigettava il ricorso, ostando all’accoglimento della domanda la modestia del ritardo.

Per la cassazione di tale decreto il D. propone ricorso, affidato ad un unico motivo, illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c., cui replica il Ministero dell’economia e delle finanze con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in foiiiia semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso (rubricato violazione e falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, degli artt. 91 e 112 c.p.c.), il ricorrente si duole del mancato riconoscimento in suo favore di un indennizzo per ogni anno di ritardo, sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte d’appello sarebbero del tutto inidonee a giustificare il mancato riconoscimento di ogni indennizzo, dal momento che si tratta di un giudizio unitario, in considerazione della peculiarità del procedimento instaurato avanti al Giudice contabile che emette decisioni sulla sussistenza dell’au pensionistico, lasciando all’amministrazione di procedere alla definizione del quantum debeatur. Precisa il ricorrente che la domanda di pensione era stata da lui presentata il 24.02.1971 e solo con la sentenza n. 1090 del 2007 il suo diritto è risultato soddisfatto, ancora pendente il giudizio di appello.

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono, nel senso che la Corte territoriale è incorsa in una falsa applicazione dei precedenti di questa Corte in materia di frazionamento della domanda di equa riparazione. Infatti, la corte di merito ha proceduto a una valutazione frazionata dei due gradi di giudizio, mentre il periodo complessivo, dalla data di introduzione del giudizio presupposto, corrispondente alla data di deposito del ricorso (3 febbraio 2004), fino alla data di pubblicazione della sentenza definitiva (quella pronunciata in appello, il 14 luglio 2011) è di sette anni e cinque mesi. Detratti cinque anni di durata ragionevole per i due gradi di giudizio secondo i parametri elaborati dalla Cedu, e invocati dallo stesso ricorrente, e defalcati undici mesi per il lungo intervallo intercorso per l’instaurazione del secondo grado del giudizio (Cass. 15 maggio 2010 n. 11307), in quanto la decisione di primo grado risulta depositata il 17 luglio 2007 e il gravame proposto nel luglio 2008, si perviene a un ritardo di un anno e sei mesi e non già a quello di soli cinque mesi accertati in decreto.

In altri termini, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare la durata complessiva del giudizio presupposto sino alla data della pronuncia per accertare in concreto la ritenuta modestia del ritardo e liquidare l’indennizzo in base alla differenza fra il tempo trascorso e quello, inferiore, che sarebbe stato ragionevole per compiere le medesime attività processuali, operando una giusta proporzione tra quest’ultimo e lo standard temporale di definizione dell’intero giudizio.

Pertanto, il decreto impugnato va cassato.

Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Infatti, accertata la irragionevole durata del giudizio presupposto in un anno e sci mesi, al ricorrente deve essere liquidato l’indennizzo in Euro 750,00, in ragione di Euro 500,00 per anno.

Il Ministero deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 750,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

L’Amministrazione va, altresì, condannata alla rifusione delle spese dell’intero giudizio, come liquidate in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso;

cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente della somma di Euro 750,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;

condanna, altresì, l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali dell’intero giudizio, che liquida per il merito in complessivi Euro 890,00, oltre accessori, e per la legittimità in complessivi Euro 800,00, oltre accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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