Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14601 del 16/06/2010
Cassazione civile sez. I, 16/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14601
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CORTE D’APPELLO DI MESSINA, con ordinanza depositata il 6 MARZO 2007;
nei confronti della:
CORTE D’APPELLO DI CATANIA, nel procedimento vertente tra C.
S. e Ministero della Giustizia;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 5 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d’appello di Catania, con sentenza del 22 marzo 2006 in epigrafe, sul presupposto della sussistenza di un errore materiale della sentenza della Corte di Cassazione che aveva disposto il rinvio degli atti, ha declinato la propria competenza in favore della corte d’appello di Messina la quale ha sollevato conflitto ritenendo competente il giudice originariamente adito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione della competenza della corte d’appello di Catania cui gli atti sono stati rimessi in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione in esito alla sentenza n. 28844 del 22 novembre 2005 di cassazione con rinvio di un decreto della Corte d’appello di Messina, non potendo l’eventuale errore in cui fosse caduta detta sentenza nell’indicazione del giudice competente giustificare una declinatoria, posto che “Il tema di designazione da parte della Corte di cassazione del giudice di rinvio, la ragione della immodificabilità della stessa (al di fuori dell’ipotesi di un errore materiale, cui può sopperire il rimedio della correzione) e, quindi, anche della impossibilità di prospettare la non conformità a diritto di essa nel giudizio di cassazione conseguente allo svolgimento di quello di rinvio, non risiede tanto nel carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice di rinvio, bensì nella circostanza che, non prevedendo il nostro ordinamento processuale civile l’impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione, al di fuori dell’ipotesi di revocazione di cui all’art. 391 bis c.p.c. (ed ora – dopo il D.Lgs. n. 40 del 2006 – da quelle di revocazione ed opposizione di terzo di cui all’art. 391 ter, limitatamente alla cassazione con decisione nel merito), la designazione del giudice di rinvio, quale parte della statuizione della Cassazione, non è suscettibile di essere messa in discussione, perchè su di essa, quale questione di rito, si forma nell’ambito del processo in cui è intervenuta, la cosa giudicata formale” (Cassazione civile, sez. 3^, 9 agosto 2007, n. 17457).
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza della Corte d’appello di Catania e ne cassa la pronuncia declinatoria.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010