Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14603 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. III, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28547-2017 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MONTAGNE ROCCIOSE 69, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

DONATONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CALOMINO;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, nella sua qualità di mandataria del BANCO DI

NAPOLI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE ENRICO DUNANT 15, presso lo studio

dell’avvocato GLORIA CALENDA, rappresentata e difesa dall’avvocato

DANIELA PONZO;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS), SETEL SERVICE SRL, EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1853/2017 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

A.S. proponeva opposizione a norma dell’art. 617 c.p.c., in relazione all’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti dalla Italfondiario, s.p.a., deducendo: il mancato rispetto, da parte del professionista delegato, dei termini stabiliti, in coerenza con l’art. 569 c.p.c., nella delega del giudice dell’esecuzione, per la presentazione delle offerte di acquisto; l’inesistenza della notifica del pignoramento effettuata in luogo diverso da quello stabilito nell’elezione volontaria di domicilio da parte del mutuatario deducente, nel contratto azionato come titolo esecutivo; l’inesistenza della notifica del precetto effettuata a persona estranea al destinatario e in luogo diverso da quello indicato come domicilio eletto;

il Tribunale, all’esito della fase sommaria, rigettava l’opposizione osservando, in particolare, che i termini per la presentazione delle offerte di acquisto non erano indicati come perentori e il loro superamento costituiva mera irregolarità non avendo leso alcuna posizione utilmente tutelabile dell’opponente, ferma la sanatoria delle eccezioni concernenti le notificazioni per raggiungimento dello scopo manifestato con la proposizione del ricorso;

avverso questa decisione ricorre per cassazione A.S. articolando quattro motivi;

resiste con controricorso Italfondiario, s.p.a..

Rilevato che:

con primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., poichè la sentenza del Tribunale sarebbe stata nulla non menzionando, nè nell’intestazione nè nel resto del provvedimento, le parti processuali coinvolte diverse da Italfondiario, s.p.a., con conseguente inidoneità a produrre effetti nei confronti dei partecipanti al giudizio come necessario;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 569 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il professionista delegato alle operazioni di vendita immobiliare aveva violato i limiti temporali stabiliti, per la presentazione delle offerte, nella delega giudiziale in conformità alle previsioni legali, termini per ciò stesso propriamente perentori, con conseguente: a) lesione dell’interesse dell’esecutato alla miglior vendita in uno al contenimento di tempi e costi della procedura; b) crescita degli interessi dovuti; nonchè c) discostamento del valore bene dalla stima peritale;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 141,160, c.p.c., R.D. n. 646 del 1905, art. 43, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’efficacia limitata all’iscrizione ipotecaria, ex art. 39, t.u.b., dell’elezione di domicilio contenuta nel contratto di mutuo, operava solo per il creditore, mentre per quella del debitore non poteva dirsi altrettanto, sicchè la stessa elezione avrebbe dovuto essere rispettata eseguendo la notifica del pignoramento, restando ogni altra insanata;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139,156,480, c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la notifica del precetto era stata effettuata fuori dal domicilio eletto e a persona estranea al destinatario come da estratto storico di famiglia prodotto nel giudizio di merito;

Rilevato che:

il primo motivo è manifestamente infondato;

la circostanza che non risultino nell’intestazione della sentenza e nel resto del provvedimento tutte le parti, non dimostra alcuna carenza di contraddittorio del resto non denunciata nè, come evidente, incide sui contenuti motivazionali quali espressi dal giudice di merito e sintetizzati tanto nel ricorso quanto nella parte narrativa del presente provvedimento, sicchè risulta del tutto eccentrica l’affermazione per cui la sentenza gravata non sarebbe per ciò in grado di produrre gli effetti suoi propri;

l’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va infatti considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., comportando, viceversa, la nullità del provvedimento solo qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, e correlativamente quando sussiste una parimenti dedotta situazione d’incertezza non eliminabile neppure con gli impliciti e non equivocabili richiami propri dell’arresto, quale quello alla procedura esecutiva dell’opposizione giudicata, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (cfr., Cass., 18/07/2019, n. 19437);

nel caso si deduce un’assente carenza di motivazione, e non è in discussione la regolare costituzione del contraddittorio con i soggetti necessari;

sul secondo motivo, in coerenza con quanto osservato dal Pubblico Ministero in udienza, deve pronunciarsi cassazione senza rinvio perchè la relativa domanda non poteva essere proposta;

infatti, la parte avrebbe potuto e dovuto impugnare l’atto del delegato con il mezzo a tal proposito previsto dalla legge e non esperito, ossia il reclamo a norma dell’art. 591 ter c.p.c. (cfr. Cass., 09/05/2019, n. 12238, pag. 10);

avverso il decreto reso all’esito del reclamo da parte del giudice dell’esecuzione, avrebbe potuto proporsi reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ovvero – nella disciplina anteriore alla novella apportata dal D.L. n. 83 del 2015, art. 13, comma 1, lettera cc bis), quale convertito dalla L. n. 132 del 2015 – l’opposizione formale ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cass., 15/05/2018, n. 11817), a sua volta, nel regime attuale, sempre proponibile avverso i successivi atti del giudice dell’esecuzione, con effetti di stabilizzazione endoesecutiva;

in nessun caso l’atto del delegato risulta opponibile direttamente con la differente opposizione agli atti esecutivi, sicchè deve pronunciarsi cassazione senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo;

in ogni caso la pretesa sarebbe stata infondata nel merito, atteso che i termini in parola non prevedono perentorietà e decadenze che, come tali, per operare debbono essere esplicitate dal legislatore;

al contempo, a norma del combinato disposto dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c., u.c., penultimo periodo e art. 20, disp. att. c.p.c., la condotta del professionista violativa dei parametri legali e giudiziari in parola può determinare sanzioni disciplinari, a conferma del presidio differente – rispetto a quello ipotizzato dall’opponente a discapito anche della tutela del creditore – optato ragionevolmente dall’ordinamento per il rispetto di queste previsioni;

d’altro canto, il diritto alla ragionevole durata del procedimento esecutivo dev’essere valutato nel complessivo quadro delle distinte previsioni di cui alla L. n. 89 del 2001, mentre non sussiste alcuna correlazione necessaria tra la dilatazione in questione, peraltro nello specifico indicata in sessanta giorni, e il discostamento pregiudizievole da migliori offerte o comunque dai valori di stima, e men che meno con la prospettata lievitazione dei costi di procedura;

infine, è chiaro che non esiste neppure alcuna correlazione con la crescita per interessi dell’esposizione debitoria, da imputare al persistere dell’inadempimento dell’obbligato;

il terzo motivo è infondato;

il fatto che l’art. 39, t.u.b., abiliti il creditore bancario all’elezione di domicilio contrattuale “ai fini dell’iscrizione ipotecaria”, non comporta che qualora quella vi sia da parte del mutuatario, valga ai sensi dell’art. 141 c.p.c., comma 2;

inoltre, nell’elezione in parola, quale riportata nel ricorso:

a) non vi è indicazione di obbligatorietà espressa;

b) si fa esplicito riferimento, invece, alla sua effettuazione “per l’esecuzione delle…stipulazioni” e dunque per le necessità afferenti alla normale attuazione negoziale, e non per l’intimazione stragiudiziale prodromica e funzionale al procedimento giurisdizionale coattivo;

il quarto motivo impone anch’esso la cassazione senza rinvio “parte qua” della pronuncia impugnata;

infatti, la parte non specifica quando sarebbe stata effettuata la notifica del pignoramento, come visto valida, ma emerge dagli atti prodotti che fu tale da determinare il superamento del termine perentorio per la proposizione dell’opposizione concernente la notifica del precetto, a norma dell’art. 617 c.p.c., comma 2;

sul punto, parimenti rilevabile officiosamente in mancanza di giudicato ostativo, la sentenza dev’essere cassata senza rinvio, perchè la domanda non era proponibile (Cass., 13/08/2015, n. 16780);

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso e, pronunciando sui restanti, cassa senza rinvio la decisione impugnata perchè la relativa domanda non poteva essere proposta. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate per il primo grado in Euro 2.000,00, e per il giudizio di legittimità in Euro 5.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dall’estensore e dal consigliere anziano del Collegio in luogo del Presidente, per impedimento di quest’ultimo, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a), (Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione n. 40 del 18-19/03/2020).

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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