Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14601 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 27/01/2017, dep.12/06/2017),  n. 14601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27366-2015 proposto da:

M.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MO.EM., MO.GI., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato MASSIMO VINCENZO RIZZI;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE PUGLIA, P.C., G.M., G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1802/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

GIOVANNI LOMBARDO.

La Corte Suprema di Cassazione:

Fatto

RITENUTO

che:

– i M. propongono un unico motivo di ricorso – articolato in più punti – per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la statuizione della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di rivendica di un tratto di terreno destinato a corte comune proposta da Mo.Gi. e Mo.Em. (parte attrice) nei confronti di M.T. e M.V. (parte convenuta) e, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, ha accertato l’autenticità della scrittura privata in data 31.10.1995 con la quale i convenuti ebbero ad acquistare da terzi il diritto di uso e di passaggio su detta corte, rigettando tuttavia la domanda riconvenzionale di rilascio del medesimo tratto di terreno proposta dai convenuti nei confronti degli attori;

– Mo.Gi. e Mo.Em. resistono con controricorso;

– le altre parti sono rimaste intimate;

– tanto i ricorrenti che i controricorrenti hanno depositato memorie, risultando tuttavia tardiva la memoria dei secondi (in quanto depositata il 24.1.2017);

Atteso che:

– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) è inammissibile, in quanto per un verso – in ordine all’art. 360 c.p.c., n. 5 – deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata non più previsto dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile ratione temporis), per altro verso – in ordine all’art. 360 c.p.c., n. 3 – non indica le norme di diritto che assume essere state violate (Cass., Sez. 6 – 5, n. 635 del 15/01/2015) e censura – nella sostanza – l’accertamento del fatto compiuto dai giudici di merito, che è insindacabile in sede di legittimità quando – come nella specie – la motivazione della sentenza impugnata risulta non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo (tenuto conto della tardività della memoria di parte resistente);

– la questione (sottoposta dai ricorrenti con la memoria) relativa al difetto di integrità del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità rimane assorbita per il principio della c.d. “ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Sez. U, n. 6826 del 22/03/2010; Sez. 6 – L, n. 12002 del 28/05/2014; Sez. 2, n. 2723 del 08/02/2010);

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dei ricorrenti, ad eccezione di M.V., ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti ad eccezione di M.V., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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