Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14605 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 04/07/2011), n.14605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.G., con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio

Emanuele II n. 187, presso l’Avv. Massimo Giordano, rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Multari Monica e Anna Noemi De Marchi come da

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Venezia Rep.

N. 24 depositato il giorno 8 gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 14 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento

parziale del ricorso;

udito l’Avv. Giuseppe Squitieri con delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.C.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 10.000 per anni dieci di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al giudice contabile dal 1988 al 2008 all’esito della fase amministrativa iniziata nel dicembre 1983.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primo quattro motivi di ricorso con i quali si deduce la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel ritenere operante in tema di controversia sull’ammontare dell’equo indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo, la prescrizione decennale e nel liquidare un importo insufficiente, oltretutto tenendo conto unicamente del periodo eccedente quello ritenuto ragionevole, sono inammissibili per carenza di interesse.

In relazione ai procedimenti avanti al giudice contabile e amministrativo di durata ultradecennale la giurisprudenza della Corte è orientata nel senso di ritenere operabile una liquidazione forfettaria del danno conseguente all’irragionevole durata del processo (ex aliis: sentenza n. 14753/2010) e tale liquidazione nella fattispecie, tenuto conto della durata ventennale del giudizio e delle pronunce già emesse ex art. 384 c.p.c., comma 2, dalla Corte, non sarebbe comunque superiore a quella operata dal giudice del merito.

Il quinto motivo con il quale si denuncia un’insufficiente liquidazione delle spese è fondato in quanto quella operata dalla Corte d’appello è inferiore ai minimi tariffari.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto liquidate come in dispositivo le spese della fase di merito, ferma la disposta parziale compensazione attesa la rilevante riduzione della pretesa.

L’accoglimento solo parziale del ricorso e solo in punto spese giustifica la compensazione per due terzi delle spese di questa fase e la condanna dell’Amministrazione alla rifusione del residuo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento del 50% delle spese della fase di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 1.140, di cui Euro 490 per onorari e Euro 600 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonchè al pagamento di un terzo delle spese di questa fase che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA