Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14604 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13564/2015 proposto da:

STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI – ALESSANDRIA-ANSALDI, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA San TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO FIORELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati DAVIDE LORENZO RICCARDI, RENATA RAMBOZZI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1349/24/2014 della COMMISSIONE TRIUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE del 10/11/2014, depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

Lo Studio Commercialisti Associati – Alessandria Ansaldi, in persona del legale rappresentante p.t., propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1349/24/2014, depositata in data 18/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRAP dovuta in relazione all’anno d’imposta 2006 – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che l’associazione professionale (da distinguere dalle societa’ e dagli enti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, per i quali l’assoggettabilita’ ad IRAP e’ imposta ex lege), giovandosi della reciproca collaborazione e sostimibilita’ nello svolgimento delle mansioni, fa presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, presupposto dell’IRAP, presunzione tuttavia relativa, contrastabile dal contribuente con prova contraria. Nella fattispecie, non erano emersi elementi comportanti l’esclusione del presupposto impositivo, a fronte dell’utilizzo di beni strumentali di “ammontare” “significativa, sia per l’impiego di diversi computer ed attrezzatura informatica e l’acquisto di arredi da ufficio”, eccedenti “largamente” il minimo essenziale.

Quanto poi ai compensi percepiti da parte dei professionisti a titolo di amministratore e sindaco, detti compensi erano stati imputati allo studio professionale dagli stessi professionisti e non ne era quindi possibile lo scomputo.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, avendo errato la C.T.R. nel ritenere sussistente il presupposi dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP, sia il “difetto di motivazione”, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla organizzazione dello Studio associato. Lo stesso ricorrente, con il secondo motivo, denuncia sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, avendo errato la C.T.R. nel ritenere assoggettabili ad IRAP i compensi percepiti a titolo di amministratori e revisori dei conti dei due professionisti associati allo Studio, sia il “difetto di motivazione”, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sul punto.

2. Le censure di violazione di norme di diritto, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.

2.1. Deve qui ribadirsi che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, e’ escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata ed il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ solo se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (S.U. n. 12109 del 2009; cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370 del 2010 e 16628 del 2011).

2.2. I giudici della CFR hanno aderito ad orientamento giurisprudenziale, anche espresso da questo giudice di legittimita’ (Cass. 13570/2007; Cass. 24058/2009; Cass. 15642/2014), l’esercizio in forma associata di una professione liberale e’ circostanza di per se’ idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorche’ non di particolare onere economico, nonche’ dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilita’ nell’espletamento di alcune incombenze, si’ da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalita’ di ciascun componente dello studio, cosicche’ legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito e’ effettivamente derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Nella specie, si verte appunto sull’IRAP dovuta dallo Studio associato tra professionisti (e non dal singolo associato) e doveva essere quindi superata, secondo tale orientamento del giudice di legittimita’, la presunzione secondo la quale il reddito ricavato dalla struttura, cosi’ come organizzata, era stato almeno potenziato e non era quindi derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati. Prova, nella specie, non raggiunta, considerate le caratteristiche dell’organizzazione dello studio professionale evidenziate dalla C.T.R..

2.3. Tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente pronuncia n. 7371/2016, hanno affermato che, avuto riguardo al tenore del secondo periodo dell’art. 2 della legge istitutiva dell’IRAP (“costituisce in ogni caso presupposto d’imposta l’attivita’ esercitata dalle societa’ e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato”) ed al catalogo dei soggetti passivi dell’imposta, individuati dal successivo art. (che “sono coloro che esercitano una o piu’ delle attivita’ di cui all’art. 2″, in particolare le societa’ semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate” a norma – “ai fini delle imposte sui redditi” – del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 3, vale a dire “le associazioni senza personalita’ giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”, di cui al successivo art. 49 (Redditi di lavoro autonomo), nella vecchia numerazione, dello stesso D.P.R. n. 917 del 1996), l’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato (e condiviso dalla C.T.R. nella decisione qui impugnata), che richiede, nelle ipotesi di esercizio in forma associata delle professioni, l’accertamento in concreto dell’autonoma organizzazione, non da’ adeguato rilievo al fatto che “la prova contraria puo’ avere qui ad oggetto non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attivita’, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma assodata dell’attivita’ stessa”.

Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: “presupposto dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e’ l’esercizio abituale di un’attivita’ autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attivita’; esercitata dalle societa’ e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3 – comprese quindi le societa’ semplici e le associazioni senza personalita’ giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attivita’ e’ svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi percio’ escludere la necessita’ di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

Le Sezioni Unite hanno pertanto aderito all’indirizzo giurisprudenziale piu’ rigoroso, laddove la C.T.R. nella decisione qui impugnata ha ritenuto costituire una presunzione relativa, superabile da prova contraria idonea, nella specie non fornita dal contribuente, la sussistenza di autonoma organizzazione nello studio associato tra professionisti.

2.4. Con riguardo, inoltre, ai compensi percepiti dai due professionisti associati, a titolo di amministratori e revisori dei conti, la C.T.R. ha accertato che detti compensi sono stati imputati dagli stessi professionisti allo Studio associato (cfr. Cass. 15694/2011).

3. Le censure implicanti vizi motivazionali, riferite all’articolo 360 c.p.c., n. 5 (da scrutinare in base al testo di tale disposizione risultante delle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012, poiche’ la sentenza impugnata risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012), sono ugualmente infondate.

Si rileva che nel mezzo di ricorso non si indicano fatti storici (della cui deduzione nel giudizio di merito venga dato conto nel rispetto del canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione), il cui esame, omesso nella sentenza gravata, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dei farti di causa (avendo la C.T.R. motivato esaurientemente sui vari profili contestati), ma ci si limita a criticare l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di mento, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto piu’ corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimita’.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Atteso che sul thema decidendo, oggetto della lite vi e’ stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimita’.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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