Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14603 del 16/06/2010
Cassazione civile sez. I, 16/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14603
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.M., con domicilio eletto in Roma, via Carlo Mirabello
n. 18, presso l’Avv. RICHIELLO UMBERTO che lo rappresenta e difende
come da procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA;
– intimata –
per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Roma depositato
in data 7 febbraio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 5 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.M. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data 30 aprile 2008 dal Prefetto di D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso con cui si censura l’impugnata decisione in ordine alla motivazione relativa al fatto controverso costituito dall’avvenuta spedizione della richiesta di permesso di soggiorno (la cui omissione ha motivato il decreto di espulsione dello straniero) è manifestamente fondato in quanto il giudicante, dopo aver preso atto dell’avvenuta spedizione di un’assicurata postale in data 29 gennaio 2008, ha ritenuto non raggiunta la prova circa la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno sulla sola considerazione, almeno a quanto risulta dalla motivazione, che dai timbri apposti sul passaporto dell’interessato risultava che lo stesso era uscito dall’Italia il 1 febbraio 2008 rientrandovi il successivo giorno 3. E’ agevole rilevare che la data di uscita consente di presumere che lo straniero fosse presente nel territorio dello Stato il giorno della spedizione dell’assicurata mentre che quest’ultima sia stata inviata nel suo interesse è reso plausibile dalla considerazione che quale mittente figura l’Università che lo stesso frequentava in territorio italiano, elementi tutti che avrebbero quantomeno dovuto indurre il giudicante a compiere accertamenti presso la Questura destinataria.
L’impugnato decreto deve dunque essere cassato e la causa rinviata per nuovo esame allo stesso giudice di pace che provvederà anche in ordine allo spese della presenta fase.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese, al giudice di pace di Roma nella persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010