Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14605 del 29/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/05/2019, (ud. 22/02/2019, dep. 29/05/2019), n.14605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 33091-2018 proposto da:

F.E., difensore della Società M. CARBURANTI E

LUBRIFICANTI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 27120/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2019 dal Cons. Relatore Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso del 14/11/2018, l’avvocato F.E., quale “procuratore costituito della controricorrente M. Carburanti e Lubrificanti”, ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 27120 del 2018 che, nel condannare la ricorrente (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio in favore di Meloni Carburanti e Lubrificanti e Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, aveva omesso di disporne la distrazione in suo favore, altresì rappresentando l’urgenza di provvedere per essere la M. Carburanti e Lubrificanti in concordato preventivo;

2. il ricorso è stato notificato alla (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione e al Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione nonchè alla Meloni Carburanti di M.A. (ex Meloni Carburanti e Lubrificanti) in persona del liquidatore Mi.Au. a mezzo pec del 30/01/2019;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il ricorso è ammissibile poichè, “in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione” (Cass. Sez. U, 16037/2010; conf. Cass. n. 12437/2017);

5. la legittimazione a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese spetta al difensore che nel corso del giudizio aveva formulato la relativa richiesta (Cass. nn. 3566/2016, 6813/2015, 15346/2011);

6. il ricorso può essere accolto, poichè l’omessa pronuncia sulla richiesta del difensore dichiaratosi antistatario integra un errore determinato da svista di carattere materiale (cfr. Cass. n. 12962/2012);

7. non vi è luogo a pronuncia sulle spese, poichè “nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali” (Cass. Sez. U, n. 9438/2002 e n. 10203/2009; conf. Cass. 27196/2018).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone che, laddove nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 27120 del 25/10/2018 è scritto “Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro 20,00 ed accessori di legge”, deve intendersi scritto “Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciscuno dei controricorrenti in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge, con distrazione delle spese di M. carburanti in favore dell’avv. F.E., dichiaratosi antistatario”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019

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