Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14606 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 04/07/2011), n.14606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M., con domicilio eletto in Roma, via Calabria n. 17,

presso Fabrizio Gallo, rappresentata e difesa dall’Avv. Lo Giudice

Vincenzo, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Palermo RG

56/2009 depositato il 26 maggio 2009.

nonchè sul ricorso n. 8929/10 proposto da:

S.M., con domicilio eletto in Roma, via Calabria n. 17,

presso l’Avv. Fabrizio Gallo, rappresentata e difesa dall’Avv.

Vincenzo Lo Giudice, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

ello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Palermo RG

80/2009 depositato il 26 maggio 2009.

nonchè sul ricorso n. 8934/10 proposto da:

M.C., con domicilio eletto in Roma, via Calabria n. 17,

presso l’Avv. Fabrizio Gallo, rappresentata e difesa dall’Avv.

Vincenzo Lo Giudice, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Palermo RG

81/2009 depositato il 26 maggio 2009.

Udite le relazioni delle cause svolte nella pubblica udienza del

giorno 14 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento del

ricorsi n. 8928/10 e l’accoglimento parziale degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.M., S.M. e M.C. ricorrono separatamente per cassazione nei confronti dei decreti in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato i loro ricorsi con i quali è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR Sicilia dal 14.2.1995 al 30 aprile 2008.

Resiste l’Amministrazione con controricorso per i nn. 8928/10 e 8929/10.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti benchè siano stati proposti avverso decisioni diverse. Premesso che sono principi già affermati quelli secondo cui “La riunione dei procedimenti, in applicazione della norma generale di cui all’art. 274 c.p.c., è ammessa anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che, tra i compiti di quest’ultima, oltre a quello istituzionale di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale, rientra anche l’altro di assicurare l’economia ed il minor costo dei giudizi, risultati cui mira la menzionata norma del codice di rito civile (Cassazione civile, sez. 3, 20/12/2005, n. 28227) e “La riunione delle impugnazioni, obbligatoria ai sensi dell’ari, 335 c.p.c, ove investano la stessa sentenza, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia; ed invero dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l’obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (art. 335 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c.), è desumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto” (Cassazione civile, sez. 2, 17/06/2008, n. 16405), non vi è dubbio che le ragioni che giustificano la trattazione congiunta nella fattispecie sussistano in quanto le pretese delle parti traggono origine dalla durata, ritenuta eccessiva, dello stesso giudizio al quale hanno congiuntamente partecipato e non sono stati evidenziati elementi che differenzino le diverse posizioni, essendo oltretutto, identici i motivi.

Il primo motivo di ricorso, uguale per tutti i ricorrenti, con il quale si deduce violazione di legge per avere la Corte d’appello rigettato la domanda sulla base dell’argomento consistente nell’intervenuta soccombenza è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendo, la Corte, invero, non ha dato rilievo al fatto obbiettivo della soccombenza ma ha negato l’esistenza di un patema d’animo per la durata de giudizio in presenza della ritenuta originaria consapevolezza dell’infondatezza della pretesa.

Il secondo motivo, anch’esso identico, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte di merito, al fine di negare la sussistenza di uno stato di sofferenza psichica, dato rilievo alla consapevolezza dell’infondatezza della domanda e alla mancata presentazione dell’istanza di prelievo è fondato in quanto da un lato la consapevolezza dell’irrimediabile infondatezza della domanda non può farsi derivare dalla sola circostanza che questa sia stata ritenuta dal giudice del merito e dall’altro che la mancanza di attività sollecitatoria può essere valorizzata solo ai fini del quantum ma non per escludere totalmente l’indennizzo (Cassazione civile, sez. 1, 04/12/2009, n. 25537).

I ricorsi debbono dunque essere accolti nei limiti indicati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito. Tenuto conto del principio già enunciato dalla Corte (sentenza n. 14753/2010) secondo cui, in fattispecie in cui non sia applicabile il disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo protrattisi per lungo tempo l’indennizzo può essere liquidato in via forfettaria nella fattispecie il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condanna al pagamento di Euro 7.000 a ciascuno dei ricorrenti per l’irragionevole durata del giudizio presupposto.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza. Per quanto attiene alla loro liquidazione per la fase di merito e premesso che i ricorrenti sono stati tutti parti nel giudizio presupposto ma hanno presentati distinti ricorsi per il riconoscimento dell’equo indennizzo deve tenersi conto della giurisprudenza della Corte ha ritenuto che una tale condotta integri una fattispecie di abuso dei processo (Cass. civ., 3 maggio 2010, n. 10634), con conseguenze necessita di liquidazione come se i ricorsi in entrambe le fasi fossero stati proposti congiuntamente.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi n. 8929/10 e 8934/10 al ricorso n. 8928/10, li accoglie come in parte motiva, cassa i decreti impugnati e, decidendo nel merito, condanna il Ministro dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 7.000, oltre interessi in misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese processuali che liquida, quanto alla fase di merito, in complessivi Euro 1.334, di cui Euro 490 per onorari e Euro 794 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, e quanto alla fase di legittimità, in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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