Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14604 del 12/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 10/11/2016, dep.12/06/2017),  n. 14604

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15719/2015 proposto da:

S.V., S.R., S.A., SE.RA.,

SE.AD., SE.AL., S.P., S.A.M.,

S.C., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA DELLA POPOLO 18,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO FRISANI, che li rappresenta e

difende in virtù di procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, CF. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 695/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 09/03/2015 e depositato il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in riassunzione depositato avanti alla Corte di appello di Perugia (a seguito di declaratoria di incompetenza della Corte di appello di Napoli), i ricorrenti SE.Ad., R., A., C., Ra., A.M., Al., V. e P., nella qualità di eredi di S.S., proponevano domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per violazione dell’art. 6 della CE.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di invalidità, dinanzi alla Corte dei Conti della Regione Lazio, instaurato con ricorso depositato il 13 aprile 1982, di impugnazione del provvedimento (dell’8.06.1981) con il quale il loro dante causa, pur essendogli stata riconosciuta, quale ex militare, indennità una tantum in luogo di pensione di VIII categoria per l’infermità contratta durante il periodo di ferma (conclusosi nell’anno 1982), aveva chiesto che gli fosse accertato l’aggravamento della malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, giudizio definito con sentenza depositata in data 4 febbraio 2008.

La Corte d’appello, con il decreto depositato il 14 aprile 2015, ha rigettato la domanda, ritenendo di poter escludere nella specie il pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente al protrarsi del giudizio oltre la durata ragionevole, in considerazione della temeriarità della lite che scaturiva dalla proposizione di domanda giudiziale avverso provvedimento finalizzato unicamente ad eseguire una sentenza definitiva e che un eventuale aggravamento della malattia avrebbe dovuto essere accertato solo a seguito di un’apposita istanza all’amministrazione dopo avere avviato il relativo procedimento specificamente previsto dalla legge (D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 70).

Avverso tale decreto è stato proposto ricorso a questa Corte dai S., articolato su un unico complessivo motivo, cui ha replicato l’Amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

I ricorrenti censurano con un unico complessivo motivo, sotto il profilo della violazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6 par. 1 della Convenzione EDU), che la corte di merito abbia escluso la sussistenza del danno non patrimoniale presumendo la mancanza ab origine di paterna d’animo in ragione della consapevolezza della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria, essendo peraltro la modalità di presentazione della domanda un aspetto squisitamente tecnico, rimessa al difensore che stabilisce la strategia processuale e sfugge alle cognizioni della parte.

Il ricorso è infondato.

Come questa Corte ha avuto modo di rilevare (v., da ultimo, Cass. n. 21315 del 2015 e Cass. n. 13200 del 2016), prima delle modifiche introdotte alla L. n. 89 del 2001, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito dalla L. n. 134 del 2012, il diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole di un processo va escluso, per ragioni di carattere soggettivo, allorchè la parte abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto (cfr., fra le tante, Cass., n. 28592 del 2011; Cass. n. 10500 del 2011; Cass. n. 18780 del 2010).

In base al comma 2-quinquies, aggiunto alla L. n. 89 del 2001, art. 2, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), le conclusioni non cambiano, nel senso che l’abuso del processo per effetto della temerarietà della lite osta al riconoscimento dell’equo indennizzo anche in mancanza di un provvedimento di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto l’elencazione contenuta in detto comma 2 quinquies, non ha carattere tassativo. Milita a favore di tale affermazione, innanzitutto, l’assenza di elementi d’indole letterale idonei a supporre che l’indennizzo, fermo il danno (presunto o accertato), sia ammesso in ogni altra ipotesi diversa da quelle elencate dalla norma; in secondo luogo, la lett. f), del comma 2 quinquies, cit. lascia intendere che il legislatore, tipizzate alcune ipotesi di abuso (nelle lett. da a) ad e)), abbia voluto lasciare aperta la possibilità d’individuarne altre di pari livello.

Invero, insopprimibile la peculiarità dei casi singoli e la loro vasta latitudine esperienziale, la lett. f) del comma opera da clausola finale di chiusura volta a includere qualsivoglia altra ipotesi similare, con una tecnica che tipizza senza tuttavia dar luogo ad un catalogo tassativo di ipotesi, non infrequente nella legislazione nazionale (si pensi, ad esempio, agli illeciti disciplinari e alle norme che, dopo l’elenco di casi specifici di violazione, qualificano come illecita ogni altra condotta lesiva del decoro e del prestigio professionale). La tipizzazione delle ipotesi di cui al comma 2 quinquies, cit. reagisce sulla fattispecie concreta attraverso il vincolo che pone all’interprete. In particolare, limitando il discorso alla previsione della lett. a), che qui solo rileva, va osservato che detta norma sottrae al giudice, in presenza di una condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ogni possibilità di apprezzare il caso specifico, di guisa che il diritto all’indennizzo è senz’altro escluso. Correlativamente, l’assenza di un provvedimento di condanna per responsabilità aggravata restituisce al giudice il potere di valutare la condotta tenuta dalla parte nel processo presupposto e di pervenire, se del caso, ad un giudizio di temerarietà della lite non formulato dal giudice di quella causa.

Infatti l’inesistenza nel giudizio presupposto di una condanna per responsabilità aggravata ben può dipendere da fattori del tutto accidentali, quali l’assenza di domanda o il difetto di prova del danno, nelle ipotesi dei primi due commi dell’art. 96 c.p.c., ovvero il mancato esercizio del potere officioso ma discrezionale che il terzo comma di detta norma assegna al giudice. In quest’ultimo caso nulla autorizza a ritenere che la parte soccombente non abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto: semplicemente, non vi è stato alcun accertamento al riguardo.

Sarebbe, dunque, del tutto illogico sopprimere nel procedimento d’equa riparazione ogni altro rilievo della male fede processuale (non già esclusa, ma) non valutata nel giudizio presupposto, vincolando il giudice ad un giudizio di non temerarietà della lite non altrimenti motivato e motivabile.

Se ne deve, quindi, concludere che l’ipotesi di abuso del processo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. a), non esaurisce l’incidenza della temerarietà della lite sul diritto all’equa riparazione, essendo consentito al giudice di pervenire a tale giudizio in base al proprio apprezzamento, e, pertanto, il giudice del procedimento ex L. n. 89 del 2001, può valutare – e poteva già farlo nella previgente disciplina – anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Nel caso di specie, la Corte d’appello, prendendo in esame la sentenza della Corte dei Conti che ha definito il giudizio presupposto, ha autonomamente apprezzato profili di temerarietà nella proposizione della domanda, apprezzamento, questo, che come rilevato non à certamente precluso dal fatto che nel giudizio presupposto non vi è stata condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

D’altra parte, il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato sostanzialmente recepito dal legislatore il quale, con la L. n. 208 del 2015, ha modificato la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, prevedendo che “non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’art. 96 c.p.c.; (-)”.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, attribuite secondo il principio della soccombenza.

Risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si dove far luogo alla dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 226, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parti ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 800,00, oltre alle spese prenotate o prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA