Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14604 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. I, 16/06/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 16/06/2010), n.14604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6587/2009 proposto da:

C.D., CA.VI., R.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso lo

studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 52306/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

28/05/07, depositato il 21/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito l’Avvocato Roda Ranieri, (delega avvocato Abbate Ferdinando

Emilio), difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.D., Ca.Vi. e R.M., con ricorso del 6 marzo 2009, hanno impugnato per cassazione – deducendo quattro motivi di censura -, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 21 gennaio 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei ministri – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 2.500,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla domanda, nonchè la somma di Euro 900,00 a titolo di spese del giudizio;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) la C. e gli altri due ricorrenti, dipendenti del Ministero della giustizia ed aspiranti all’adeguamento triennale dell’indennità giudiziaria, avevano proposto – con ricorso dell’aprile 1993 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio; b) il Tribunale adito aveva trattenuto la causa in decisione in data 10 dicembre 2003;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in quattro anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto, ed aver aggiunto a tale periodo l’ulteriore periodo di un anno e sei mesi per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.a.r. del Lazio -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in quattro anni e sei mesi ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 2.500,00, calcolata sulla base di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, i ricorrenti denunciano come illegittimi: a) la considerazione del periodo eccedente la ragionevole durata del processo presupposto in soli quattro anni e sei mesi, anzichè in sette anni ed otto mesi, ivi compreso il periodo di tempo necessario per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale; b) conseguentemente, l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo; c) il mancato riconoscimento del diritto al supplemento di indennizzo per il danno non patrimoniale, in relazione al bonus forfetario dovuto in ragione della materia previdenziale trattata nel processo presupposto; d) la violazione dei minimi tariffari forensi nella liquidazione delle spese di giudizio di merito;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, la censura sub a) è fondata, perchè questa Corte ha già ripetutamente affermato che per il giudizio – anche amministrativo – la durata ragionevole del processo di primo grado deve determinarsi in tre anni, e che, ai fini della determinazione della giusta durata del processo, il periodo di pendenza di una questione di legittimità costituzionale va ricompreso nella complessiva durata del processo di merito e di esso si può tener conto nell’ambito della valutazione della complessità del caso, elemento, quest’ultimo a cui fa specifico riferimento la L. n. 89 del 2001, art. 2, (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 22875 del 2009);

che, in riferimento alla censura sub b), i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro 6.900,00, per sette anni ed otto mesi di irragionevole ritardo;

che la censura sub c) è infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la liquidazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a 2000 Euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo, potendo il giudice del merito tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura giuslavoristica della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 17684 del 2009);

che la censura sub d) è assorbita;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 6.900,00 per sette anni ed otto mesi di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo IV, e B, paragrafo I, allegate al Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 2.044,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 794,00 (Euro 600,00 + Euro 97 per ciascuno degli altri due ricorrenti) per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Presidente del Consiglio dei ministri a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 6.900,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 2.044,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 794,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura Centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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