Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14601 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15004/2015 proposto da:

DENIFIN 91 SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, Via ELEONORA D’ARBOREA 30, presso

lo studio dell’avvocato BERNARDO CARTONI, che la rappresenta e

difende, giusta procura apposta sul foglio separato materialmente

congiunto al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del suo Procuratore

Responsabile del Contenzioso esattoriale pro tempore, elettivamente

domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

BIASIOTII MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, PRESSO

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7415/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO del 27/03/2014, depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Bernardo Cartoni difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

La societa’ DE.NI.FIN. 91 srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud spa (che resistono con separati controricorsi), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7415/04/2014, depositata in data 9/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa, per IRPEG ed ILOR dovute in relazione all’anno d’imposta 1997, a seguito di sentenza della C.T.R. del Lazio nel giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento, favorevole all’Ufficio erariale, – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravarne della societa’ contribuente, hanno sostenuto: 1) quanto all’eccepita inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, per carenza di riempimento della relata di notifica della copia consegnata, che, da un lato, la Concessionaria per la riscossione aveva prodotto copia della relata di notifica in oggetto, “dalla quale si desume che la notifica e’ avvenuta a mezzo di messo notificatore, con consegna a mani di persona addetta al ritiro degli atto nella sede della societa’” e, dall’altro lato, ogni nullita’ della notificazione doveva ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., stante la tempestiva proposizione dell’impugnazione da parte della contribuente, nessuna questione di decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio della potesta’ accertativa risultando prospettata; 2) quanto alla eccepita nullita’ della cartella per carenza di sottoscrizione dell’atto (Corte Cost. n. 377/2007), che la mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta invalidita’ dell’atto, non essendovi dubbio sulla riferibilita’ dell’atto all’Autorita’ che lo promana. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 149 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e L. n. 890 del 1982, reiterando l’eccezione di inesistenza della notifica della cartella per incompletezza della relata, “in bianco”, insuscettibile di sanatoria, sia l’insufficiente motivazione su fatto controverso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, e’ infondato, quanto alla violazione di norme di diritto.

La sentenza della C.T.R. ha fatto piana applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte a S.U. nella pronuncia n. 19854/2004 (“la natura sostanziale e non processuale (ne’ assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria” e, pertanto, “l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtu’ del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessita’, l’applicazione del regime delle nullita’ e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullita’ della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.”, sia pure con il limite che “la sanatoria puo’ operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento”), principi condivisi dalla successiva giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ (cfr. Cass. 12007/2011; Cass. 10445/2011; Cass. 1088/2013; Cass. 16684/2013; Cass. 8939/2014; Cass. 8374/2015).

Nella specie, la notifica della cartella, effettuata a mezzo di messo notificatore, e’ pervenuta al destinatario con relata “in bianca” (ed Equitalia Sud, come accertato in sentenza, ha documentato nel corso del giudizio la rituale notificazione dell’atto, depositando l’avviso di ricevimento con attestazione di consegna, nel gennaio 2010, a mani di persona che sottoscriveva qualificandosi “addetta al ritiro”), ma la circostanza che la relata, della copia, consegnata al destinatario, non sia stata compilata non da’ luogo ad inesistenza della notifica – che si verifica quando il relativo tentativo sia avvenuto in luogo e con modalita’ tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario – ma ad una nullita’, che e’ stata sanata, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, con la proposizione del tempestivo ricorso da parte della destinataria stessa (in difetto di contestazione in ordine alla decadenza dell’Amministrazione dalla potesta’ accertativa).

Il motivo e’, poi, inammissibile quanto al vizio motivazionale, considerata la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, pienamente operante nel processo tributario, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 8053-8054/2014).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresi’ affermato (Cass. 8053 e 8054/2014 cit.) che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione (cfr. anche ord. 21257/2014).

Ne consegue che, mentre l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, il vizio motivazionale previsto dal nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla “totale pretermissione” di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza della motivazione”.

Ora, il vizio motivazionale, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e’ inammissibile per mancata indicazione del fatto storico, decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dai giudici della C.T.R. (nel motivo si lamenta ancora, in effetti, una “insufficiente” motivazione della decisione).

2. La seconda censura, con la quale si denuncia direttamente la nullita’ della cartella per assenza di poteri del sottoscrittore del ruolo, sulla base del quale l’atto impugnato risulta emesso, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, e’ inammissibile.

Invero, vengono reiterate le doglianze esposte nell’originario motivo di appello, ma non vengono censurate le argomentazioni espresso dalla C.T.R. nella decisione di rigetto del corrispondente motivo di gravame (avendo i giudici di appello respinto il motivo affermando che la mancanza di sottoscrizione della cartella non determina l’invalidita’ dell’atto quando non vi sia dubbio sulla riferibilira’ dello stesso all’Amministrazione).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, in favore dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud, liquidate, in favore di ciascuna delle suddette parti, in complessivi Euro 2.000,00, a titolo di compensi, oltre, per l’Agenzia delle Entrate, eventuali spese prenotate a debito e, per Equitalia Sud, rimborso forfetario spese generali nella misura del 159/0 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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