Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14602 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16249/2015 proposto da:

V.G. e SUD CARNI DEI FIGLI V. SRL, in persona

del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati

in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’Avvocato LUCIANO MASTROVITO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE, PROVINCIALE DI BENEVENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11158/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 15/12/2014, depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

La Sud Carni dei Figli V. srl, in persona del legale rappresentante p.t., e V.G., in proprio, propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 11158/31/2014, depositata in data 18/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, per maggiori IRES, IRAP ed IVA, dovute in relazione all’anno d’imposta 2009, emesso a seguito di rideterminazione, in via analitico-induttiva, del reddito d’impresa (commercio all’ingrosso di carne), – e stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso dei contribuenti. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il primo motivo, con il quale si denuncia la inesistenza giuridica e/o nullita’ e/o annullabilita’ dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione dell’atto, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1 e L. n. 212 del 2000, art. 7, da parte di funzionario munito di potere dirigenziale, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato illegittimo il D.L. n. 16 del 2012, e’ inammissibile. Invero, come gia’ rilevato da questa Corte (Cass. 21307/2015), quand’anche si trattasse di argomenti deducibili, indipendentemente dalle preclusioni che regolano il rito tributario (artt. 18 e 24; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), essi sarebbero stati comunque introdotti in violazione dei principi che regolano il rito di cassazione, non potendo in nessun caso la Corte apprezzare le circostanze di fatto che costituiscono il presupposto sostanziale degli assunti di parte ricorrente, il cui onere di allegazione e prova in ordine a detti fatti appare comunque manifesto ed imprescindibile (cfr. Cass. 16437/2015).

2. La seconda censura e’ ugualmente inammissibile, in quanto con essa si invoca direttamente, sia pure ex art. 360 c.p.c., n. 3, la nullita’ dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, L. n. 212 del 2000, art. 7, artt. 24 e 113 Cost., lamentando i ricorrenti l’inadeguatezza motivazionale dell’atto impositivo impugnato, ma non si censura una specifica statuizione della decisione impugnata al riguardo.

3. Il terzo motivo, involgente sia nullita’ della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sia vizio di mancata o apparente motivazione, e’ infondato.

Premessa la piena operativita’ nel giudizio di cassazione in materia tributaria del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 8053-8054/2014), le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresi’ affermato (Cass. 8055 e 8054/2014) che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. ord. 21257/2014).

Ora, in ordine alla correttezza del metodo analitico-induttivo posto in essere dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, comma 1, lett. D) e art. 55, la C.T.R. ha motivato, evidenziando in particolare, da un lato, alcuni elementi di fatto utilizzati dai verificatori (l’esame di tutte le fatture di acquisto di carne, il confronto tra il numero di capi acquistati vivi ed il numero di capi macellati, la distinzione per tipologia di carne acquistata viva, l’esame delle fatture di vendita per determinare il prezzo medio di vendita da applicare) e, dall’altro lato, confutando le contestazioni opposte dai contribuenti (quanto alle percentuali di resa applicate, alle caratteristiche specifiche degli animali macellali, alla determinazione del prezzo medio di vendita, etc…).

Non e’ pertanto configurabile una motivazione del tutto mancante ovvero apparente. La giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ ha infatti affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007).

A fronte di tali affermazioni presenti nella decisione impugnata, inoltre, il motivo dedotto dalla ricorrente e’ inammissibile, in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (nella sentenza n. 8053/2014) “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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