Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14602 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14602 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 9642-2013 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCAR1A 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA
CARCAVALLO, ANTONELLA PA H ERI, LUIGI CALIULO
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

BLACONA’ ELVIRA;
-intimata –

avverso la sentenza n. 423/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO dell’8/03/2012, depositata il 04/04/2012;

2,49B
-7., 5-

Data pubblicazione: 13/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.
Fatto e diritto

aprile 2015, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., sulla base della
seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
“La Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il
ricorso in appello dell’INPS avverso la decisione di primo grado che
aveva condannato l’istituto di previdenza nazionale alla riliquidazione
della pensione di vecchiaia in favore di Elvira Blaconà.
La statuizione è stata fondata sul rilievo della tardività del ricorso in
appello depositato in data 21.8.2009 e quindi oltre il termine di trenta
giorni di cui all’art. 325 comma 1 cod. proc. civ. , decorrente dalla
notificazione della sentenza di primo grado avvenuta in data
17.7.2009.
Per la cassazione della decisione propone ricorso l’INPS sulla base di
un unico motivo con il quale, deducendo violazione degli artt. 170,285
e 326 cod. proc. civ. , afferma la inidoneità della notifica della sentenza
di primo grado a determinare il decorso del termine breve di
impugnazione Premesso che detta notifica, è stata effettuata all’ ”
all’INPS, c/o l’avvocato costituito, in via Acqua di Vale Rossano (CS)
“mediante consegna a mani di Antonio Pomilio, impiegato addetto
alla ricezione, parte ricorrente sostiene la genericità del riferimento al
procuratore costituito, in mancanza di indicazione nominativa dello
stesso.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

kic. 2013 n. 09642 sez. ML – ud. 09-04-2015
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La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9

Il ricorso è manifestamente fondato. Dall’esame degli atti di causa
consentito al giudice di legittimità in ipotesi di denunzia di “error in
procedendo” (ex plurimis Cass. ss.uu. n. 8077 /2012) risulta che la
sentenza di primo grado è stata notificata all” INPS, c/o l’avvocato
costituito, in via Acqua di Vale Rossano (CS)” mediante consegna a

Questa Corte ha chiarito che l’art 326, comma primo, cod. proc. civ.
ricollega la decorrenza del termine breve d’ impugnazione non già alla
conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una
formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione
della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione
al procuratore costituito della controparte, secondo la previsione degli
artt. 285 e 170 cod. proc. civ. . Se la notificazione è eseguita in forma
diversa, ed in particolare alla controparte personalmente, essa non vale
a far decorrere il termine breve per l’ impugnazione ( explurimis Cass.
n. 10026 /2010).
Con specifico riferimento all’ipotesi in cui il procuratore destinatario
della notifica non sia individuato nominativamente questa Corte ha
precisato che, ai fini del decorso del termine breve previsto dall’art. 326
cod. proc. civ., la notifica della sentenza effettuata nel domicilio eletto
presso il difensore, situato nella medesima sede in cui sia domiciliata la
parte, deve contenere, nel corpo della relata, il riferimento nominativo
al procuratore stesso in tale sua veste, onde assicurare, a garanzia
dell’effettività del diritto di difesa, che, almeno in astratto, l’atto
pervenga nelle mani del difensore in tale sua qualità. ( expiurimis: Cass.
n. n. 4698 /2014) restando irrilevante la circostanza che tale
procuratore fosse indicato nell’intestazione della sentenza. in difetto di

Ric. 2013 n. 09642 sez. ML – ud. 09-04-2015
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mani di Antonio Parlino, impiegato addetto alla ricezione atti.

una forma di richiamo in sede di notificazione ( Cass. ord. n.
6516/2010)
Alla luce di tale consolidato orientamento va affermata la inidoneità
della notifica della sentenza di primo grado a determinare la

tempestività del ricorso in appello proposto dall’INPS, depositato nel
rispetto del termine – annuale – di impugnazione — nella specie
applicabile.
Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza in
camera di consiglio.”
Ritiene il Collegio di condividere la proposta del Consigliere relatore in
quanto conforme alla consolidata giurisprudenza in materia.
Sussistono pertanto i presupposti per la decisione della causa in camera
di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. .
Consegue raccoglimento del ricorso e la cassazione della decisione con
rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità,
alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Catanzaro, in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della non
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13 .

Ric, 2013 n. 09642 sez. ML – ud. 09-04-2015
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decorrenza del termine breve di impugnazione., conseguendone la

Roma 9 aprile 2015

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