Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14605 del 12/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 10/11/2016, dep.12/06/2017),  n. 14605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15781/2015 proposto da:

D.S.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO, 78, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO FERRARO e SILVIO

FERRARA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 5193/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, emesso

il 26/01/2015 e depositato il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21 luglio 2014 presso la Corte d’appello di Roma D.S.A.M., unitamente ad altri n. 28 ricorrenti, ha proposto opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, avverso il decreto presidenziale, del 20 giugno 2014, che aveva liquidato somme inferiori a quelle dovute per indennizzo da equa riparazione per i patimenti effettivamente subiti in occasione della procedura fallimentare I(OMISSIS) s.p.a..

Nella resistenza del Ministero della giustizia, la Corte di Appello di Roma ha accolto l’opposizione, determinando la durata irragionevole del giudizio presupposto in quindici anni, ma nella determinazione del quantum per ciascuna posizione di diritto fatta valere, non riportava quella dell’odierna ricorrente pur riportata nell’epigrafe.

Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso D.S.A.M., sulla base di un unico motivo.

Scaduti i termini per la proposizione del controricorso, il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo la ricorrente, denunciando un error in procedendo e in judicando, lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 112 c.p.c. e si duole che la Corte d’appello abbia totalmente omesso di pronunciarsi sulla posizione della ricorrente, non indicata nè nell’intestazione nè nel dispositivo del decreto impugnato.

Il ricorso è fondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che il giudizio presupposto avesse avuto una durata irragionevole di quindici anni e ha liquidato in favore di I.L., A.I., I.A., I.G., V.I.A., V.I.F. e V.I.L. la somma di 6.250,00 ciascuno.

La censura proposta da D.S.A.M. si riferisce al fatto che il decreto impugnato, nell’accogliere la domanda, abbia del tutto omesso di considerare la sua posizione.

Essa coglie nel segno, atteso che la posizione della ricorrente non è stata esaminata dalla Corte d’appello, nè dal decreto impugnato emergono elementi idonei a far ritenere che la domanda stessa sia stata implicitamente rigettata. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso va accolto, dichiarando nullo il decreto impugnato laddove non menziona e non esamina la posizione della D.S., attrice al pari degli altri (22) ricorrenti in forza del ricorso depositato il 21 luglio 2014, e rinviata la causa per la pronuncia sulla domanda della medesima alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà pure alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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