Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14605 del 11/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14605 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 17/10/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Maria Cristina Angilella, dom.ta in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avv.to Giuseppe Cammalleri per mandato a
margine del ricorso (comunicazioni richieste al fax
0933/923658, o all’indirizzo p.e.c.
giuseppe.cammalleri@legalmail.it );

– ricorrente –

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro

GG1-4
20.t

tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici
in Roma, via dei Portoghesi 12;

1

Data pubblicazione: 11/06/2013

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Catania
emesso il 21 marzo 2011 e depositato il 21 aprile 2011,
R.G. n. 17/2011.
sentito

ciAfrt Mi; kert,t –

il P.M. in persona del

(

Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso;
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso dell’il gennaio 2011, Maria Cristina
Angilella ha chiesto alla Corte di appello di
Catania la condanna del Ministero della Giustizia
al risarcimento del danno ex legge n.89/2001
subìto per la durata eccessiva e non ragionevole
del giudizio iniziato davanti al giudice di pace
1’8 giugno 2004 e attualmente sospeso per
consentire l’instaurazione del processo penale
per

l’accertamento

del

reato

di

falsa

testimonianza da parte di uno dei testi escussi
all’udienza del 4 dicembre 2006.
2. La Corte di appello ha respinto la domanda
ritenendo che la durata del giudizio fosse
ragionevole in relazione alla complessità della
vicenda processuale.
3. Ricorre per cassazione Maria Cristina Angilella
affidandosi a quattro motivi di impugnazione,
2

Generale Dott. Maurizio Vélardi che ha concluso per

illustrati da memoria difensiva, con i quali
deduce: a) violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della legge n. 89/2001 e illogicità
manifesta della motivazione a fronte di un
normale giudizio risarcitorio in cui l’unica
particolarità è data dalla trasmissione degli

giudizio disposta con ordinanza del 19 ottobre
2007 e trasmessa alla Procura della Repubblica
solo in data 20 aprile 2009; b) insufficiente e
contraddittoria motivazione circa la data di
inizio del giudizio ritenuta erroneamente dalla
Corte di appello il 20 settembre 2006 anziché 1’8
giugno 2004 (data della notifica dell’atto di
citazione); c) omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa le ragioni che
giustificherebbero la ritenuta complessità del
giudizio instaurato ben sei anni e quattro mesi
prima della proposizione del ricorso per equa
riparazione ex legge n. 89/2001 e ancora sospeso;
d) falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., omessa
applicazione dell’art. 91 c.p.c. mancata condanna
del Ministero alle spese del giudizio.
4.

Si difende con controricorso il Ministero del;
Ritenuto che

5. Il ricorso è fondato. Nessuna incidenza può avere
nella specie l’ordinanza di sospensione sia
perché a tale provvedimento il giudice di pace
non era affatto tenuto sia perché si è verificato

3

atti al P.M. con contestuale sospensione del

un inspiegabile e consistente intervallo di tempo
fra la pronuncia di tale provvedimento e la sua
trasmissione alla Procura della Repubblica. La
valutazione di complessità del giudizio
presupposto è sfornita di una motivazione idonea
a suffragarla.

causa decisa nel merito non sussistendo ragioni
per la rimessione al giudice a quo con
riferimento alla necessità di accertare elementi
di

fatto

che

risultano

già

acquisiti

pacificamente agli atti.
7. Sulla base dei parametri applicati da questa
Corte (750 euro di indennità per i primi tre anni
e 1.000 euro per gli anni successivi di durata
irragionevole del giudizio che, nella specie, va
ritenuta coincidere con quella superiore alla
durata standard di tre anni necessaria per la
definizione

di

un

giudizio

di

normale

complessità) si ritiene di poter liquidare in
euro 3.000 l’indennità ex legge n. 89/2001 per un
ritardo irragionevole nella definizione del
giudizio pari a 3 anni e 3 mesi.
8. Le spese del giudizio di merito e di cassazione
devono fare carico al Ministero soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero
della Giustizia al pagamento, a titolo di indennità ex

4

6. Va pertanto cassato il decreto impugnato e la

legge n. 89/2001, della somma di 3.000 euro con
interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna il
Ministero al pagamento delle spese del giudizio di
merito che liquida in euro 875 di cui 50 per spese, 375
per onorari e 400 per competenze e del giudizio di
cassazione liquidate in complessivi euro 550 oltre euro

giudizi, a favore del difensore antistatario.,
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
17 ottobre 2012.

200 per rimborsi, con distrazione, per entrambi i

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