Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14602 del 12/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 10/11/2016, dep.12/06/2017), n. 14602
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7926-2015 proposto da:
D.D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SALVATORE SORBILLI giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
PIETRO PROTO e BRUNO ANELLO giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 131/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
emessa il 07/01/2014 e depositata il 25/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nel, pubblica udienza del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Giuseppe Marinaci per delega Avvocato Salvatore
Sorbilli), per il ricorrente, che chiede l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
D.D.G. propone ricorso per cassazione contro C.D., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della corte di appello di Catanzaro che ha respinto il suo gravame alla sentenza del Tribunale che, a sua volta, aveva respinto la domanda di usucapione.
La corte di appello ha condiviso la prima decisione che aveva escluso un possesso uti dominus posto che la signoria di fatto sull’immobile derivava da un atto di concessione dell’avente diritto.
Il ricorrente denunzia 1) violazione degli artt. 2697, 1140, 1141, 1158 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.; 2) illogicità ed incoerenza dell’iter decisionale e vizio di motivazione. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, fondata sull’erroneo presupposto che il termine lungo per l’impugnazione sia di un anno e 45 giorni anzicchè 46.
Le censure non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.
Per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.
La domanda di usucapione è stata correttamente respinta in riferimento alla mancanza di un “possesso” uti dominus e le censure tendono solo ad un riesame del merito non consentito in questa sede.
In ogni caso la seconda censura è inammissibile non denunziandosi un omesso esame di fatto decisivo e controverso.
In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2700 di cui 2500 per compensi, oltre accessori e spese forfettizzate in favore del controricorrente, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017