Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14601 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14601 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 9130-2013 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del Direttore Centrale della Direzione Pensioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DE T .I ?ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI
CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CHIRENTI MARIA;
– intimata avverso la sentenza n. 424/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO dell’8.3.2012, depositata il 04/04/2012;

2,45-

)5

.

Data pubblicazione: 13/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTO NET .LA
PAGETTA.
Fatto e diritto
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9

seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis cod. proc. civ. : “La
Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il ricorso
dell’INPS avverso la decisione di primo grado che aveva condannato
l’istituto di previdenza nazionale alla riliquidazione della pensione di
vecchiaia in favore di Maria Chirenti .
La statuizione è stata fondata sulla tardività del ricorso in appello, in
quanto depositato in data 21.8.2009, oltre il termine di trenta giorni di
cui all’art. 325 comma 1 cod. proc. civ., decorrente dalla notificazione
della sentenza effettuata in data 17.7.2009.
Per la cassazione della decisione propone ricorso l’INPS sulla base di
un unico motivo con il quale, deducendo violazione degli artt. 170, 285
e 326 cod. proc. civ., sostiene la inidoneità della notificazione della
sentenza di primo grado a determinare il decorso del termine breve di
impugnazione. Rileva, infatti, che tale notifica, pur avvenuta presso il
domicilio eletto in primo grado, era stata effettuata nei confronti
dell’INPS, in persona del legale rappresentante p.t. , e non nei
confronti degli Avvocati Valeria Grandizio, Antonello Monoriti e
Ettore Triolo, che avevano rappresentato e difeso l’istituto
previdenziale in prime cure. La notificazione della sentenza di primo
grado, non effettuata nelle forme previste dall’art. 170 cod. proc. civ.
in tema di notificazioni nel corso del procedimento, non consentiva,
secondo parte ricorrente, l’applicazione del termine breve di
impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ. .
Ric. 2013 n. 09130 sez. ML – ud. 09-04-2015
-2-

aprile 2015, ai .sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., sulla base della

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Dall’esame degli atti di causa, consentito al giudice di legittimità in
ipotesi di denunzia di “error in procedendo” (ex p/urimis , Cass. ss.uu.
n. 8077/2012), si evince che nel giudizio di primo grado l’istituto

Grandizio, Antonello Monoriti e Ettore Triolo e che il domicilio era
stato eletto in Rossano, via Acqua di Vale n. 14. La sentenza del
Tribunale è stata notificata all’INPS, in persona del legale
rappresentante p.t., all’indirizzo sopraindicato, senza alcun riferimento
ai procuratori di prime cure Questa Corte ha chiarito che l’art 326,
comma primo, cod. proc. civ. ricollega la decorrenza del termine breve
d’ impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della
sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e
sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle
forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della
controparte, secondo la previsione degli artt 285 e 170 cod. proc. civ.
Se la notificazione è eseguita in forma diversa, ed in particolare alla
controparte personalmente, essa non vale a far decorrere il termine
breve per 1′ impugnazione ( ex plurimis Cass. n. 10026 /2010). E’
stato pertanto ritenuta inidonea determinare il decorso del termine
breve di impugnazione con conseguente applicazione del termine
annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., la notificazione della sentenza
d’appello effettuata nei confronti dell’ INPS, in persona del Presidente
pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale della
competente sede provinciale anziché nei confronti del procuratore
costituito, ivi elettivamente domiciliato (Cass. n. 7527 /2010).
Alla luce di tale consolidato orientamento va affermata la inidoneità
della notifica della sentenza di primo grado a determinare la
kic. 2013 n. 09130 sez. ML – ud. 09-04-2015
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previdenziale era rappresentato e difeso dagli Avvocati Valeria

decorrenza del termine breve di impugnazione., conseguendone la
ammissibilità del ricorso in appello dell’INPS, depositato nel rispetto
del termine – annuale – di impugnazione — nella specie applicabile.
Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza in
camera di consiglio.”

quanto conforme alla consolidata giurisprudenza in materia.
Sussistono pertanto i presupposti per la decisione della causa in camera
di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ. .
Consegue raccoglimento del ricorso e la cassazione della decisione con
rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità,
alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Catanzaro, in diversa composizione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della non
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Roma 9 aprile 2015
Ma031TATO 3.4 cANCelattik

Ritiene il Collegio di condividere la proposta del Consigliere relatore in

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