Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14606 del 11/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 14606 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud.r910/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Giuseppe Cacciatore, dom.to in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappr.to e
difeso dall’avv.to Giuseppe Cammalleri (che indica per
le comunicazioni il fax 0933/923658, o il p.e.c.
giuseppe.cammalleri@legalmail.it ) per mandato a margine
del ricorso;

ricorrente

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro,
rappr.to e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato

209./

e dom.to negli uffici di via dei Portoghesi 12 in Roma;
– controricorrente

Data pubblicazione: 11/06/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Catania
emesso il 5 agosto 2010 e depositato il 6 aprile 2011,
R.G. n. 1225/2010.

0-1,t-I (.1-e

;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso del 17 dicembre 2010, Giuseppe
Cacciatore ha chiesto alla Corte di appello di
Catania la condanna del Ministero della Giustizia
al risarcimento del danno ex legge n.89/2001
subito per la durata eccessiva e non ragionevole
del giudizio iniziato davanti al giudice di pace
l’8 giugno 2004 e attualmente sospeso per
consentire l’instaurazione del processo penale
per

l’accertamento

del

reato

di

falsa

testimonianza da parte di uno dei testi escussi
all’udienza del 4 dicembre 2006.
2. La Corte di appello ha respinto la domanda
ritenendo che la durata del giudizio fosse
ragionevole in relazione alla complessità della
vicenda processuale.
3. Ricorre per cassazione Giuseppe Cacciatore
affidandosi a quattro motivi di impugnazione,
illustrati da memoria difensiva, con i quali

g. t

2

l’accoglimento del ricorso;

deduce: a) violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della legge n. 89/2001 e illogicità
manifesta della motivazione a fronte di un
normale giudizio risarcitorio in cui l’unica
particolarità è data dalla trasmissione degli
atti al P.M. con contestuale sospensione del

2007 e trasmessa alla Procura della Repubblica
solo in data 20 aprile 2009; b) insufficiente e
contraddittoria motivazione circa la data di
inizio del giudizio ritenuta erroneamente dalla
Corte di appello il 20 settembre 2006 anziché l’8
giugno 2004 (data della notifica dell’atto di
citazione); c) omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa le ragioni che
giustificherebbero la ritenuta complessità del
giudizio instaurato ben sei anni e quattro mesi
prima della proposizione del ricorso per equa
riparazione ex legge n. 89/2001 e ancora sospeso;
d) falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., omessa
applicazione dell’art. 91 c.p.c. mancata condanna
del Ministero alle spese del giudizio.
4. Si difende con controricorso il Ministero del;
Ritenuto che
1. Il ricorso è fondato. Nessuna incidenza può avere
nella specie l’ordinanza di sospensione sia
perché a tale provvedimento il giudice di pace
non era affatto tenuto sia perché si è verificato
un inspiegabile e consistente intervallo di tempo

3

giudizio disposta con ordinanza del 19 ottobre

fra la pronuncia di tale provvedimento e la sua
trasmissione alla Procura della Repubblica. La
valutazione di complessità del giudizio
presupposto è sfornita di una motivazione idonea
a suffragarla.
2. Va pertanto cassato il decreto impugnato e la

per la rimessione al giudice a quo con
riferimento alla necessità di accertare elementi
di

fatto

che

risultano

già

acquisiti

pacificamente agli atti.
3. Sulla base dei parametri applicati da questa
Corte (750 euro di indennità per i primi tre anni
e 1.000 euro per gli anni successivi di durata
irragionevole del giudizio che, nella specie, va
ritenuta coincidere con quella superiore alla
durata standard di tre anni necessaria per la
definizione

di

un

giudizio

di

normale

complessità) si ritiene di poter liquidare in
euro 3.000 l’indennità ex legge n. 89/2001 per un
ritardo irragionevole nella definizione del
giudizio pari a 3 anni e 3 mesi.
4. Le spese del giudizio di merito e di cassazione
devono fare carico al Ministero soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero
della Giustizia al pagamento, a titolo di indennità ex
legge n. 89/2001, della somma di 3.000 euro con

g47,r

4

causa decisa nel merito non sussistendo ragioni

interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna il
Ministero al pagamento delle spese del giudizio di
merito che liquida in euro 875 di cui 50 per spese, 375
per onorari e 400 per competenze e del giudizio di
cassazione liquidate in complessivi euro 550 oltre euro
200 per rimborsi, con distrazione, per entrambi i

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
17 ottobre 2012.

giudizi, a favore del difensore antistatario.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA