Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14606 del 11/06/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 14606 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Ud.r910/12
Motivazione
semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Giuseppe Cacciatore, dom.to in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappr.to e
difeso dall’avv.to Giuseppe Cammalleri (che indica per
le comunicazioni il fax 0933/923658, o il p.e.c.
giuseppe.cammalleri@legalmail.it ) per mandato a margine
del ricorso;
–
ricorrente
–
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro,
rappr.to e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
209./
e dom.to negli uffici di via dei Portoghesi 12 in Roma;
– controricorrente
Data pubblicazione: 11/06/2013
avverso il decreto della Corte d’appello di Catania
emesso il 5 agosto 2010 e depositato il 6 aprile 2011,
R.G. n. 1225/2010.
0-1,t-I (.1-e
;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;
Rilevato che:
1. Con ricorso del 17 dicembre 2010, Giuseppe
Cacciatore ha chiesto alla Corte di appello di
Catania la condanna del Ministero della Giustizia
al risarcimento del danno ex legge n.89/2001
subito per la durata eccessiva e non ragionevole
del giudizio iniziato davanti al giudice di pace
l’8 giugno 2004 e attualmente sospeso per
consentire l’instaurazione del processo penale
per
l’accertamento
del
reato
di
falsa
testimonianza da parte di uno dei testi escussi
all’udienza del 4 dicembre 2006.
2. La Corte di appello ha respinto la domanda
ritenendo che la durata del giudizio fosse
ragionevole in relazione alla complessità della
vicenda processuale.
3. Ricorre per cassazione Giuseppe Cacciatore
affidandosi a quattro motivi di impugnazione,
illustrati da memoria difensiva, con i quali
g. t
2
l’accoglimento del ricorso;
deduce: a) violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della legge n. 89/2001 e illogicità
manifesta della motivazione a fronte di un
normale giudizio risarcitorio in cui l’unica
particolarità è data dalla trasmissione degli
atti al P.M. con contestuale sospensione del
2007 e trasmessa alla Procura della Repubblica
solo in data 20 aprile 2009; b) insufficiente e
contraddittoria motivazione circa la data di
inizio del giudizio ritenuta erroneamente dalla
Corte di appello il 20 settembre 2006 anziché l’8
giugno 2004 (data della notifica dell’atto di
citazione); c) omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa le ragioni che
giustificherebbero la ritenuta complessità del
giudizio instaurato ben sei anni e quattro mesi
prima della proposizione del ricorso per equa
riparazione ex legge n. 89/2001 e ancora sospeso;
d) falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., omessa
applicazione dell’art. 91 c.p.c. mancata condanna
del Ministero alle spese del giudizio.
4. Si difende con controricorso il Ministero del;
Ritenuto che
1. Il ricorso è fondato. Nessuna incidenza può avere
nella specie l’ordinanza di sospensione sia
perché a tale provvedimento il giudice di pace
non era affatto tenuto sia perché si è verificato
un inspiegabile e consistente intervallo di tempo
3
giudizio disposta con ordinanza del 19 ottobre
fra la pronuncia di tale provvedimento e la sua
trasmissione alla Procura della Repubblica. La
valutazione di complessità del giudizio
presupposto è sfornita di una motivazione idonea
a suffragarla.
2. Va pertanto cassato il decreto impugnato e la
per la rimessione al giudice a quo con
riferimento alla necessità di accertare elementi
di
fatto
che
risultano
già
acquisiti
pacificamente agli atti.
3. Sulla base dei parametri applicati da questa
Corte (750 euro di indennità per i primi tre anni
e 1.000 euro per gli anni successivi di durata
irragionevole del giudizio che, nella specie, va
ritenuta coincidere con quella superiore alla
durata standard di tre anni necessaria per la
definizione
di
un
giudizio
di
normale
complessità) si ritiene di poter liquidare in
euro 3.000 l’indennità ex legge n. 89/2001 per un
ritardo irragionevole nella definizione del
giudizio pari a 3 anni e 3 mesi.
4. Le spese del giudizio di merito e di cassazione
devono fare carico al Ministero soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero
della Giustizia al pagamento, a titolo di indennità ex
legge n. 89/2001, della somma di 3.000 euro con
g47,r
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causa decisa nel merito non sussistendo ragioni
interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna il
Ministero al pagamento delle spese del giudizio di
merito che liquida in euro 875 di cui 50 per spese, 375
per onorari e 400 per competenze e del giudizio di
cassazione liquidate in complessivi euro 550 oltre euro
200 per rimborsi, con distrazione, per entrambi i
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
17 ottobre 2012.
giudizi, a favore del difensore antistatario.