Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14603 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14603 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 13656-2013 proposto da:

CONSORTI DANTE ECNSDNT47R06C910E)

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 53, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO TRAVAGLINI, che lo rappresenta e
difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro

INPS

ISTITUTO

NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO
PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA
CARCAVALLO, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;

Data pubblicazione: 13/07/2015

- resistente –

avverso la sentenza n. 251/2013 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 28.2.2013, depositata 1’11/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

PAGETTA.
Fatto e diritto
La Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo
grado, ha dichiarato inammissibile la domanda di Dante Consorti
intesa all’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva per
esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13 comma 8,1 n. 257 del 1992,
ai fini dell’incremento del trattamento di pensione.
Per la cassazione della decisione propone ricorso Dante Consorti sulla
base di due motivi . L’INPS ha depositato procura.
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. , censura la decisione
per averlo ritenuto decaduto dalla domanda giudiziale, senza
specificare le norme alla base del regime decadenziale applicato.
Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione
dell’art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 come modificato dall’art. 4 1. n. 438
del 1992 , dell’art. 13 comma 8, 1. n. 257 del 1992 dell’art. 3 comma
132 1. n. 350 del 2003, censura la decisione per avere, in sintesi,
ritenuto la decadenza dall’azione giudiziaria sulla base di una errata
interpretazione della disciplina di riferimento.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, con effetto di
assorbimento del secondo motivo
Il giudice di appello, sulla premessa che secondo il regime di cui all’art.
13 1. n. 257 del 1992 l’unica domanda amministrativa prevista, dalla
Rie. 2013 n. 13656 sez. ML – ud. 09-04-2015
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09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

quale far decorrere anche eventuali decadenze, era quella all’INPS, che
il Consorti aveva presentato domanda all’INALL il 13.6.2003 e che
pertanto nei confronti dello stesso, sulla base del disposto dell’art. 3

previgente di cui alla 1. n. 257 del 1992 cit., rilevato che non
“sembrava” essere mai stata avanzata, “in quel contesto”, una
domanda all’INPS, “facendo l’appellato riferimento solo ad una
domanda avanzata all’ istituto previdenziale nel 2008, a cui non si può
dare valenza poiché a tale epoca era vigente la nuova disciplina
introdotta dall’art. 269 del 2003 (che prevede una domanda all’INAIL,
a pena di decadenza del diritto sostanziale, entro il 15 giugno 2005)
non applicabile

ratione temporis

all’appellato”, ha ritenuto inammissibile

il ricorso giudiziale.
Osserva il Collegio che tali argomentazioni, nelle quali si esaurisce la
motivazione della decisione impugnata, non consentono di ritenere
assolto l’obbligo di cui all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., alla stregua
del quale la motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo
comma n. 4 , consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
In primo luogo il decisum della Corte territoriale viene fondata su una
circostanza che non è stata oggetto di sicuro accertamento, avendo il
medesimo giudice di appello dato atto in sentenza che, “in quel
contesto”, “non sembrava” essere stata presentata all’INPS un’ istanza
amministrativa., fatto questo di rilevanza decisiva, al fine della

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comma 132 1. n. 350 del 2003, trovava applicazione il regime

statuizione di inammissibilità della domanda giudiziale, adottata in
riforma della decisione di primo grado,
In secondo luogo risulta carente la esplicitazione delle ragioni di
diritto che hanno determinato la Corte a dichiarare inammissibile il
ricorso giudiziale.

dell’art. 13 1. n. 257 del 1992 e dell’art. 3 comma 132 1. n. 350 del 2003.,
e la connessa affermazione che “in quel contesto” era necessaria la
presentazione di un’istanza all’INPS.
Occorre, infatti considerare che il beneficio della rivalutazione
contributiva per esposizione ad amianto è stato oggetto di ripetuti
interventi legislativi (d. lgs n. 277 del 1991 , 1. n. 257 del 1992, d.l. n.
269 del 2003 conv. con modif. in 1. n. 326 del 2003 , 1. n. 350 del 2003,
d. lgs n. 257 del 2006,1. n. 247 del 2007m. d.l. n. 194 del 2009 conv. in
1. n. 25 del 2010 ) che hanno creato numerosi problemi di
interpretazione in relazione ( tra l’altro) alla valenza ed agli effetti da
connettersi alla previsione di istanze amministrative da presentarsi
all”INPS e all’INAIL
La obiettiva complessità della materia, le esigenze di coordinamento
generate dal succedersi di norme destinate a regolare nel tempo il
riconoscimento del beneficio in esame, imponeva al giudice di appello
uno sforzo ricostruttivo della disciplina in tema di rivalutazione
contributiva per esposizione ad amianto, quale delineatasi all’esito dei
menzionati interventi legislativi, al fine di specificare, in relazione a tale
ricostruzione, quali erano le ragioni giuridiche che imponevano di
considerare inammissibile la domanda giudiziale e precludevano la
considerazione della istanza amministrativa, pacificamente presentata
all’INPS dal Consorti nel corso dell’armo 2008. In particolare il
giudice di appello avrebbe dovuto indicare le norme sulle quali si
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Non soccorre tal fine il sintetico richiamo in motivazione al disposto

fondava il regime decadenziale applicato nel caso concreto e le ragioni
che presiedevano 111′ opzione interpretativa confluita nella statuizione
di inammissibilità . Le nonne evocate e il generico riferimento a “quel
contesto” non danno alcuna contezza del percorso giuridico seguito
dalla Corte territoriale, precludendo ogni controllo in ordine alla

Consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso con effetto di
assorbimento sul secondo motivo e la cassazione della decisione con
rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità,. alla Corte di
appello dell’Aquila in diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di L’Aquila,
in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della non
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Roma, camera di consiglio del 9 aprile 2015.

correttezza di tale percorso.

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