Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14602 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. I, 16/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Colloredo, n. 46/48, presso l’Avv. De Paola Gabriele che lo

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro-tempore, rappresentata e difesa, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

e

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro-

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Venezia

depositato il giorno 8 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 5 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 2.900,00 per anni cinque e mesi nove di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti alla corte dei conti de Veneto a far tempo dal 10 gennaio 1998 e non ancora concluso alla data di presentazione della domanda (30 novembre 2006).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto parte del giudizio di merito è stata la Presidente del Consiglio dei Ministri, che era passivamente legittimata all’epoca della presentazione della domanda e che lo è tuttora, dal momento che la legittimazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze per le domande che attengono al risarcimento del danno per l’irragionevole durata dei processi diversi da quelli svoltisi avanti al giudice ordinario e a quello militare è stata introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1224, 1225, solo il relazione alle cause iniziate dopo l’entrata in vigore della stessa.

Quanto al ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui si censura l’impugnato provvedimento per avere la Corte d’appello liquidato il risarcimento in Euro 500,00 in ragione d’anno se ne deve rilevare la manifesta fondatezza.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma di gran lunga inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla modestia della posta in gioco e al carattere collettivo del ricorso.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^ 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere condannata al pagamento di Euro 5.000,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni cinque e mesi nove di irragionevole ritardo come stabilito dalla Corte d’appello e non contestato, oltre interessi di legge.

Quanto al rapporto tra ricorrente e Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del giudizio di primo grado possono essere compensata per un mezzo e poste a carico per la differenza dell’Amministrazione resistente che deve essere condannata altresì al rimborso di quelle del giudizio di merito.

Nel rapporto con il Ministero, invece, il ricorrente deve essere condannato alle spese in considerazione dell’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.000,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda; compensa in ragione della metà le spese del giudizio di merito che per l’intero liquida in complessivi Euro 873,00 di cui Euro 445,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti e Euro 50,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge e condanna l’Amministrazione alla rifusione del residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di questa fase che liquida in complessivi Euro 700,00 di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge;

condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese che liquida in Euro 600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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