Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14603 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4746/2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO TURCHI,

ALESSANDRO TURCHI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1428/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA del 4/7/2014, depositata il

15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

M.M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si e’ costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1428/05/2014, depositata in data 15/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso dell’IRAP versata, negli anni dal 2005 al 2007, dal contribuente, esercente attivita’ di consulenza aziendale, inerente l’organizzazione e gestione delle attivita’ di centri diagnostici e case di cure, – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che il contribuente, esercente attivita’ di fisico e di esperto di organizzazione di due societa’, svolta nei locali delle stesse o in sedi periferiche senza vincolo di subordinazione, di cui era anche amministratore delegato, poteva avvalersi “con autonoma decisione di strutture, mezzi e personale delle societa’”, cosi’ da assicurarsi “un surplus di attivita’”, sufficiente ai fini dell’assoggettamento ad IRAP. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, con riguardi alla ritenuta esistenza di autonoma organizzazione in ragione della qualifica di amministratore delegato delle due case di cura presso le quali era svolta l’attivita’ di consulente aziendale, pur in assenza di dipendenti o di utilizzo di propri rilevanti beni strumentali.

2. La censura e’ infondata.

Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacita’ produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioe’ da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attivita’ intellettuali supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e (grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc.)”, cosicche’ e’ “il surplus di attivita’ agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista… ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttivita’ auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. 15754/2008; S.U. n. 12109 del 2009).

Non sono percio’ soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attivita’ svolte all’interno di “una struttura da altri organizzata” (Cass. 9692/2012).

E’ stato poi chiarito che non ha diritto al rimborso dell’IRAP il commercialista, che – nello svolgimento dell’attivita’ di sindaco – utilizza beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ professionale (Cass. 15803/2011).

Analogamente, questa Corte ha precisato che il libero professionista, che opera come amministratore di societa’ o presidente del consiglio di amministrazione, non va soggetto all’IRAP per la parte di ricavo netto che risulta da quelle attivita’, soltanto se adempie alla funzione senza ricorrere ad un’ autonoma struttura organizzativa (Cass. n. 4959/2009 e n. 10594/ 2007). Similari sono anche le conclusioni per l’attivita’ di consulente (Cass. n. 3676/2007).

Nella pronuncia di questa Corte n. 3434/2012 e’ stato ritenuto legittimo il diniego del rimborso di imposta al dottore commercialista “che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di societa’ e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attivita’ unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, allorche’ non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame”, a causa del mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente.

Nella specie, la c.T.R. ha affermato che l’attivita’ in oggetto (consulente di societa’ di cui il contribuente e’ anche amministratore) doveva necessariamente essere svolta avvalendosi dei mezzi e collaboratori delle due societa’, proprio per effetto della commistione nella persona del contribuente delle figure di consulente/amministratore delegato delle stesse societa’.

Ora, tale valutazione ed accertamento in fatto della C.T.R. non viene specificamente contestata da parte del contribuente, il quale avrebbe dovuto allegare la separazione, sotto il profilo organizzativo, dell’attivita’ di consulenza aziendale rispetto a quella di amministratore delegato delle stesse societa’, attivita’ svolte negli stessi locali o sedi di queste ultime.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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